Modifiche al D.Lgs. 81/2008: aggiornato il Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro

Gianluca De Micco • 21 gennaio 2022

Decreto Legge n. 146/2021: ecco cosa ha modificato

In Gazzetta il testo del DL 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(GU n.252 del 21-10-2021).

Il Decreto convertito è in vigore dal 21 dicembre 2021.


Le modifiche del DL 146 al D. Lgs. 81/08

I

  • Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto
  • datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza;
  • oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;


  • Modifica all’art. 37: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro )
  • la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato;
  • formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • per il preposto si richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.


  • Modifica all’art. 55: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente
  • arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per mancata formazione a cadenza biennale del preposto;
  • calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.


  • Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
  • viene inserito l’Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza;
  • introdotto l’obbligo annuale per INL, di redazione di relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.


  • Modifica all’art. 51: riordino degli organismi Paritetici
  • viene imposto agli organismi paritetici di comunicare all’INL i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.


  • Modifica Allegato I sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale
  • l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità
  • il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale e gli importi di sanzione aggiuntiva. Di seguito la tabella nel dettaglio:


Ricordiamo che per la valutazione dei rischi e per gli adempimenti normativi in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro la nostra Azienda fornisce ai Clienti tutta l'assistenza necessaria ed il massimo supporto con professionalità ed efficienza.

