Articolo 223 D.Lgs. 81/2008
Valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi

Con l’obiettivo di garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impone ai datori di lavoro obblighi specifici nella valutazione e gestione dei rischi. In particolare, l’Articolo 223 si occupa della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici pericolosi, definendo un quadro normativo preciso e aggiornato.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma e cosa deve fare il datore di lavoro per essere in regola.
Cosa dice l’Articolo 223
Secondo quanto stabilito dall’Art. 223 del Testo Unico sulla Sicurezza, il datore di lavoro deve:
- Valutare preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, anche quando l’esposizione è solo potenziale;
- Considerare tutte le attività lavorative, comprese manutenzione e pulizia, dove l’esposizione può verificarsi;
- Tenere conto degli effetti combinati di più agenti chimici presenti contemporaneamente;
- Valutare le caratteristiche degli agenti chimici, incluse:
- proprietà pericolose;
- quantità utilizzate e modalità di utilizzo;
- valori limite di esposizione professionale (VLEP);
- risultati delle misurazioni ambientali;
- effetti sulla salute derivanti dall’esposizione.
Quando deve essere fatta la valutazione dei rischi?
La valutazione deve essere effettuata:
- Prima dell’inizio delle attività che comportano la presenza di agenti chimici pericolosi;
- Ogni volta che si verificano modifiche significative nelle condizioni di lavoro;
- Quando emergono nuove informazioni sulla pericolosità delle sostanze impiegate;
- In seguito ai risultati della sorveglianza sanitaria.
Semplificazioni per i rischi bassi
In caso di esposizione considerata irrilevante per la salute e bassa per la sicurezza, il datore di lavoro può giustificare l’assenza di una valutazione dettagliata, ma deve comunque fornire idonea documentazione a supporto. Tuttavia, ciò non lo esonera dall’obbligo di aggiornare la valutazione in caso di cambiamenti.
Misure di prevenzione e protezione (Articoli 224 e 225)
A seguito della valutazione, il datore di lavoro deve adottare misure specifiche per:
- Eliminare o ridurre al minimo i rischi, privilegiando la sostituzione di agenti chimici pericolosi con altri meno pericolosi;
- Garantire una ventilazione adeguata, uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e impianti di aspirazione localizzata;
- Formare e informare i lavoratori in modo mirato;
- Prevedere una segnaletica chiara e appropriata;
- Effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX – Sostanze pericolose
- Art. 223 – Valutazione dei rischi
- Art. 224 – Misure preventive e protettive
- Art. 225 – Misure specifiche di protezione e prevenzione
Conclusioni: cosa devono fare le aziende?
Ogni datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti. Una corretta valutazione dei rischi chimici non è solo un obbligo di legge, ma uno strumento essenziale per prevenire infortuni e malattie professionali.
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La nostra azienda è specializzata nella consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
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