Cosa fare in caso di violazione dei dati, Data Breach

Edoardo Pulcianese • apr 28, 2022

Se sei un'organizzazione, cosa fare in caso di violazione dei dati?

Che cos'è un Data Breach?

Come cita Wikipedia, in breve: "è la diffusione intenzionale o non intenzionale, in un ambiente non affidabile, di informazioni protette o private/confidenziali"


Che cosa fare?

Il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, professionista, ecc.) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi.  Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono essere accompagnate dai motivi del ritardo.  Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto. Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consente all’Autorità di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

 

Che tipo di violazioni di dati personali vanno notificate?

Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali o immateriali.  Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale. 


Come inviare la notifica al garante?

A partire dal 1° luglio 2021, la notifica di una violazione di dati personali deve essere inviata al Garante tramite un’apposita procedura telematica, resa disponibile nel portale dei servizi online dell’Autorità, e raggiungibile all’indirizzo https://servizi.gpdp.it/databreach/s/ (VEDI: Provvedimento del 27 maggio 2021).

Nella stessa pagina è disponibile un modello facsimile, da NON utilizzare per la notifica al Garante ma utile per vedere in anteprima i contenuti che andranno comunicati al Garante. Per semplificare gli adempimenti previsti per i titolari del trattamento, il Garante ha ideato e messo disposizione un apposito strumento di autovalutazione (self assessment) che consente di individuare le azioni da intraprendere a seguito di una violazione dei dati personali derivante da un incidente di sicurezza.


Le azioni del garante?

Il Garante può prescrivere misure correttive (v. art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679) nel caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda l’adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Sono previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale. 




Ricordiamo che per la valutazione dei rischi e per gli adempimenti normativi in materia di privacy e sicurezza informatica la nostra Azienda fornisce ai Clienti tutta l'assistenza necessaria ed il massimo supporto con professionalità ed efficienza.

Per informazioni in merito potete contattarci all'indirizzo mail privacy@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamare il numero 0578 738346 int. 6


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La conoscenza preventiva della presenza e le caratteristiche dello spazio confinato è fondamentale per i soggetti addetti all’emergenza per soccorrere efficacemente e in tempo il lavoratore infortunato. Ora è necessario fornire ai soggetti pubblici, cui compete il soccorso tecnico e sanitario, le informazioni relative alla presenza e alle caratteristiche dell’ambiente confinato con un adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle lavorazioni, in modo tale che gli operatori possano predisporre le misure di intervento in caso di evento accidentale. La Regione Toscana, insieme alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco hanno ritenuto opportuno prevedere l’utilizzo del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione Collettiva (SISPC) per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti individuati nel protocollo d’intesa. Cosa sono gli spazi confinati? Gli spazi confinati (chiamati anche “ambienti confinati”) sono spazi di lavoro all’interno di uno spazio circoscritto caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati dove l’evacuazione e la comunicazione con l’esterno è limitata. Ed è per questo che è importante prevenire e controllare questi luoghi di lavoro come: cisterne, botti, serbatoi e locali con impianti idrici stretti. Chi è obbligato a fare la comunicazione? I soggetti incaricati delle comunicazioni per l’individuazione in via preventiva, degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento presenti nel territorio regionale e delle attività lavorative in essi svolte sono i datori di lavoro e i committenti che si avvalgono di propri addetti o di altre aziende, esecutive o di lavori autonomi in conformità a quanto previsto nel DPR 177/2011. Cosa devono comunicare? I soggetti in parola devono trasmettere due comunicazioni: Allegato A1 - Comunicazione presenza ambienti confinati Allegato A2 - Comunicazione lavori ambienti confinati In modo da informare i soccorritori circa la tipologia di ambiente confinato, presenza di inquinamenti e lavorazioni eseguite. E’ importante agire in maniera preventiva in queste situazioni. Ed è per questo che il Centro Sicurezza Consulenze è qui per offrirti il maggiore supporto .
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