Articolo 223 D.Lgs. 81/2008

DE MICCO • 6 giugno 2025

Valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi

Con l’obiettivo di garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impone ai datori di lavoro obblighi specifici nella valutazione e gestione dei rischi. In particolare, l’Articolo 223 si occupa della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici pericolosi, definendo un quadro normativo preciso e aggiornato.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma e cosa deve fare il datore di lavoro per essere in regola.

Cosa dice l’Articolo 223

Secondo quanto stabilito dall’Art. 223 del Testo Unico sulla Sicurezza, il datore di lavoro deve:

  • Valutare preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, anche quando l’esposizione è solo potenziale;
  • Considerare tutte le attività lavorative, comprese manutenzione e pulizia, dove l’esposizione può verificarsi;
  • Tenere conto degli effetti combinati di più agenti chimici presenti contemporaneamente;
  • Valutare le caratteristiche degli agenti chimici, incluse:
  • proprietà pericolose;
  • quantità utilizzate e modalità di utilizzo;
  • valori limite di esposizione professionale (VLEP);
  • risultati delle misurazioni ambientali;
  • effetti sulla salute derivanti dall’esposizione.

Quando deve essere fatta la valutazione dei rischi?

La valutazione deve essere effettuata:

  • Prima dell’inizio delle attività che comportano la presenza di agenti chimici pericolosi;
  • Ogni volta che si verificano modifiche significative nelle condizioni di lavoro;
  • Quando emergono nuove informazioni sulla pericolosità delle sostanze impiegate;
  • In seguito ai risultati della sorveglianza sanitaria.

Semplificazioni per i rischi bassi

In caso di esposizione considerata irrilevante per la salute e bassa per la sicurezza, il datore di lavoro può giustificare l’assenza di una valutazione dettagliata, ma deve comunque fornire idonea documentazione a supporto. Tuttavia, ciò non lo esonera dall’obbligo di aggiornare la valutazione in caso di cambiamenti.

Misure di prevenzione e protezione (Articoli 224 e 225)

A seguito della valutazione, il datore di lavoro deve adottare misure specifiche per:

  • Eliminare o ridurre al minimo i rischi, privilegiando la sostituzione di agenti chimici pericolosi con altri meno pericolosi;
  • Garantire una ventilazione adeguata, uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e impianti di aspirazione localizzata;
  • Formare e informare i lavoratori in modo mirato;
  • Prevedere una segnaletica chiara e appropriata;
  • Effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX – Sostanze pericolose
  • Art. 223 – Valutazione dei rischi
  • Art. 224 – Misure preventive e protettive
  • Art. 225 – Misure specifiche di protezione e prevenzione

Conclusioni: cosa devono fare le aziende?

Ogni datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti. Una corretta valutazione dei rischi chimici non è solo un obbligo di legge, ma uno strumento essenziale per prevenire infortuni e malattie professionali.


Come possiamo aiutarti?

La nostra azienda è specializzata nella consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

