Che cos'è il telemarketing?

Edoardo Pulcianese • 28 gennaio 2022

Ma come fanno ad avere il nostro numero? Come posso difendermi? È possibile che nessuno faccia niente?


Ormai tutti i giorni, soprattutto nei momenti meno opportuni, ci arriva una chiamata, o con il prefisso “02”, o “06” o “081”, magari aspettiamo una chiamata importante, magari pensiamo siano i nostri parenti oppure siamo semplicemente curiosi di sapere chi è dall’altra parte del telefono e invece è sempre lui… Il telemarketing!


Appena capiamo chi è chiudiamo subito la chiamata, sperano che non ce ne siano altre ma purtroppo niente, la faccenda si ripete almeno con cadenza settimanale.

Ma come fanno ad avere il nostro numero? Come posso difendermi? È possibile che nessuno faccia niente?

Qualche giorno fa, sul sito del Garante, è uscita la notizia di una multa salatissima pari a 4.5 Milioni di Euro, da parte del Garante appunto, nei confronti della Società Fastweb per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing. Nel corso dell’istruttoria è emerso un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc). Tale fenomeno, come già evidenziato dall’Autorità, sembra essere riconducibile ad un “sottobosco” di call-center abusivi che effettuano le attività di telemarketing in totale spregio delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori profili di violazione hanno riguardato la corretta gestione delle liste dei contatti, fornite a Fastweb da partner esterni, senza che questi ultimi avessero acquisito il consenso libero, specifico e informato degli utenti alla comunicazione dei propri dati.


Perciò Fastweb dovrà:

  • Adeguare i trattamenti in materia di telemarketing in modo da prevedere e comprovare che l’attivazione di offerte e servizi e la registrazione di contratti avvenga solo a seguito chiamate effettuate dalla rete di vendita attraverso numerazioni telefoniche censite e iscritte al Roc
  • Irrobustire le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi ai propri database.
  • Non potrà più utilizzare i dati contenuti nelle liste anagrafiche fornite da partner terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati.


Gli Interessati invece? Cioè noi persone normali in che modo possiamo difenderci? Se abbiamo accettato per sbaglio dei termini possiamo rimediare o siamo “condannati” per l’eternità?

I dati delle aziende che operano per il marketing hanno una durata di conservazione, quindi sicuramente non è per sempre, più nello specifico, secondo il Reg. UE GDPR 2016/679:

  • abbiamo il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali (Art.15) e la rettifica (Art.16) o la cancellazione degli stessi (Art.17) o la limitazione del trattamento che la riguarda (Art.18) o di opporsi al loro trattamento (Art.21)
  • se abbiamo fornito il consenso per una o più specifiche finalità, abbiamo il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento (Art.13 c.2 lett.c)
  • abbiamo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Art.77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (Art.79)



Ricordiamo che per la valutazione dei rischi e per gli adempimenti normativi in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro la nostra Azienda fornisce ai Clienti tutta l'assistenza necessaria ed il massimo supporto con professionalità ed efficienza.

Per informazioni in merito potete contattarci all'indirizzo mail sicurezza@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamare il numero 0578 738346 int. 6




