Novità Antincendio per gli alberghi

DE MICCO • 29 aprile 2025

Proroga degli obblighi di adeguamento e novità sulle SCIA

Con il Decreto Milleproroghe 2024, sono stati aggiornati i termini per l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive, in particolare degli alberghi con oltre 25 posti letto. Il Senato della Repubblica ha confermato la modifica dell'articolo 1, comma 1122, lettera i), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Obblighi antincendio: cosa prevedeva la normativa

Originariamente, gli alberghi erano tenuti a completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024. Per poter usufruire della proroga concessa nel 2017, era necessario presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno 2023, una SCIA parziale (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che attestasse il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, stabilite dalle specifiche regole tecniche:

  • Resistenza al fuoco delle strutture
  • Reazione al fuoco dei materiali
  • Compartimentazioni
  • Corridoi
  • Scale
  • Ascensori e montacarichi
  • Impianti idrici antincendio
  • Vie di uscita ad uso esclusivo (esclusi i punti in cui è prevista la reazione al fuoco dei materiali)
  • Vie di uscita ad uso promiscuo (esclusi i punti in cui è prevista la reazione al fuoco dei materiali)
  • Locali adibiti a deposito

Le novità introdotte dal Milleproroghe 2024

Con l'ultima proroga, il Governo ha stabilito che:

  • Il termine ultimo per completare l’adeguamento antincendio degli alberghi è spostato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026.
  • Il termine per la presentazione della SCIA parziale è prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025.

Attenzione però: la proroga è accompagnata da un inasprimento dei requisiti. La SCIA parziale dovrà ora attestare il rispetto di almeno otto delle prescrizioni sopra elencate, e non più sei.

In sintesi, per mantenere la possibilità di completare l'adeguamento entro il 2026, gli albergatori devono:

  1. Presentare la SCIA parziale entro il 31 dicembre 2025.
  2. Dimostrare la conformità ad almeno otto prescrizioni antincendio.

Riferimenti normativi

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1122, lettera i)
  • Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Milleproroghe 2024)
  • Regole tecniche verticali applicabili agli alberghi, in particolare il DM 9 aprile 1994 (Norme di prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere).

Conclusioni

Gli operatori del settore alberghiero devono prestare massima attenzione a queste nuove scadenze e requisiti. Il mancato adeguamento può comportare sanzioni amministrative, responsabilità civili e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.

Si consiglia pertanto di attivarsi tempestivamente con l’assistenza di tecnici abilitati per verificare lo stato di conformità della propria struttura e predisporre correttamente la documentazione necessaria.

  • Per consulenze personalizzate o per supporto nella gestione della SCIA antincendio, puoi contattarci direttamente: il nostro team è a disposizione per aiutarti a garantire la piena conformità normativa!


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Siamo a vostra completa disposizione.



