Che cos'è il telemarketing?

Edoardo Pulcianese • 28 gennaio 2022

Ma come fanno ad avere il nostro numero? Come posso difendermi? È possibile che nessuno faccia niente?


Ormai tutti i giorni, soprattutto nei momenti meno opportuni, ci arriva una chiamata, o con il prefisso “02”, o “06” o “081”, magari aspettiamo una chiamata importante, magari pensiamo siano i nostri parenti oppure siamo semplicemente curiosi di sapere chi è dall’altra parte del telefono e invece è sempre lui… Il telemarketing!


Appena capiamo chi è chiudiamo subito la chiamata, sperano che non ce ne siano altre ma purtroppo niente, la faccenda si ripete almeno con cadenza settimanale.

Ma come fanno ad avere il nostro numero? Come posso difendermi? È possibile che nessuno faccia niente?

Qualche giorno fa, sul sito del Garante, è uscita la notizia di una multa salatissima pari a 4.5 Milioni di Euro, da parte del Garante appunto, nei confronti della Società Fastweb per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing. Nel corso dell’istruttoria è emerso un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc). Tale fenomeno, come già evidenziato dall’Autorità, sembra essere riconducibile ad un “sottobosco” di call-center abusivi che effettuano le attività di telemarketing in totale spregio delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori profili di violazione hanno riguardato la corretta gestione delle liste dei contatti, fornite a Fastweb da partner esterni, senza che questi ultimi avessero acquisito il consenso libero, specifico e informato degli utenti alla comunicazione dei propri dati.


Perciò Fastweb dovrà:

  • Adeguare i trattamenti in materia di telemarketing in modo da prevedere e comprovare che l’attivazione di offerte e servizi e la registrazione di contratti avvenga solo a seguito chiamate effettuate dalla rete di vendita attraverso numerazioni telefoniche censite e iscritte al Roc
  • Irrobustire le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi ai propri database.
  • Non potrà più utilizzare i dati contenuti nelle liste anagrafiche fornite da partner terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati.


Gli Interessati invece? Cioè noi persone normali in che modo possiamo difenderci? Se abbiamo accettato per sbaglio dei termini possiamo rimediare o siamo “condannati” per l’eternità?

I dati delle aziende che operano per il marketing hanno una durata di conservazione, quindi sicuramente non è per sempre, più nello specifico, secondo il Reg. UE GDPR 2016/679:

  • abbiamo il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali (Art.15) e la rettifica (Art.16) o la cancellazione degli stessi (Art.17) o la limitazione del trattamento che la riguarda (Art.18) o di opporsi al loro trattamento (Art.21)
  • se abbiamo fornito il consenso per una o più specifiche finalità, abbiamo il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento (Art.13 c.2 lett.c)
  • abbiamo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Art.77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (Art.79)



Ricordiamo che per la valutazione dei rischi e per gli adempimenti normativi in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro la nostra Azienda fornisce ai Clienti tutta l'assistenza necessaria ed il massimo supporto con professionalità ed efficienza.

Per informazioni in merito potete contattarci all'indirizzo mail sicurezza@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamare il numero 0578 738346 int. 6