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Autore: DE MICCO 3 settembre 2025
Chi lavora in campagna, tra campi e serre, è esposto ogni giorno a rischi biologici. Parliamo di possibili malattie professionali, infezioni, allergie e infortuni legati al contatto con animali, piante, terreni e attrezzature. Ecco un approfondimento in forma di Q&A per chiarire meglio il tema. ❓ Che cos’è il rischio biologico in agricoltura? Il rischio biologico è l’esposizione dei lavoratori ad agenti patogeni (batteri, virus, funghi, parassiti) presenti nell’ambiente agricolo. Questi possono causare malattie infettive, allergiche o infiammatorie. ❓ In quali attività si manifesta maggiormente? Il rischio può presentarsi in moltissime mansioni quotidiane: preparazione del terreno, semina e raccolta; innaffiature, concimazione e potatura; uso di letame, liquami e fertilizzanti; manutenzione di stalle, silos, trattori e macchinari; contatto diretto con animali e fluidi biologici; esposizione a punture di insetti o morsi di animali. ❓ Quali sono gli esempi concreti di esposizione? Contatto con terreni umidi o contaminati Punture di insetti (zanzare, vespe, api, tafani) Morsi o graffi di animali Inalazione di aria contaminata da polveri o muffe Utilizzo di strumenti taglienti contaminati Ingestione accidentale di acqua non sicura ❓ Quali malattie professionali possono derivare? πŸ‘‰ Batteriche : Campylobatteriosi, infezioni da Enterobatteriacee, alveolite allergica estrinseca πŸ‘‰ Virali : Rabbia, encefalite da virus Usutu, febbre Chikungunya πŸ‘‰ Allergiche e infiammatorie : dermatiti da contatto, orticarie, asma, disturbi respiratori da polveri, pollini, muffe e semi ❓ Come si possono prevenire i rischi? Ecco alcune buone pratiche di prevenzione: βœ… Lavarsi e disinfettarsi dopo il contatto con sostanze organiche βœ… Proteggere ferite o abrasioni con medicazioni idonee βœ… Usare acqua di irrigazione sicura βœ… Pulire e disinfettare regolarmente attrezzature e superfici βœ… Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro nei campi βœ… Indossare sempre i DPI (guanti, mascherine, tute, scarpe, occhiali protettivi) βœ… Conservare gli indumenti da lavoro separati da quelli personali βœ… Effettuare formazione continua sulla sicurezza ❓ Cosa dice la normativa? Il D.lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) . In agricoltura, il DVR deve includere specifiche misure di prevenzione per i rischi biologici: protezione individuale, procedure di emergenza, formazione e sorveglianza sanitaria. βœ… Perché rivolgersi a Centro Sicurezza Consulenze? Perché non sei solo : la gestione del rischio biologico e di tutti gli adempimenti in agricoltura può essere complessa. πŸ‘‰ Noi di Centro Sicurezza Consulenze ti aiutiamo in ogni fase: Redazione del DVR Formazione e addestramento dei lavoratori Fornitura DPI idonei e certificati Sopralluoghi tecnici e consulenza personalizzata Supporto nella sorveglianza sanitaria πŸ“ž Contattaci al 0578 738346 o vieni a trovarci in Via Bolzano 14-16, Montepulciano Stazione (SI) .
Autore: DE MICCO 1 settembre 2025
Dal 1° settembre 2025 entra in vigore in tutta l’Unione Europea un’importante novità che riguarda il mondo della cosmetica e, in particolare, i prodotti per la cura delle unghie. Alcune sostanze utilizzate negli smalti semipermanenti e nei gel UV/LED sono state riconosciute come pericolose per la salute e, per questo motivo, ne è stato vietato l’uso. ✨ Quali sostanze saranno vietate? Le due sostanze messe al bando sono: TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) : un fotoiniziatore che permette allo smalto di indurire sotto la lampada UV/LED. DMTA (Dimethyltolylamine) : un condizionante che migliora l’adesione e la durata del prodotto. Entrambe sono state classificate dall’UE come sostanze CMR di categoria 1B . πŸ‘‰ Significa che sono considerate presunte cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione . ⚠️ Cosa comporta il divieto? Dal 1° settembre 2025: Non sarà più possibile produrre, vendere o utilizzare prodotti che contengono TPO o DMTA. Il divieto è totale : riguarda sia i nuovi prodotti che le scorte già presenti nei saloni o nei magazzini . Non è previsto un periodo di transizione: i prodotti non conformi dovranno essere smaltiti e non potranno più essere utilizzati. πŸ‘©‍🎨 Chi è coinvolto? Estetiste e centri estetici : dovranno controllare attentamente l’INCI (lista ingredienti) dei prodotti utilizzati, eliminare quelli non conformi e sostituirli con alternative sicure. Consumatori : sarà importante leggere le etichette e preferire prodotti con la dicitura “TPO free” e “DMTA free” , per garantire maggiore sicurezza. πŸ›‘οΈ Perché questa decisione è importante? La misura nasce con l’obiettivo di proteggere la salute delle persone : Riduce l’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente dannose. Tutela sia i professionisti del settore (che usano questi prodotti ogni giorno), sia i clienti che li applicano con frequenza. Promuove un mercato della cosmetica più sicuro, trasparente e sostenibile. βœ… Come ti supporta Centro Sicurezza Consulenze Non sei sola/o in questo cambiamento. Centro Sicurezza Consulenze ti accompagna passo passo per garantire che la tua attività resti conforme e sicura : πŸ“Œ Smaltimento sicuro : ti supportiamo nella gestione corretta delle scorte vietate. πŸ“Œ Consulenza normativa : ti spieghiamo nel dettaglio la normativa UE e cosa cambia per la tua azienda. πŸ“Œ Soluzioni alternative : ti guidiamo nella scelta di prodotti sicuri e certificati, già in linea con i nuovi standard. 