Articolo 223 D.Lgs. 81/2008

DE MICCO • 6 giugno 2025

Valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi

Con l’obiettivo di garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impone ai datori di lavoro obblighi specifici nella valutazione e gestione dei rischi. In particolare, l’Articolo 223 si occupa della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici pericolosi, definendo un quadro normativo preciso e aggiornato.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma e cosa deve fare il datore di lavoro per essere in regola.

Cosa dice l’Articolo 223

Secondo quanto stabilito dall’Art. 223 del Testo Unico sulla Sicurezza, il datore di lavoro deve:

  • Valutare preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, anche quando l’esposizione è solo potenziale;
  • Considerare tutte le attività lavorative, comprese manutenzione e pulizia, dove l’esposizione può verificarsi;
  • Tenere conto degli effetti combinati di più agenti chimici presenti contemporaneamente;
  • Valutare le caratteristiche degli agenti chimici, incluse:
  • proprietà pericolose;
  • quantità utilizzate e modalità di utilizzo;
  • valori limite di esposizione professionale (VLEP);
  • risultati delle misurazioni ambientali;
  • effetti sulla salute derivanti dall’esposizione.

Quando deve essere fatta la valutazione dei rischi?

La valutazione deve essere effettuata:

  • Prima dell’inizio delle attività che comportano la presenza di agenti chimici pericolosi;
  • Ogni volta che si verificano modifiche significative nelle condizioni di lavoro;
  • Quando emergono nuove informazioni sulla pericolosità delle sostanze impiegate;
  • In seguito ai risultati della sorveglianza sanitaria.

Semplificazioni per i rischi bassi

In caso di esposizione considerata irrilevante per la salute e bassa per la sicurezza, il datore di lavoro può giustificare l’assenza di una valutazione dettagliata, ma deve comunque fornire idonea documentazione a supporto. Tuttavia, ciò non lo esonera dall’obbligo di aggiornare la valutazione in caso di cambiamenti.

Misure di prevenzione e protezione (Articoli 224 e 225)

A seguito della valutazione, il datore di lavoro deve adottare misure specifiche per:

  • Eliminare o ridurre al minimo i rischi, privilegiando la sostituzione di agenti chimici pericolosi con altri meno pericolosi;
  • Garantire una ventilazione adeguata, uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e impianti di aspirazione localizzata;
  • Formare e informare i lavoratori in modo mirato;
  • Prevedere una segnaletica chiara e appropriata;
  • Effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX – Sostanze pericolose
  • Art. 223 – Valutazione dei rischi
  • Art. 224 – Misure preventive e protettive
  • Art. 225 – Misure specifiche di protezione e prevenzione

Conclusioni: cosa devono fare le aziende?

Ogni datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti. Una corretta valutazione dei rischi chimici non è solo un obbligo di legge, ma uno strumento essenziale per prevenire infortuni e malattie professionali.


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