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Autore: DE MICCO 24 luglio 2025
La presenza di agenti chimici pericolosi, cancerogeni o mutageni all’interno di un’azienda comporta obblighi stringenti in termini di prevenzione, tutela dei lavoratori e adempimenti documentali. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 disciplina nel dettaglio le misure da adottare per proteggere la salute di chi opera in ambienti potenzialmente a rischio. πŸ“ Quando si presenta il rischio chimico? Il rischio chimico si presenta ogni volta che in azienda vengono: Utilizzate, stoccate o smaltite sostanze chimiche pericolose Manipolati solventi, detergenti industriali, vernici, adesivi, pesticidi Generate emissioni o vapori tossici durante lavorazioni (saldatura, galvanizzazione, produzione chimica, ecc.) Effettuate attività di pulizia con agenti aggressivi senza adeguata protezione πŸ‘· Principali mansioni a rischio Alcune delle mansioni più esposte al rischio chimico includono: Operatori chimici e di laboratorio Addetti alla verniciatura e alla saldatura Tecnici di manutenzione industriale Lavoratori del settore cosmetico, farmaceutico e alimentare Personale addetto alla pulizia industriale Operatori sanitari e veterinari Addetti allo smaltimento di rifiuti pericolosi βœ… Cosa deve fare un’azienda? Le imprese che utilizzano o manipolano agenti chimici e cancerogeni devono: πŸ” Valutare i rischi specifici legati all’uso di queste sostanze. πŸ›‘οΈ Adottare misure di prevenzione e protezione , come adeguata ventilazione, DPI e contenimento. πŸ“š Formare e informare in modo chiaro e costante tutti i lavoratori esposti. 🩺 Attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria , con la supervisione di un medico competente. πŸ“„ Aggiornare regolarmente il DVR e il registro degli esposti (per agenti cancerogeni e mutageni). 🀝 Centro Sicurezza Consulenze: il partner ideale per la tua sicurezza Il nostro team è al tuo fianco per: βœ… Valutare i rischi derivanti dagli agenti chimici e cancerogeni. πŸ—‚οΈ Gestire il DVR e la documentazione obbligatoria in modo professionale. πŸ‘©‍βš•οΈ Attivare la sorveglianza sanitaria , con medici competenti qualificati. πŸ‘¨‍🏫 Formare il personale , secondo gli standard normativi aggiornati. ⚠️ Evita sanzioni e tutela i tuoi lavoratori Essere inadempienti rispetto a queste normative può comportare sanzioni amministrative e penali , oltre a compromettere seriamente la salute dei tuoi dipendenti. Agisci ora per essere in regola e migliorare il livello di sicurezza aziendale. πŸ“ž Richiedi subito una consulenza! Contattaci per una verifica della tua situazione aziendale: ti aiuteremo a capire cosa manca per essere in regola e ti guideremo passo dopo passo. πŸ“¬ info@centrosicurezzaconsulenze.net πŸ“ž 0578738346
Autore: DE MICCO 22 luglio 2025
Adeguarsi alla norma UNI EN 15635 è obbligatorio Se nella tua azienda utilizzi scaffalature Industriali metalliche , è fondamentale sapere che non sono semplici arredi, ma vere e proprie attrezzature di lavoro . Lo stabilisce la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), che in combinazione con la norma tecnica UNI EN 15635:2009 , impone obblighi precisi per l’utilizzo, la manutenzione e l’ispezione periodica delle scaffalature. πŸ‘‰ Un aspetto chiave della norma è la nomina obbligatoria del PRSES (Responsabile della Sicurezza delle Attrezzature di Stoccaggio), figura incaricata di vigilare sulla corretta gestione delle strutture. Scaffalature industriali vs classiche: cosa cambia davvero? Le scaffalature industriali sono progettate per carichi pesanti , usi professionali e rispettano norme di sicurezza specifiche . Sono robuste, modulari e adatte a magazzini e aziende. Le scaffalature classiche , invece, sono pensate per ambienti domestici o uffici , con una struttura più leggera e capacità di carico limitata.
Autore: DE MICCO 18 luglio 2025
Lavorare in spazi confinati è tra le attività più pericolose nel mondo del lavoro. Tunnel, serbatoi, silos, pozzi e condotte sono ambienti che presentano rischi gravi come carenza di ossigeno, presenza di gas tossici, incendi, esplosioni o difficoltà di evacuazione. È quindi fondamentale che le attività in questi ambienti siano svolte da personale formato, dotato di attrezzature idonee e conforme alla normativa vigente. Una svolta importante su questo fronte è arrivata con l’ Accordo Stato-Regioni del 18 aprile 2025 , che ha aggiornato profondamente i requisiti minimi per la formazione, addestramento e aggiornamento degli operatori che lavorano in spazi confinati o sospetti di inquinamento. l’Accordo Stato-Regioni Aprile 2025 In vigore dal 1° luglio 2025 , ha introdotto importanti novità, tra cui: πŸ“š 1. Formazione obbligatoria e modulare Il percorso formativo è articolato in moduli teorico-pratici , con una durata minima complessiva di 16 ore , divisa in: 8 ore di teoria (normativa, rischi specifici, DPI, procedure) 8 ore di pratica (addestramento in ambienti simulati, uso DPI di III categoria, gestione emergenze) πŸ” 2. Aggiornamento quinquennale È previsto un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 4 ore , obbligatorio anche per chi aveva completato la formazione prima del 2025. πŸ§ͺ 3. Verifica delle competenze Oltre alla frequenza, è richiesta la verifica dell’apprendimento con test scritti e simulazioni pratiche. Senza superamento della prova, il corso non è valido. 🏒 4. Requisiti dei soggetti formatori Solo enti accreditati, con istruttori qualificati e attrezzature certificate, possono erogare la formazione. È vietata l’autogestione o l’improvvisazione. ⚠️ Perché è fondamentale? Negli ultimi anni, numerosi incidenti mortali hanno coinvolto lavoratori in ambienti confinati. Le cause principali? Mancanza di formazione, errori procedurali e sottovalutazione del rischio. Il nuovo accordo mira a standardizzare e innalzare la qualità della formazione in tutta Italia, favorendo un approccio realmente preventivo. 🧰 Cosa deve fare un datore di lavoro oggi? Se nella tua azienda esistono attività che comportano l’accesso a spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, ecco i passi obbligatori: Valutare i rischi specifici Aggiornare il DVR includendo procedure e misure di emergenza Verificare la formazione del personale secondo l’Accordo 2025 Programmare gli aggiornamenti formativi Garantire la sorveglianza sanitaria e l’addestramento all’uso dei DPI πŸ“ Conclusioni L’ Accordo Stato-Regioni di aprile 2025 rappresenta un importante passo in avanti nella tutela di chi lavora in condizioni estreme. ο»Ώ La formazione non è più un semplice obbligo burocratico, ma uno strumento concreto di prevenzione, cultura della sicurezza e salvaguardia della vita . Chi lavora in spazi confinati non può improvvisare: deve essere formato, addestrato e consapevole . πŸ‘‰ Centro Sicurezza e Consulenze può affiancarti in tutto questo percorso: dalla valutazione dei rischi alla redazione del DVR, dall’organizzazione di corsi certificati alla gestione degli aggiornamenti formativi. πŸ“ž Richiedi oggi stesso una consulenza personalizzata : il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti a garantire sicurezza, conformità normativa e continuità operativa.
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