Autore: DE MICCO 10 settembre 2025
I locali di lavoro seminterrati o interrati sono sempre stati al centro di dubbi e discussioni in materia di salute e sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 65 stabilisce che: πŸ‘‰ “È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei”. Ma attenzione: con le ultime modifiche normative sono state introdotte deroghe importanti che, in alcune condizioni, permettono di utilizzare questi spazi. Le novità introdotte dalla Legge n. 203/2024 Dal 12 gennaio 2025 , con l’entrata in vigore della Legge 203/2024, i commi 2 e 3 dell’art. 65 del Testo Unico sono stati aggiornati. Oggi è possibile adibire a luoghi di lavoro i locali seminterrati o interrati se: βœ… le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi ; βœ… sono garantite condizioni adeguate di aerazione , illuminazione e microclima ; βœ… vengono rispettati i requisiti previsti dall’ Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 . Il datore di lavoro deve inoltre: πŸ“© inviare una PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro , allegando la documentazione tecnica che attesti la conformità del locale. ⏳ Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione , se non arrivano richieste o divieti da parte dell’INL, il locale può essere utilizzato. Definizioni pratiche Locale sotterraneo πŸ‘‰ ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna. Piano seminterrato πŸ‘‰ pavimento sotto il livello del terreno ma soffitto sopra. Piano interrato πŸ‘‰ soffitto sotto il livello del terreno. Queste differenze sono fondamentali perché determinano quando e come si applica la normativa. Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Nel 2025 l’INL ha pubblicato diverse note per chiarire la corretta applicazione della deroga: πŸ“Œ Nota n. 9740 del 30/12/2024 – prime indicazioni operative. πŸ“Œ Nota n. 811 del 29/01/2025 – focus su locali sotterranei e seminterrati. πŸ“Œ Nota n. 5945 dell’08/07/2025 – controlli e verifiche degli organi ispettivi. Cosa deve fare un datore di lavoro Per rispettare la legge e poter utilizzare i locali seminterrati o interrati in sicurezza è necessario: Verificare aerazione, illuminazione e microclima. Predisporre la documentazione tecnica richiesta. Inviare la PEC all’Ispettorato del Lavoro. Attendere i 30 giorni previsti dalla normativa. Conclusione La regola generale resta il divieto di destinare a lavoro i locali seminterrati o interrati . La deroga introdotta dalla Legge 203/2024 rappresenta però un passo avanti importante: permette di utilizzare questi spazi solo se conformi ai requisiti di sicurezza e con un controllo preventivo dell’INL. πŸ‘‰ Per le aziende, questo significa più flessibilità, ma anche maggiore responsabilità. πŸ“ž Hai dubbi o necessiti supporto? Affidati ai nostri consulenti: verificheremo la conformità dei tuoi locali, predisporremo la documentazione e gestiremo la comunicazione con l’Ispettorato. πŸ“© formazione@centrosicurezzaconsulenze.net ☎️ 0578738346
Autore: DE MICCO 3 settembre 2025
Chi lavora in campagna, tra campi e serre, è esposto ogni giorno a rischi biologici. Parliamo di possibili malattie professionali, infezioni, allergie e infortuni legati al contatto con animali, piante, terreni e attrezzature. Ecco un approfondimento in forma di Q&A per chiarire meglio il tema. ❓ Che cos’è il rischio biologico in agricoltura? Il rischio biologico è l’esposizione dei lavoratori ad agenti patogeni (batteri, virus, funghi, parassiti) presenti nell’ambiente agricolo. Questi possono causare malattie infettive, allergiche o infiammatorie. ❓ In quali attività si manifesta maggiormente? Il rischio può presentarsi in moltissime mansioni quotidiane: preparazione del terreno, semina e raccolta; innaffiature, concimazione e potatura; uso di letame, liquami e fertilizzanti; manutenzione di stalle, silos, trattori e macchinari; contatto diretto con animali e fluidi biologici; esposizione a punture di insetti o morsi di animali. ❓ Quali sono gli esempi concreti di esposizione? Contatto con terreni umidi o contaminati Punture di insetti (zanzare, vespe, api, tafani) Morsi o graffi di animali Inalazione di aria contaminata da polveri o muffe Utilizzo di strumenti taglienti contaminati Ingestione accidentale di acqua non sicura ❓ Quali malattie professionali possono derivare? πŸ‘‰ Batteriche : Campylobatteriosi, infezioni da Enterobatteriacee, alveolite allergica estrinseca πŸ‘‰ Virali : Rabbia, encefalite da virus Usutu, febbre Chikungunya πŸ‘‰ Allergiche e infiammatorie : dermatiti