“Incognito” vuol dire “invisibile”?

Edoardo Pulcianese • 4 marzo 2022

 Spesso quando facciamo ricerche online ci mettiamo in modalità incognito convinti che così facendo nessuno può vedere la nostra tracciabilità digitale e siamo liberi di fare ciò che vogliamo, ma è davvero così?

Da poco è uscita la notizia che il colosso digitale Google, dovrà affrontare un processo, una Class action da 5 miliardi, per rispondere dell’accusa di aver tracciato i dati degli utenti anche durante la navigazione in incognito.


L’azienda si difende: “Incognito non significa invisibile”


Come riporta Bloomberg, tre utenti hanno avviato una class action contro il gigante dei motori di ricerca che accusano, monitori illegalmente la privacy dei suoi utenti attraverso il browser Chrome nonostante l’utilizzo della “modalità privata”, nello specifico la denuncia presentata al tribunale californiano, riporta come Google si avvalga di strumenti di tracciamento come “Google Analytics”, “Google Ad Manager” ed altre applicazioni così da profilare gli utenti; ma vediamo un po’ nel dettaglio di cosa viene accusata la società californiana:


“Google, tramite i suoi strumenti e algoritmi potentissimi, sa chi sono i tuoi amici, i tuoi gusti in fatto di musica, film, cibo e dove e come piace fare acquisiti, quali sono i posti che preferisci andare in vacanza perfino quale sia il tuo colore preferito e potenzialmente anche le cose più intime e imbarazzanti” – così affermano gli avvocati dei querelanti


Google ha tentato di archiviare il caso, spiegando che “incognito non significa invisibile”, ma il giudice distrettuale degli U.S.A. Lucy Kohn, ha rigettato il suo tentativo spiegando che la società non ha informato in maniera corretta e trasparente gli utenti della raccolta dati personali durante la modalità navigazione incognito.


La cosa divertente?

In attesa della sentenza definitiva, Google, ha dichiarato che non supporterà più i cookies di terze parti su Chrome in favore di una soluzione più attenta alla privacy dei propri utenti.


Ricordiamo che per la valutazione dei rischi e per gli adempimenti normativi in materia di sicurezza e privacy la nostra Azienda fornisce ai Clienti tutta l'assistenza necessaria ed il massimo supporto con professionalità ed efficienza.

Per informazioni in merito potete contattarci all'indirizzo mail privacy@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamare il numero 0578 738346 int. 6






Autore: DE MICCO 6 giugno 2025
Valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi
Autore: DE MICCO 25 maggio 2025
L' accordo Stato-Regioni 2025: Tutto quello che devi sapere sulla nuova formazione per la sicurezza sul lavoro L’ Accordo Stato-Regioni rappresenta da anni un pilastro fondamentale per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Questo strumento normativo, in costante aggiornamento, ha l’obiettivo di garantire elevati standard formativi per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro. Nel 2025, l'Accordo è stato aggiornato con nuove disposizioni che rafforzano l'efficacia dei percorsi formativi e impongono obblighi più rigorosi. In questo articolo scoprirai cos’è l’Accordo Stato-Regioni, quali sono le novità introdotte quest’anno e cosa cambia per aziende e lavoratori. ✅ Cos'è l’Accordo Stato-Regioni? L’Accordo Stato-Regioni è un'intesa tra lo Stato e le Regioni che definisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si applica a tutte le figure aziendali e rappresenta un riferimento obbligatorio per la conformità normativa. 🔔 Novità 2025: Approvato il nuovo Accordo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il 17 aprile 2025 , la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo, che introduce importanti aggiornamenti ai percorsi formativi. L’obiettivo? Rendere la formazione più omogenea, rigorosa ed efficace , con un approccio orientato alla prevenzione reale. L'accordo è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 maggio 2025. 🎯 Obblighi per i Datori di Lavoro Una delle principali novità riguarda i datori di lavoro , per i quali è ora previsto un obbligo formativo generalizzato , anche se non ricoprono il ruolo di RSPP. Durata : 16 ore, suddivise in moduli giuridici e organizzativi. Settore Edile : Modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore obbligatorio per chi opera nel comparto edilizio. 🧑‍🏫 Requisiti più severi per i Formatori Esperienza documentata : I formatori dovranno dimostrare esperienza professionale e didattica. Aggiornamento continuo : Obbligatorio per mantenere la qualifica. 💻 Modalità di erogazione: Flessibilità e qualità Videoconferenza sincrona : Equivalente alla formazione in presenza (esclusi i moduli pratici). E-learning : Ammesso solo per i moduli base e di aggiornamento, non valido per la formazione dei preposti. 📚 Nuovi percorsi formativi FiguraDurata formazioneNote Lavoratori 4 ore (generale) + 4/8/12 ore (specifica)In base al rischio Dirigenti 12 ore + 6 ore (modulo cantieri) Preposti 12 oreAggiornamento ogni 2 anni (min. 6 ore) 🔄 Aggiornamenti periodici obbligatori Frequenza : Ogni 5 anni per lavoratori, dirigenti e datori di lavoro. Ogni 2 anni per i preposti. Durata : Almeno 6 ore , anche in assenza di cambi di mansione. ℹ️ Hai bisogno di assistenza? Per ulteriori chiarimenti o per organizzare i corsi di formazione nella tua azienda, contattaci: 📞 0578 738346 📧 info@centrosicurezzaconsulenze.net Il nostro team è a tua completa disposizione. 🔐 Formati oggi, proteggi il tuo domani. La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo normativo, ma un dovere morale. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, hai gli strumenti per fare la differenza. Non restare indietro: aggiornati, forma il tuo personale e investi in sicurezza.
Autore: DE MICCO 29 aprile 2025
Milleproroghe 2024: proroga al 2027 per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici
Mostra altri