Modifiche al D.Lgs. 81/2008: aggiornato il Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro

Gianluca De Micco • 21 gennaio 2022

Decreto Legge n. 146/2021: ecco cosa ha modificato

In Gazzetta il testo del DL 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(GU n.252 del 21-10-2021).

Il Decreto convertito è in vigore dal 21 dicembre 2021.


Le modifiche del DL 146 al D. Lgs. 81/08

I

  • Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto
  • datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza;
  • oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;


  • Modifica all’art. 37: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro )
  • la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato;
  • formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • per il preposto si richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.


  • Modifica all’art. 55: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente
  • arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per mancata formazione a cadenza biennale del preposto;
  • calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.


  • Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
  • viene inserito l’Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza;
  • introdotto l’obbligo annuale per INL, di redazione di relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.


  • Modifica all’art. 51: riordino degli organismi Paritetici
  • viene imposto agli organismi paritetici di comunicare all’INL i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.


  • Modifica Allegato I sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale
  • l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità
  • il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale e gli importi di sanzione aggiuntiva. Di seguito la tabella nel dettaglio:


Ricordiamo che per la valutazione dei rischi e per gli adempimenti normativi in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro la nostra Azienda fornisce ai Clienti tutta l'assistenza necessaria ed il massimo supporto con professionalità ed efficienza.

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