Autore: DE MICCO 28 gennaio 2026
Nuove Direttive per la Sicurezza nei Pubblici Esercizi: Cosa Cambia A seguito della tragedia di Crans Montana in Svizzera, il Ministero dell’Interno ha emesso una nuova circolare per intensificare i controlli preventivi e tutelare l'incolumità di avventori e lavoratori. 1. Coordinamento e Tavoli Provinciali I Prefetti sono chiamati a convocare riunioni urgenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica . Questi incontri vedranno la partecipazione di: Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco. Rappresentanti dell’Ispettorato del Lavoro. Associazioni di categoria dei pubblici esercenti. 2. Focus sui Controlli Tecnici e Amministrativi L'obiettivo è verificare che le condizioni reali dei locali corrispondano ai titoli autorizzativi rilasciati. I controlli si concentreranno su: Prevenzione Incendi: Rispetto delle norme e gestione delle emergenze/esodo. Capienza: Corrispondenza tra affollamento effettivo e limiti autorizzati. Attrezzature: Verifica di materiali, installazioni e uso di fiamme libere o fuochi d'artificio. Abusivismo: Contrasto a ogni forma di esercizio illegale. 3. Bar e Ristoranti: Attenzione alle Attività "Extra" Uno dei punti focali riguarda i locali che, pur essendo registrati come bar o ristoranti, svolgono attività di intrattenimento. Se l'attività di intrattenimento diventa prevalente , il locale deve rispettare le regole più stringenti previste dal TULPS (articoli 68 e 80). Per le attività ordinarie, resta l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza in base al numero di personale e utenti presenti. 4. Un'Azione Corale La direttiva sottolinea che la sicurezza non dipende da un singolo ente, ma da un'azione di raccordo tra Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e Questure . È inoltre richiesta una forte attività di sensibilizzazione da parte delle associazioni di categoria verso i propri iscritti Centro Sicurezza Consulenze è attivamente impiegato per aiutare i gestori a controllare che ogni aspetto della propria attività sia perfettamente a norma. In un panorama norma tivo sempre più rigoroso, non lasciare nulla al caso: rivolgiti ai professionisti per garantire la massima sicurezza ai tuoi clienti e proteggere il tuo busi  n ess da sanzioni o chiusure. Contattaci allo 0578738346 o scrivici a info@centrosicurezzaconsulenze.net
Autore: DE MICCO 23 gennaio 2026
🚜 Controlli in agricoltura: la tua azienda è davvero al sicuro? Le Prefetture di Siena e Grosseto hanno appena dato il via a una nuova task force interprovinciale . Il messaggio è chiaro: i controlli sulla manodopera e sulla sicurezza nelle aziende agricole saranno sempre più frequenti e rigorosi. Cosa rischia chi non è in regola? Non solo sanzioni pesanti, ma anche il blocco dell'attività. In un settore complesso come quello agricolo, la prevenzione non è un costo, ma uno scudo. 🔗 Leggi l'approfondimento sul sito del Ministero: Sicurezza nel lavoro agricolo - Focus Prefetture https://www.interno.gov.it/it/notizie/sicurezza-nel-lavoro-agricolo-interventi-coordinati-prefetture-siena-e-grosseto FACCIAMO UN CHECK RAPIDO (Interattivo) Rispondi mentalmente a queste 3 domande: Hai aggiornato il documento sulla messa a terra negli ultimi 2/5 anni? I tuoi addetti hanno i corsi antincendio (Livello 1 o 2) in corso di validità? Tutta la documentazione sulla sicurezza è pronta in caso di visita della task force? Se hai risposto "No" o "Non sono sicuro" a una di queste domande, sei a rischio sanzione. 🛡️ Centro Sicurezza Consulenze: al tuo fianco Noi non vendiamo solo carta, portiamo tranquillità . Aiutiamo le aziende agricole a: ✅ Regolarizzare la documentazione. ✅ Formare il personale in modo pratico. ✅ Evitare sanzioni e blocchi economici. Non aspettare il controllo, gioca d'anticipo! 📞 0578738346 chiamaci per un sopralluogo rapido. La tua serenità vale più di una multa.
Autore: DE MICCO 15 gennaio 2026
DL 159/2025 convertito in legge: le novità che contano davvero per le aziende Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato convertito in legge a fine dicembre 2025 ed è entrato immediatamente in vigore . Avendo già analizzato il provvedimento prima della conversione, torniamo ora sul tema per soffermarci su alcuni aspetti specifici che, pur senza stravolgere il contenuto del decreto, hanno un impatto operativo rilevante per le imprese . Molte modifiche sono di forma e coordina mento normativo, ma alcune disposizioni meritano particolare attenzione. Formazione nelle imprese turistico-ricettive (art. 1-bis) Con l’introduzione dell’art. 1-bis, viene chiarito che, per i lavoratori delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione e l’eventuale addestramento devono essere completati entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La norma introduce una maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto in settori caratterizzati da stagionalità e turnover elevato, consentendo alle aziende di pianificare la formazione nel primo mese di attività senza bloccare l’inserimento immediato del lavoratore. Subappalto sotto la lente degli ispettori (art. 3) L’art. 3 rafforza il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, stabilendo che l’attività di vigilanza sia prioritariamente rivolta ai datori di lavoro che operano in subappalto , sia nel settore pubblico che privato. Il messaggio è chiaro: le filiere degli appalti diventano un ambito di controllo privilegiato. Per le imprese coinvolte significa maggiore attenzione alla gestione documentale , al coordinamento della sicurezza e alla verifica dell’affidabilità dei soggetti terzi. Tessera di riconoscimento nei cantieri Per i cantieri è prevista l’introduzione di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale. Lo strumento punta a migliorare la tracciabilità delle presenze e la trasparenza nei luoghi di lavoro più esposti a irregolarità. L’operatività concreta dipenderà però dai decreti attuativi, ancora attesi, che dovranno chiarire modalità e tempistiche. Più ispettori, più controlli La legge autorizza un potenziamento degli organici ispettivi, con nuove assunzioni presso INL e Carabinieri per la tutela del lavoro. L’effetto atteso è un aumento dei controlli, più frequenti e più mirati, soprattutto nei settori a maggior rischio infortunistico. Art. 6: qualità più alta per la formazione L’art. 6 interviene sull’offerta formativa in materia di salute e sicurezza, prevedendo standard più elevati e competenze più qualificate per i soggetti formatori. I criteri saranno definiti a livello nazionale, con l’obiettivo di superare una formazione meramente formale e innalzare il livello reale di prevenzione. Per le aziende diventa fondamentale scegliere enti formatori conformi ai nuovi requisiti, per evitare contestazioni sulla validità dei percorsi svolti.  Conclusioni: Opportunità e criticità Il DL 159/2025, ora legge, rafforza l’approccio preventivo alla sicurezza sul lavoro e punta su controlli, formazione di qualità e responsabilizzazione delle filiere. Tuttavia, restano alcune criticità: l’attuazione pratica di alcune misure è rimandata a provvedimenti successivi; l’aumento dei controlli e degli obblighi organizzativi può pesare soprattutto sulle PMI; l’innalzamento degli standard formativi potrebbe comportare costi e minore disponibilità di offerta nel breve periodo. Nel complesso, più che una rivoluzione normativa, si tratta di un rafforzamento concreto dell’esistente, che richiede alle imprese maggiore attenzione, pianificazione e consapevolezza operativa. Centro Sicurezza Consulenze segue costantemente l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, traducendo le novità legislative in indicazioni chiare, pratiche e facilmente applicabili per le aziende.
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