Autore: DE MICCO 10 settembre 2025
I locali di lavoro seminterrati o interrati sono sempre stati al centro di dubbi e discussioni in materia di salute e sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 65 stabilisce che: πŸ‘‰ “È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei”. Ma attenzione: con le ultime modifiche normative sono state introdotte deroghe importanti che, in alcune condizioni, permettono di utilizzare questi spazi. Le novità introdotte dalla Legge n. 203/2024 Dal 12 gennaio 2025 , con l’entrata in vigore della Legge 203/2024, i commi 2 e 3 dell’art. 65 del Testo Unico sono stati aggiornati. Oggi è possibile adibire a luoghi di lavoro i locali seminterrati o interrati se: βœ… le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi ; βœ… sono garantite condizioni adeguate di aerazione , illuminazione e microclima ; βœ… vengono rispettati i requisiti previsti dall’ Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 . Il datore di lavoro deve inoltre: πŸ“© inviare una PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro , allegando la documentazione tecnica che attesti la conformità del locale. ⏳ Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione , se non arrivano richieste o divieti da parte dell’INL, il locale può essere utilizzato. Definizioni pratiche Locale sotterraneo πŸ‘‰ ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna. Piano seminterrato πŸ‘‰ pavimento sotto il livello del terreno ma soffitto sopra. Piano interrato πŸ‘‰ soffitto sotto il livello del terreno. Queste differenze sono fondamentali perché determinano quando e come si applica la normativa. Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Nel 2025 l’INL ha pubblicato diverse note per chiarire la corretta applicazione della deroga: πŸ“Œ Nota n. 9740 del 30/12/2024 – prime indicazioni operative. πŸ“Œ Nota n. 811 del 29/01/2025 – focus su locali sotterranei e seminterrati. πŸ“Œ Nota n. 5945 dell’08/07/2025 – controlli e verifiche degli organi ispettivi. Cosa deve fare un datore di lavoro Per rispettare la legge e poter utilizzare i locali seminterrati o interrati in sicurezza è necessario: Verificare aerazione, illuminazione e microclima. Predisporre la documentazione tecnica richiesta. Inviare la PEC all’Ispettorato del Lavoro. Attendere i 30 giorni previsti dalla normativa. Conclusione La regola generale resta il divieto di destinare a lavoro i locali seminterrati o interrati . La deroga introdotta dalla Legge 203/2024 rappresenta però un passo avanti importante: permette di utilizzare questi spazi solo se conformi ai requisiti di sicurezza e con un controllo preventivo dell’INL. πŸ‘‰ Per le aziende, questo significa più flessibilità, ma anche maggiore responsabilità. πŸ“ž Hai dubbi o necessiti supporto? Affidati ai nostri consulenti: verificheremo la conformità dei tuoi locali, predisporremo la documentazione e gestiremo la comunicazione con l’Ispettorato. πŸ“© formazione@centrosicurezzaconsulenze.net ☎️ 0578738346
Autore: DE MICCO 3 settembre 2025
Chi lavora in campagna, tra campi e serre, è esposto ogni giorno a rischi biologici. Parliamo di possibili malattie professionali, infezioni, allergie e infortuni legati al contatto con animali, piante, terreni e attrezzature. Ecco un approfondimento in forma di Q&A per chiarire meglio il tema. ❓ Che cos’è il rischio biologico in agricoltura? Il rischio biologico è l’esposizione dei lavoratori ad agenti patogeni (batteri, virus, funghi, parassiti) presenti nell’ambiente agricolo. Questi possono causare malattie infettive, allergiche o infiammatorie. ❓ In quali attività si manifesta maggiormente? Il rischio può presentarsi in moltissime mansioni quotidiane: preparazione del terreno, semina e raccolta; innaffiature, concimazione e potatura; uso di letame, liquami e fertilizzanti; manutenzione di stalle, silos, trattori e macchinari; contatto diretto con animali e fluidi biologici; esposizione a punture di insetti o morsi di animali. ❓ Quali sono gli esempi concreti di esposizione? Contatto con terreni umidi o contaminati Punture di insetti (zanzare, vespe, api, tafani) Morsi o graffi di animali Inalazione di aria contaminata da polveri o muffe Utilizzo di strumenti taglienti contaminati Ingestione accidentale di acqua non sicura ❓ Quali malattie professionali possono derivare? πŸ‘‰ Batteriche : Campylobatteriosi, infezioni da Enterobatteriacee, alveolite allergica estrinseca πŸ‘‰ Virali : Rabbia, encefalite da virus Usutu, febbre Chikungunya πŸ‘‰ Allergiche e infiammatorie : dermatiti