Uso delle attrezzature di lavoro: Cosa prevede l'articolo 69 del D. Lgs. 81/2008

Webmaster Italiaonline • 16 giugno 2025

Con l’obiettivo di prevenire infortuni e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dedica un intero capo alla gestione delle attrezzature di lavoro.
In particolare, l’
Articolo 69 introduce le definizioni ufficiali che rappresentano il punto di partenza per una corretta applicazione delle norme tecniche e procedurali.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma e quali implicazioni comporta per i datori di lavoro.

βš–οΈ Cosa dice l’Articolo 69 del Testo Unico Sicurezza

L’articolo 69 fornisce le definizioni fondamentali per l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III del D.Lgs. 81/2008, riguardanti l’uso delle attrezzature di lavoro.

Tra le principali definizioni troviamo:

  • Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
  • Uso di un’attrezzatura di lavoro: ogni operazione che coinvolge l’attrezzatura, inclusi messa in servizio, utilizzo, trasporto, riparazione, modifica, manutenzione, pulizia, disattivazione e smontaggio.
  • Zona pericolosa: ogni zona all’interno o attorno a un’attrezzatura di lavoro dove esiste un rischio per la sicurezza o la salute delle persone.
  • Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura.
  • Datore di lavoro: figura chiave responsabile della scelta, conformità e manutenzione delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori.

Queste definizioni sono fondamentali per interpretare correttamente le responsabilità e applicare in modo efficace tutte le norme di sicurezza collegate.

🧰 Perché è importante conoscere le definizioni

Senza una chiara comprensione delle definizioni fornite dall’Art. 69, risulta difficile:

  • Selezionare attrezzature conformi e idonee all’uso previsto;
  • Applicare correttamente i requisiti di manutenzione e formazione;
  • Valutare i rischi specifici associati a ciascuna attrezzatura;
  • Redigere una documentazione coerente, come il DVR, i libretti di uso e manutenzione e i registri di controllo periodico.

πŸ” Quali obblighi derivano dalle definizioni?

Sebbene l’articolo 69 non imponga obblighi diretti, è fondamentale per interpretare quelli contenuti negli articoli successivi (dal 70 al 73), che riguardano:

  • Requisiti minimi di sicurezza;
  • Verifiche periodiche;
  • Obblighi di formazione e informazione per gli operatori;
  • Uso corretto e sicuro delle attrezzature.

Pertanto, conoscere e applicare correttamente l’Art. 69 è il primo passo per evitare sanzioni e tutelare la salute dei lavoratori.

πŸ“‰ Rischi connessi a un uso scorretto delle attrezzature

Una gestione inadeguata delle attrezzature di lavoro può comportare:

  • Infortuni gravi da schiacciamento, taglio, caduta, ustione;
  • Malattie professionali da esposizione prolungata a vibrazioni o rumori;
  • Danni a terzi o all’ambiente di lavoro;
  • Sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro.

βœ… Come mettersi in regola?

Per garantire la sicurezza e la conformità normativa, il datore di lavoro deve:

  1. Identificare tutte le attrezzature di lavoro presenti;
  2. Verificare che siano conformi alla Direttiva Macchine o alle norme tecniche applicabili;
  3. Formare il personale incaricato dell’uso;
  4. Effettuare controlli e manutenzioni periodiche;
  5. Redigere documentazione tecnica e tenere i registri aggiornati.

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πŸ” La sicurezza comincia dalle definizioni: conoscerle è il primo passo per tutelare davvero i tuoi lavoratori.