da contatto, orticarie, asma, disturbi respiratori da polveri, pollini, muffe e semi ❓ Come si possono prevenire i rischi? Ecco alcune buone pratiche di prevenzione: βœ… Lavarsi e disinfettarsi dopo il contatto con sostanze organiche βœ… Proteggere ferite o abrasioni con medicazioni idonee βœ… Usare acqua di irrigazione sicura βœ… Pulire e disinfettare regolarmente attrezzature e superfici βœ… Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro nei campi βœ… Indossare sempre i DPI (guanti, mascherine, tute, scarpe, occhiali protettivi) βœ… Conservare gli indumenti da lavoro separati da quelli personali βœ… Effettuare formazione continua sulla sicurezza ❓ Cosa dice la normativa? Il D.lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) . In agricoltura, il DVR deve includere specifiche misure di prevenzione per i rischi biologici: protezione individuale, procedure di emergenza, formazione e sorveglianza sanitaria. βœ… Perché rivolgersi a Centro Sicurezza Consulenze? Perché non sei solo : la gestione del rischio biologico e di tutti gli adempimenti in agricoltura può essere complessa. πŸ‘‰ Noi di Centro Sicurezza Consulenze ti aiutiamo in ogni fase: Redazione del DVR Formazione e addestramento dei lavoratori Fornitura DPI idonei e certificati Sopralluoghi tecnici e consulenza personalizzata Supporto nella sorveglianza sanitaria πŸ“ž Contattaci al 0578 738346 o vieni a trovarci in Via Bolzano 14-16, Montepulciano Stazione (SI) .
Autore: DE MICCO 1 settembre 2025
Dal 1° settembre 2025 entra in vigore in tutta l’Unione Europea un’importante novità che riguarda il mondo della cosmetica e, in particolare, i prodotti per la cura delle unghie. Alcune sostanze utilizzate negli smalti semipermanenti e nei gel UV/LED sono state riconosciute come pericolose per la salute e, per questo motivo, ne è stato vietato l’uso. ✨ Quali sostanze saranno vietate? Le due sostanze messe al bando sono: TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) : un fotoiniziatore che permette allo smalto di indurire sotto la lampada UV/LED. DMTA (Dimethyltolylamine) : un condizionante che migliora l’adesione e la durata del prodotto. Entrambe sono state classificate dall’UE come sostanze CMR di categoria 1B . πŸ‘‰ Significa che sono considerate presunte cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione . ⚠️ Cosa comporta il divieto? Dal 1° settembre 2025: Non sarà più possibile produrre, vendere o utilizzare prodotti che contengono TPO o DMTA. Il divieto è totale : riguarda sia i nuovi prodotti che le scorte già presenti nei saloni o nei magazzini . Non è previsto un periodo di transizione: i prodotti non conformi dovranno essere smaltiti e non potranno più essere utilizzati. πŸ‘©‍🎨 Chi è coinvolto? Estetiste e centri estetici : dovranno controllare attentamente l’INCI (lista ingredienti) dei prodotti utilizzati, eliminare quelli non conformi e sostituirli con alternative sicure. Consumatori : sarà importante leggere le etichette e preferire prodotti con la dicitura “TPO free” e “DMTA free” , per garantire maggiore sicurezza. πŸ›‘οΈ Perché questa decisione è importante? La misura nasce con l’obiettivo di proteggere la salute delle persone : Riduce l’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente dannose. Tutela sia i professionisti del settore (che usano questi prodotti ogni giorno), sia i clienti che li applicano con frequenza. Promuove un mercato della cosmetica più sicuro, trasparente e sostenibile. βœ… Come ti supporta Centro Sicurezza Consulenze Non sei sola/o in questo cambiamento. Centro Sicurezza Consulenze ti accompagna passo passo per garantire che la tua attività resti conforme e sicura : πŸ“Œ Smaltimento sicuro : ti supportiamo nella gestione corretta delle scorte vietate. πŸ“Œ Consulenza normativa : ti spieghiamo nel dettaglio la normativa UE e cosa cambia per la tua azienda. πŸ“Œ Soluzioni alternative : ti guidiamo nella scelta di prodotti sicuri e certificati, già in linea con i nuovi standard. 🌍 Conclusione Il divieto di TPO e DMTA segna un passo fondamentale verso una cosmetica più sicura e responsabile . Per estetisti e consumatori, la parola chiave sarà consapevolezza : leggere le etichette, scegliere prodotti sicuri e rispettare le nuove regole. Con Centro Sicurezza Consulenze hai la garanzia di affrontare questo cambiamento senza difficoltà, con soluzioni pratiche e immediate per la tua attività. Contattaci subito: πŸ“§ formazione@centrosicurezzaconsulenze.net πŸ“ž 0578 738346
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