da contatto, orticarie, asma, disturbi respiratori da polveri, pollini, muffe e semi ❓ Come si possono prevenire i rischi? Ecco alcune buone pratiche di prevenzione: βœ… Lavarsi e disinfettarsi dopo il contatto con sostanze organiche βœ… Proteggere ferite o abrasioni con medicazioni idonee βœ… Usare acqua di irrigazione sicura βœ… Pulire e disinfettare regolarmente attrezzature e superfici βœ… Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro nei campi βœ… Indossare sempre i DPI (guanti, mascherine, tute, scarpe, occhiali protettivi) βœ… Conservare gli indumenti da lavoro separati da quelli personali βœ… Effettuare formazione continua sulla sicurezza ❓ Cosa dice la normativa? Il D.lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) . In agricoltura, il DVR deve includere specifiche misure di prevenzione per i rischi biologici: protezione individuale, procedure di emergenza, formazione e sorveglianza sanitaria. βœ… Perché rivolgersi a Centro Sicurezza Consulenze? Perché non sei solo : la gestione del rischio biologico e di tutti gli adempimenti in agricoltura può essere complessa. πŸ‘‰ Noi di Centro Sicurezza Consulenze ti aiutiamo in ogni fase: Redazione del DVR Formazione e addestramento dei lavoratori Fornitura DPI idonei e certificati Sopralluoghi tecnici e consulenza personalizzata Supporto nella sorveglianza sanitaria πŸ“ž Contattaci al 0578 738346 o vieni a trovarci in Via Bolzano 14-16, Montepulciano Stazione (SI) .
Autore: DE MICCO 1 settembre 2025
Dal 1° settembre 2025 entra in vigore in tutta l’Unione Europea un’importante novità che riguarda il mondo della cosmetica e, in particolare, i prodotti per la cura delle unghie. Alcune sostanze utilizzate negli smalti semipermanenti e nei gel UV/LED sono state riconosciute come pericolose per la salute e, per questo motivo, ne è stato vietato l’uso. ✨ Quali sostanze saranno vietate? Le due sostanze messe al bando sono: TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) : un fotoiniziatore che permette allo smalto di indurire sotto la lampada UV/LED. DMTA (Dimethyltolylamine) : un condizionante che migliora l’adesione e la durata del prodotto. Entrambe sono state classificate dall’UE come sostanze CMR di categoria 1B . πŸ‘‰ Significa che sono considerate presunte cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione . ⚠️ Cosa comporta il divieto? Dal 1° settembre 2025: Non sarà più possibile produrre, vendere o utilizzare prodotti che contengono TPO o DMTA. Il divieto è totale : riguarda sia i nuovi prodotti che le scorte già presenti nei saloni o nei magazzini . Non è previsto un periodo di transizione: i prodotti non conformi dovranno essere smaltiti e non potranno più essere utilizzati. πŸ‘©‍🎨 Chi è coinvolto? Estetiste e centri estetici : dovranno controllare attentamente l’INCI (lista ingredienti) dei prodotti utilizzati, eliminare quelli non conformi e sostituirli con alternative sicure. Consumatori : sarà importante leggere le etichette e preferire prodotti con la dicitura “TPO free” e “DMTA free” , per garantire maggiore sicurezza. πŸ›‘οΈ Perché questa decisione è importante? La misura nasce con l’obiettivo di proteggere la salute delle persone : Riduce l’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente dannose. Tutela sia i professionisti del settore (che usano questi prodotti ogni giorno), sia i clienti che li applicano con frequenza. Promuove un mercato della cosmetica più sicuro, trasparente e sostenibile. βœ… Come ti supporta Centro Sicurezza Consulenze Non sei sola/o in questo cambiamento. Centro Sicurezza Consulenze ti accompagna passo passo per garantire che la tua attività resti conforme e sicura : πŸ“Œ Smaltimento sicuro : ti supportiamo nella gestione corretta delle scorte vietate. πŸ“Œ Consulenza normativa : ti spieghiamo nel dettaglio la normativa UE e cosa cambia per la tua azienda. πŸ“Œ Soluzioni alternative : ti guidiamo nella scelta di prodotti sicuri e certificati, già in linea con i nuovi standard. 🌍 Conclusione Il divieto di TPO e DMTA segna un passo fondamentale verso una cosmetica più sicura e responsabile . Per estetisti e consumatori, la parola chiave sarà consapevolezza : leggere le etichette, scegliere prodotti sicuri e rispettare le nuove regole. Con Centro Sicurezza Consulenze hai la garanzia di affrontare questo cambiamento senza difficoltà, con soluzioni pratiche e immediate per la tua attività. Contattaci subito: πŸ“§ formazione@centrosicurezzaconsulenze.net πŸ“ž 0578 738346
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