Autore: DE MICCO 28 gennaio 2026
Nuove Direttive per la Sicurezza nei Pubblici Esercizi: Cosa Cambia A seguito della tragedia di Crans Montana in Svizzera, il Ministero dell’Interno ha emesso una nuova circolare per intensificare i controlli preventivi e tutelare l'incolumità di avventori e lavoratori. 1. Coordinamento e Tavoli Provinciali I Prefetti sono chiamati a convocare riunioni urgenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica . Questi incontri vedranno la partecipazione di: Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco. Rappresentanti dell’Ispettorato del Lavoro. Associazioni di categoria dei pubblici esercenti. 2. Focus sui Controlli Tecnici e Amministrativi L'obiettivo è verificare che le condizioni reali dei locali corrispondano ai titoli autorizzativi rilasciati. I controlli si concentreranno su: Prevenzione Incendi: Rispetto delle norme e gestione delle emergenze/esodo. Capienza: Corrispondenza tra affollamento effettivo e limiti autorizzati. Attrezzature: Verifica di materiali, installazioni e uso di fiamme libere o fuochi d'artificio. Abusivismo: Contrasto a ogni forma di esercizio illegale. 3. Bar e Ristoranti: Attenzione alle Attività "Extra" Uno dei punti focali riguarda i locali che, pur essendo registrati come bar o ristoranti, svolgono attività di intrattenimento. Se l'attività di intrattenimento diventa prevalente , il locale deve rispettare le regole più stringenti previste dal TULPS (articoli 68 e 80). Per le attività ordinarie, resta l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza in base al numero di personale e utenti presenti. 4. Un'Azione Corale La direttiva sottolinea che la sicurezza non dipende da un singolo ente, ma da un'azione di raccordo tra Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e Questure . È inoltre richiesta una forte attività di sensibilizzazione da parte delle associazioni di categoria verso i propri iscritti Centro Sicurezza Consulenze è attivamente impiegato per aiutare i gestori a controllare che ogni aspetto della propria attività sia perfettamente a norma. In un panorama norma tivo sempre più rigoroso, non lasciare nulla al caso: rivolgiti ai professionisti per garantire la massima sicurezza ai tuoi clienti e proteggere il tuo busi ο»Ώ n ess da sanzioni o chiusure. Contattaci allo 0578738346 o scrivici a info@centrosicurezzaconsulenze.net
Autore: DE MICCO 23 gennaio 2026
🚜 Controlli in agricoltura: la tua azienda è davvero al sicuro? Le Prefetture di Siena e Grosseto hanno appena dato il via a una nuova task force interprovinciale . Il messaggio è chiaro: i controlli sulla manodopera e sulla sicurezza nelle aziende agricole saranno sempre più frequenti e rigorosi. Cosa rischia chi non è in regola? Non solo sanzioni pesanti, ma anche il blocco dell'attività. In un settore complesso come quello agricolo, la prevenzione non è un costo, ma uno scudo. πŸ”— Leggi l'approfondimento sul sito del Ministero: Sicurezza nel lavoro agricolo - Focus Prefetture https://www.interno.gov.it/it/notizie/sicurezza-nel-lavoro-agricolo-interventi-coordinati-prefetture-siena-e-grosseto FACCIAMO UN CHECK RAPIDO (Interattivo) Rispondi mentalmente a queste 3 domande: Hai aggiornato il documento sulla messa a terra negli ultimi 2/5 anni? I tuoi addetti hanno i corsi antincendio (Livello 1 o 2) in corso di validità? Tutta la documentazione sulla sicurezza è pronta in caso di visita della task force? Se hai risposto "No" o "Non sono sicuro" a una di queste domande, sei a rischio sanzione. πŸ›‘οΈ Centro Sicurezza Consulenze: al tuo fianco Noi non vendiamo solo carta, portiamo tranquillità . Aiutiamo le aziende agricole a: βœ… Regolarizzare la documentazione. βœ… Formare il personale in modo pratico. βœ… Evitare sanzioni e blocchi economici. Non aspettare il controllo, gioca d'anticipo! πŸ“ž 0578738346 chiamaci per un sopralluogo rapido. La tua serenità vale più di una multa.
Autore: DE MICCO 15 gennaio 2026
DL 159/2025 convertito in legge: le novità che contano davvero per le aziende Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato convertito in legge a fine dicembre 2025 ed è entrato immediatamente in vigore . Avendo già analizzato il provvedimento prima della conversione, torniamo ora sul tema per soffermarci su alcuni aspetti specifici che, pur senza stravolgere il contenuto del decreto, hanno un impatto operativo rilevante per le imprese . Molte modifiche sono di forma e coordina mento normativo, ma alcune disposizioni meritano particolare attenzione. Formazione nelle imprese turistico-ricettive (art. 1-bis) Con l’introduzione dell’art. 1-bis, viene chiarito che, per i lavoratori delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione e l’eventuale addestramento devono essere completati entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La norma introduce una maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto in settori caratterizzati da stagionalità e turnover elevato, consentendo alle aziende di pianificare la formazione nel primo mese di attività senza bloccare l’inserimento immediato del lavoratore. Subappalto sotto la lente degli ispettori (art. 3) L’art. 3 rafforza il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, stabilendo che l’attività di vigilanza sia prioritariamente rivolta ai datori di lavoro che operano in subappalto , sia nel settore pubblico che privato. Il messaggio è chiaro: le filiere degli appalti diventano un ambito di controllo privilegiato. Per le imprese coinvolte significa maggiore attenzione alla gestione documentale , al coordinamento della sicurezza e alla verifica dell’affidabilità dei soggetti terzi. Tessera di riconoscimento nei cantieri Per i cantieri è prevista l’introduzione di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale. Lo strumento punta a migliorare la tracciabilità delle presenze e la trasparenza nei luoghi di lavoro più esposti a irregolarità. L’operatività concreta dipenderà però dai decreti attuativi, ancora attesi, che dovranno chiarire modalità e tempistiche. Più ispettori, più controlli La legge autorizza un potenziamento degli organici ispettivi, con nuove assunzioni presso INL e Carabinieri per la tutela del lavoro. L’effetto atteso è un aumento dei controlli, più frequenti e più mirati, soprattutto nei settori a maggior rischio infortunistico. Art. 6: qualità più alta per la formazione L’art. 6 interviene sull’offerta formativa in materia di salute e sicurezza, prevedendo standard più elevati e competenze più qualificate per i soggetti formatori. I criteri saranno definiti a livello nazionale, con l’obiettivo di superare una formazione meramente formale e innalzare il livello reale di prevenzione. Per le aziende diventa fondamentale scegliere enti formatori conformi ai nuovi requisiti, per evitare contestazioni sulla validità dei percorsi svolti. ο»Ώ Conclusioni: Opportunità e criticità Il DL 159/2025, ora legge, rafforza l’approccio preventivo alla sicurezza sul lavoro e punta su controlli, formazione di qualità e responsabilizzazione delle filiere. Tuttavia, restano alcune criticità: l’attuazione pratica di alcune misure è rimandata a provvedimenti successivi; l’aumento dei controlli e degli obblighi organizzativi può pesare soprattutto sulle PMI; l’innalzamento degli standard formativi potrebbe comportare costi e minore disponibilità di offerta nel breve periodo. Nel complesso, più che una rivoluzione normativa, si tratta di un rafforzamento concreto dell’esistente, che richiede alle imprese maggiore attenzione, pianificazione e consapevolezza operativa. Centro Sicurezza Consulenze segue costantemente l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, traducendo le novità legislative in indicazioni chiare, pratiche e facilmente applicabili per le aziende.
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