Uso delle attrezzature di lavoro: Cosa prevede l'articolo 69 del D. Lgs. 81/2008

Con l’obiettivo di prevenire infortuni e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dedica un intero capo alla
gestione delle attrezzature di lavoro.
In particolare, l’Articolo 69 introduce le
definizioni ufficiali che rappresentano il punto di partenza per una corretta applicazione delle norme tecniche e procedurali.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma e quali implicazioni comporta per i datori di lavoro.
βοΈ Cosa dice l’Articolo 69 del Testo Unico Sicurezza
L’articolo 69 fornisce le definizioni fondamentali per l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III del D.Lgs. 81/2008, riguardanti l’uso delle attrezzature di lavoro.
Tra le principali definizioni troviamo:
- Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
- Uso di un’attrezzatura di lavoro: ogni operazione che coinvolge l’attrezzatura, inclusi messa in servizio, utilizzo, trasporto, riparazione, modifica, manutenzione, pulizia, disattivazione e smontaggio.
- Zona pericolosa: ogni zona all’interno o attorno a un’attrezzatura di lavoro dove esiste un rischio per la sicurezza o la salute delle persone.
- Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura.
- Datore di lavoro: figura chiave responsabile della scelta, conformità e manutenzione delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori.
Queste definizioni sono fondamentali per interpretare correttamente le responsabilità e applicare in modo efficace tutte le norme di sicurezza collegate.
π§° Perché è importante conoscere le definizioni
Senza una chiara comprensione delle definizioni fornite dall’Art. 69, risulta difficile:
- Selezionare attrezzature conformi e idonee all’uso previsto;
- Applicare correttamente i requisiti di manutenzione e formazione;
- Valutare i rischi specifici associati a ciascuna attrezzatura;
- Redigere una documentazione coerente, come il DVR, i libretti di uso e manutenzione e i registri di controllo periodico.
π Quali obblighi derivano dalle definizioni?
Sebbene l’articolo 69 non imponga obblighi diretti, è fondamentale per interpretare quelli contenuti negli articoli successivi (dal 70 al 73), che riguardano:
- Requisiti minimi di sicurezza;
- Verifiche periodiche;
- Obblighi di formazione e informazione per gli operatori;
- Uso corretto e sicuro delle attrezzature.
Pertanto, conoscere e applicare correttamente l’Art. 69 è il primo passo per evitare sanzioni e tutelare la salute dei lavoratori.
π Rischi connessi a un uso scorretto delle attrezzature
Una gestione inadeguata delle attrezzature di lavoro può comportare:
- Infortuni gravi da schiacciamento, taglio, caduta, ustione;
- Malattie professionali da esposizione prolungata a vibrazioni o rumori;
- Danni a terzi o all’ambiente di lavoro;
- Sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro.
β Come mettersi in regola?
Per garantire la sicurezza e la conformità normativa, il datore di lavoro deve:
- Identificare tutte le attrezzature di lavoro presenti;
- Verificare che siano conformi alla Direttiva Macchine o alle norme tecniche applicabili;
- Formare il personale incaricato dell’uso;
- Effettuare controlli e manutenzioni periodiche;
- Redigere documentazione tecnica e tenere i registri aggiornati.
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