Rischio da esposizione ai raggi UV e stress termico: una nuova sfida per la sicurezza dei lavoratori outdoor

DE MICCO • 11 luglio 2025

Lavorare all’aperto comporta oggi nuovi rischi per la salute, amplificati dal cambiamento climatico. Tra i principali: raggi UV e temperature estreme. Ogni datore di lavoro è tenuto a valutare e gestire questi pericoli, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

β˜€οΈ Perché i raggi UV sono pericolosi

  • UVB: causano eritemi, scottature e tumori cutanei.
  • UVA: penetrano più a fondo, accelerano l’invecchiamento cutaneo.
  • Fattori aggravanti: aumento dell’indice UV, stagioni più calde, esposizioni più lunghe.

πŸ‘€ Chi è più a rischio

  • Lavoratori con fototipo I e II (pelle chiara, occhi chiari) si scottano facilmente.
  • La valutazione del rischio deve considerare anche le caratteristiche individuali.

πŸ“‹ Obblighi normativi

  • Il D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi, compresi i raggi solari naturali.
  • Utilizzare strumenti come l’Indice UV e le norme tecniche (es. EN 14255-3) per stimare correttamente l’esposizione.

🌑️ Non solo raggi UV: attenzione al caldo estremo

  • Il colpo di calore è una minaccia concreta nei mesi estivi.
  • Serve una valutazione microclimatica (es. con indice WBGT) per il rischio da stress termico.

πŸ›‘οΈ Misure di prevenzione efficaci

  • Riorganizzare l’orario di lavoro evitando la fascia 11:00–16:00.
  • Predisporre zone d’ombra e pause frequenti.
  • Fornire DPI adeguati: cappelli, occhiali, abbigliamento UV, creme solari SPF ≥ 30.
  • Formazione e informazione continua ai lavoratori.

πŸ”₯ Il cambiamento climatico amplifica il rischio

  • Le ondate di calore sono 10 volte più frequenti in Europa rispetto al secolo scorso.
  • Entro il 2050, i giorni lavorativi ad alto rischio termico potrebbero raddoppiare nel sud Europa.

🏒 Centro Sicurezza Consulenze è al tuo fianco

La tua azienda è pronta ad affrontare questi rischi?
Centro Sicurezza Consulenze ti supporta nella valutazione del rischio UV e termico, nella formazione dei lavoratori e nella predisposizione di DPI e misure preventive su misura.