🌍 Conclusione Il divieto di TPO e DMTA segna un passo fondamentale verso una cosmetica più sicura e responsabile . Per estetisti e consumatori, la parola chiave sarà consapevolezza : leggere le etichette, scegliere prodotti sicuri e rispettare le nuove regole. Con Centro Sicurezza Consulenze hai la garanzia di affrontare questo cambiamento senza difficoltà, con soluzioni pratiche e immediate per la tua attività. Contattaci subito: πŸ“§ formazione@centrosicurezzaconsulenze.net πŸ“ž 0578 738346
Autore: DE MICCO 27 agosto 2025
Lo smart working, o lavoro agile, è ormai una realtà consolidata nel mondo del lavoro. La normativa di riferimento è la Legge 81/2017 , che ha introdotto regole precise sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Recenti documenti, come quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) , approfondiscono vari aspetti legati alla sicurezza, agli ambienti di lavoro e agli obblighi di entrambe le parti. Ecco un approfondimento sotto forma di domande e risposte. Che cosa prevede la Legge 81/2017 sul lavoro agile? La legge stabilisce che il lavoratore agile ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’attività svolta all’esterno dei locali aziendali (art. 22, comma 2). Il dipendente deve quindi rispettare le direttive aziendali e adottare comportamenti responsabili, anche nella scelta del luogo in cui svolgere l’attività lavorativa. Quali sono i comportamenti attesi dal lavoratore in smart working? Oltre al corretto utilizzo degli strumenti tecnologici (PC, tablet, smartphone), il lavoratore deve scegliere con responsabilità il luogo da cui operare. La scelta deve rispondere a criteri di ragionevolezza e sicurezza , tenendo conto delle esigenze lavorative e personali. Non è ammesso scegliere ambienti casuali o irragionevoli che possano compromettere la salute e la sicurezza. Qual è il ruolo del datore di lavoro? Il datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza anche quando i dipendenti lavorano da remoto. In particolare deve occuparsi di: Verificare la conformità degli ambienti di lavoro Fornire formazione e informazione Monitorare le condizioni di lavoro Inoltre, è necessario predisporre accordi chiari che regolino tempi, modalità di disconnessione e misure organizzative a tutela del benessere del lavoratore. Quali sono le indicazioni per gli ambienti di lavoro indoor? Secondo INAIL e CNI, gli ambienti interni dove si svolge lo smart working devono garantire sicurezza e comfort adeguati: Non utilizzare locali tecnici o non abitabili (es. box, seminterrati, soffitte) Presenza di servizi igienici e impianti a norma Assenza di muffe o condensa permanente Illuminazione naturale diretta e sufficiente Illuminazione artificiale ben distribuita, evitando abbagliamenti e riflessi Ricambio d’aria naturale o meccanico Impianti di condizionamento manutenuti con filtri puliti Evitare correnti d’aria fastidiose e temperature estreme E per gli ambienti di lavoro outdoor? Il lavoro agile può essere svolto anche in spazi esterni, purché scelti con criteri di ragionevolezza e concordati con il datore di lavoro. L’art. 23 della Legge 81/2017 garantisce la tutela assicurativa per l’infortunio in itinere quando la scelta del luogo è legata a necessità lavorative o alla conciliazione con la vita privata. Sono quindi esclusi i luoghi scelti in modo casuale o non sicuro. Come vengono gestite le verifiche sugli ambienti di lavoro? Verificare fisicamente ogni luogo di smart working è spesso impossibile per il datore di lavoro. Per questo motivo viene consigliato l’ autocontrollo tramite checklist compilata dal dipendente, così da garantire il rispetto delle condizioni minime di sicurezza. Elemento chiave resta sempre la formazione e l’informazione , che permettono al lavoratore di comprendere i rischi e collaborare attivamente nella prevenzione. Quali altri aspetti sottolinea il documento CNI? Tutela del lavoratore e assicurazione contro infortuni e malattie professionali Contenuti minimi degli accordi sul lavoro agile in materia di salute e sicurezza Obbligo di formazione e informazione del lavoratore Potere di direzione e controllo del datore di lavoro Perché affidarsi a Centro Sicurezza Consulenze? Lo smart working non significa assenza di rischi: anche fuori dall’azienda, la sicurezza deve restare una priorità. Noi di Centro Sicurezza Consulenze ti supportiamo in ogni fase: Redazione di accordi chiari e conformi alla normativa Formazione e informazione dei lavoratori Valutazione dei rischi negli ambienti indoor e outdoor Predisposizione di checklist e strumenti di autocontrollo Assistenza al datore di lavoro in caso di verifiche o contestazioni πŸ“ž Contattaci al 0578 738346 o inviaci un messaggio su whats'up πŸ“ Vieni a trovarci in Via Bolzano 14-16, Montepulciano Stazione (SI)
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