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Autore: DE MICCO 1 settembre 2025
Dal 1° settembre 2025 entra in vigore in tutta l’Unione Europea un’importante novità che riguarda il mondo della cosmetica e, in particolare, i prodotti per la cura delle unghie. Alcune sostanze utilizzate negli smalti semipermanenti e nei gel UV/LED sono state riconosciute come pericolose per la salute e, per questo motivo, ne è stato vietato l’uso. ✨ Quali sostanze saranno vietate? Le due sostanze messe al bando sono: TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) : un fotoiniziatore che permette allo smalto di indurire sotto la lampada UV/LED. DMTA (Dimethyltolylamine) : un condizionante che migliora l’adesione e la durata del prodotto. Entrambe sono state classificate dall’UE come sostanze CMR di categoria 1B . πŸ‘‰ Significa che sono considerate presunte cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione . ⚠️ Cosa comporta il divieto? Dal 1° settembre 2025: Non sarà più possibile produrre, vendere o utilizzare prodotti che contengono TPO o DMTA. Il divieto è totale : riguarda sia i nuovi prodotti che le scorte già presenti nei saloni o nei magazzini . Non è previsto un periodo di transizione: i prodotti non conformi dovranno essere smaltiti e non potranno più essere utilizzati. πŸ‘©‍🎨 Chi è coinvolto? Estetiste e centri estetici : dovranno controllare attentamente l’INCI (lista ingredienti) dei prodotti utilizzati, eliminare quelli non conformi e sostituirli con alternative sicure. Consumatori : sarà importante leggere le etichette e preferire prodotti con la dicitura “TPO free” e “DMTA free” , per garantire maggiore sicurezza. πŸ›‘οΈ Perché questa decisione è importante? La misura nasce con l’obiettivo di proteggere la salute delle persone : Riduce l’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente dannose. Tutela sia i professionisti del settore (che usano questi prodotti ogni giorno), sia i clienti che li applicano con frequenza. Promuove un mercato della cosmetica più sicuro, trasparente e sostenibile. βœ… Come ti supporta Centro Sicurezza Consulenze Non sei sola/o in questo cambiamento. Centro Sicurezza Consulenze ti accompagna passo passo per garantire che la tua attività resti conforme e sicura : πŸ“Œ Smaltimento sicuro : ti supportiamo nella gestione corretta delle scorte vietate. πŸ“Œ Consulenza normativa : ti spieghiamo nel dettaglio la normativa UE e cosa cambia per la tua azienda. πŸ“Œ Soluzioni alternative : ti guidiamo nella scelta di prodotti sicuri e certificati, già in linea con i nuovi standard. 🌍 Conclusione Il divieto di TPO e DMTA segna un passo fondamentale verso una cosmetica più sicura e responsabile . Per estetisti e consumatori, la parola chiave sarà consapevolezza : leggere le etichette, scegliere prodotti sicuri e rispettare le nuove regole. Con Centro Sicurezza Consulenze hai la garanzia di affrontare questo cambiamento senza difficoltà, con soluzioni pratiche e immediate per la tua attività. Contattaci subito: πŸ“§ formazione@centrosicurezzaconsulenze.net πŸ“ž 0578 738346
Autore: DE MICCO 27 agosto 2025
Lo smart working, o lavoro agile, è ormai una realtà consolidata nel mondo del lavoro. La normativa di riferimento è la Legge 81/2017 , che ha introdotto regole precise sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Recenti documenti, come quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) , approfondiscono vari aspetti legati alla sicurezza, agli ambienti di lavoro e agli obblighi di entrambe le parti. Ecco un approfondimento sotto forma di domande e risposte. Che cosa prevede la Legge 81/2017 sul lavoro agile? La legge stabilisce che il lavoratore agile ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’attività svolta all’esterno dei locali aziendali (art. 22, comma 2). Il dipendente deve quindi rispettare le direttive aziendali e adottare comportamenti responsabili, anche nella scelta del luogo in cui svolgere l’attività lavorativa. Quali sono i comportamenti attesi dal lavoratore in smart working? Oltre al corretto utilizzo degli strumenti tecnologici (PC, tablet, smartphone), il lavoratore deve scegliere con responsabilità il luogo da cui operare. La scelta deve rispondere a criteri di ragionevolezza e sicurezza , tenendo conto delle esigenze lavorative e personali. Non è ammesso scegliere ambienti casuali o irragionevoli che possano compromettere la salute e la sicurezza. Qual è il ruolo del datore di lavoro? Il datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza anche quando i dipendenti lavorano da remoto. In particolare deve occuparsi di: Verificare la conformità degli ambienti di lavoro Fornire formazione e informazione Monitorare le condizioni di lavoro Inoltre, è necessario predisporre accordi chiari che regolino tempi, modalità di disconnessione e misure organizzative a tutela del benessere del lavoratore. Quali sono le indicazioni per gli ambienti di lavoro indoor? Secondo INAIL e CNI, gli ambienti interni dove si svolge lo smart working devono garantire sicurezza e comfort adeguati: Non utilizzare locali tecnici o non abitabili (es. box, seminterrati, soffitte) Presenza di servizi igienici e impianti a norma Assenza di muffe o condensa permanente Illuminazione naturale diretta e sufficiente Illuminazione artificiale ben distribuita, evitando abbagliamenti e riflessi Ricambio d’aria naturale o meccanico Impianti di condizionamento manutenuti con filtri puliti Evitare correnti d’aria fastidiose e temperature estreme E per gli ambienti di lavoro outdoor? Il lavoro agile può essere svolto anche in spazi esterni, purché scelti con criteri di ragionevolezza e concordati con il datore di lavoro. L’art. 23 della Legge 81/2017 garantisce la tutela assicurativa per l’infortunio in itinere quando la scelta del luogo è legata a necessità lavorative o alla conciliazione con la vita privata. Sono quindi esclusi i luoghi scelti in modo casuale o non sicuro. Come vengono gestite le verifiche sugli ambienti di lavoro? Verificare fisicamente ogni luogo di smart working è spesso impossibile per il datore di lavoro. Per questo motivo viene consigliato l’ autocontrollo tramite checklist compilata dal dipendente, così da garantire il rispetto delle condizioni minime di sicurezza. Elemento chiave resta sempre la formazione e l’informazione , che permettono al lavoratore di comprendere i rischi e collaborare attivamente nella prevenzione. Quali altri aspetti sottolinea il documento CNI? Tutela del lavoratore e assicurazione contro infortuni e malattie professionali Contenuti minimi degli accordi sul lavoro agile in materia di salute e sicurezza Obbligo di formazione e informazione del lavoratore Potere di direzione e controllo del datore di lavoro Perché affidarsi a Centro Sicurezza Consulenze? Lo smart working non significa assenza di rischi: anche fuori dall’azienda, la sicurezza deve restare una priorità. Noi di Centro Sicurezza Consulenze ti supportiamo in ogni fase: Redazione di accordi chiari e conformi alla normativa Formazione e informazione dei lavoratori Valutazione dei rischi negli ambienti indoor e outdoor Predisposizione di checklist e strumenti di autocontrollo Assistenza al datore di lavoro in caso di verifiche o contestazioni πŸ“ž Contattaci al 0578 738346 o inviaci un messaggio su whats'up πŸ“ Vieni a trovarci in Via Bolzano 14-16, Montepulciano Stazione (SI)
Autore: DE MICCO 21 agosto 2025
RLS: chi è, cosa fa e come nominarlo in azienda Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli su tutti i temi di salute e sicurezza in azienda. La sua presenza è prevista in tutte le aziende o unità produttive ; laddove non sia eletto a livello aziendale, subentrano i rappresentanti territoriali o di sito (RLST/RLSSP). Quando è obbligatorio e come si elegge Obbligatorietà: in ogni azienda/unità produttiva i lavoratori eleggono o designano l’RLS. T Modalità di elezione: Nelle aziende con più di 15 lavoratori , l’RLS è eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali ; Nelle aziende con fino a 15 lavoratori , è eletto direttamente dai lavoratori . Se non c’è un RLS aziendale: si ricorre al RLS territoriale (RLST) secondo l’art. 47, c. 9. Compiti e diritti dell’RLS (art. 50 D.Lgs. 81/08) L’RLS: Accede ai luoghi di lavoro per osservare le condizioni di salute e sicurezza; Promuove misure di prevenzione e protezione e formula osservazioni durante visite e verifiche; Partecipa alla riunione periodica (art. 35); Fa proposte in materia di prevenzione; Riceve informazioni e documentazione su rischi, valutazione e misure adottate; È consultato preventivamente su valutazione dei rischi e formazione. Nota pratica: l’RLS deve disporre di tempo, mezzi e spazi adeguati per l’incarico, senza perdita di retribuzione. Formazione obbligatoria e aggiornamenti Corso iniziale: 32 ore , di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda; è prevista verifica di apprendimento . Aggiornamento periodico: almeno 4 ore/anno per aziende 15–50 lavoratori e 8 ore/anno per aziende oltre 50 lavoratori (durata minima definita dalla contrattazione collettiva nazionale). Relazioni con datore di lavoro, RSPP e medico competente L’RLS collabora con Datore di Lavoro, RSPP e Medico Competente per: essere consultato su valutazione dei rischi e misure preventive; contribuire alla programmazione della formazione ; partecipare alla riunione periodica e monitorare l’attuazione delle misure. (Rimandi: art. 50 e art. 35 D.Lgs. 81/08). Documenti e “burocrazie” da gestire in azienda Per essere in regola consigliamo di predisporre e mantenere: Verbale di elezione/designazione dell’RLS e comunicazioni interne ai lavoratori; Attestati : corso RLS 32 ore + aggiornamenti annuali (4h/8h) con tracciabilità; Accesso alla documentazione : DVR, procedure, registro infortuni se previsto, esiti di sopralluoghi/visite; Calendario delle consultazioni (riunione periodica ex art. 35) e report delle proposte/osservazioni dell’RLS. Vantaggi per l’azienda Migliore conformità normativa e tracciabilità delle decisioni; Partecipazione dei lavoratori alle scelte preventive; Riduzione di non conformità e contenziosi su salute e sicurezza. (Sintesi dai diritti/compiti art. 50). Come ti aiutiamo (Centro Sicurezza Consulenze) Noi di Centro Sicurezza Consulenze ti supportiamo a 360° per coprire il ruolo di RLS e gestire tutte le relative “burocrazie”: Assistenza nell’elezione/designazione e modulistica pronta all’uso; Formazione RLS 32 ore e aggiornamenti con calendario e promemoria scadenze; Set-up documentale : verbali, registri consultazioni, tracce riunione periodica, piano formazione; Affiancamento continuo con RSPP/Datore di Lavoro e supporto in caso di audit/ispezioni. Contattaci πŸ“ž 0578738346 βœ‰οΈ info@centrosicurezzaconslenze.net
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