Caldo e lavoro

DE MICCO • 5 settembre 2024

I principali effetti del caldo e delle radiazioni solari

Sono diverse le interconnessioni fra cambiamento climatico e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Se è ormai condivisa la previsione di un aumento di intensità e durata delle ondate di calore, i lavoratori che sono coinvolti in attività outdoor o sono esposti a ulteriori fonti di calore sul posto di lavoro durante la stagione calda, sono particolarmente esposti a problemi di salute correlati al caldo e alle radiazioni solari.

 

Partendo probabilmente anche da queste considerazioni la Regione Toscana ha aggiornato le precedenti “ Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore”, integrandole anche con informazioni sulla protezione degli effetti della radiazione solare”.

 

La Regione Toscana raccomanda l’adozione delle nuove linee di indirizzo in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

Le principali malattie da calore

Il documento si sofferma su varie malattie da calore, “condizioni cliniche correlate all' esposizione al calore”.

Il colpo di calore

  • “la condizione clinica più grave associata all’esposizione al calore si verifica quando il centro di termoregolazione dell’organismo è gravemente compromesso dall’esposizione al caldo e la temperatura corporea sale a livelli critici (superiori a 40°C). Si tratta di un'emergenza medica che può provocare danni agli organi interni e nei casi più gravi la morte”.
  • Si ricorda che i segni e i sintomi del colpo di calore “comprendono: alterazione dello stato mentale (es. delirio), iperventilazione, tachicardia, aritmie cardiache, rabdiomiolisi, malfunzionamento organi interni (es. insufficienza renale ed epatica, edema polmonare), perdita di coscienza, shock e anche convulsioni. Durante un colpo di calore la temperatura corporea è molto alta e può cessare la sudorazione”.
  • Si indica che se un lavoratore mostra i segni di un possibile colpo di calore, “è necessario chiamare immediatamente il 118. Fino all'arrivo dei soccorsi è importante spostare il lavoratore in un'area fresca e ombreggiata e rimuovere quanti più indumenti possibile, bagnare il lavoratore con acqua fredda, ad esempio passando asciugamani bagnati con acqua fredda su testa, collo e viso arti e far circolare l'aria per accelerare il raffreddamento”

L’esaurimento da calore

  • "è il secondo problema di salute più grave correlato al caldo.
  • È caratterizzato da un esaurimento della capacità di adattamento (del cuore e del sistema termoregolatorio), specie in soggetti non acclimatati sottoposti a sforzi fisici intensi”.
  • I segni e sintomi di esaurimento da calore “sono: mal di testa, nausea, vertigini, debolezza, irritabilità, confusione, sete, forte sudorazione e una temperatura corporea superiore a 38° C”.

 

Altre due altre malattie da calore presentate nel documento regionale:

  • i crampi da calore che sono “dolori muscolari causati dalla perdita di sali e liquidi corporei durante la sudorazione”;
  • la dermatite da sudore che è “il problema più comune negli ambienti di lavoro caldi. È causata dalla sudorazione e si presenta come piccoli brufoli o vescicole. L'eruzione cutanea può comparire sul collo, sulla parte superiore del torace, sull'inguine, sotto il seno e sulle pieghe del gomito”.

 

La protezione dagli effetti delle radiazioni solari: effetti a breve e lungo termine

Si indica poi che per le lavorazioni effettuate all’aperto, “soprattutto ma non solo, in estate, è necessario prevenire anche gli effetti dell’esposizione alla radiazione solare” (RS).

 

Questi effetti sono “prevalentemente a carico della cute e degli occhi e possono essere con insorgenza sia a breve termine che a lungo termine”. 

Fra gli effetti a breve termine a carico della cute si indicano:

  • Eritema solare: “indotto essenzialmente dalla componente UVB. Nelle forme gravi (ustioni solari) un eritema marcato può accompagnarsi a edema e flittene (ustioni gravi) nelle zone foto-esposte”;
  • Fotodermatosi: “induzione o esacerbazione di quadri clinici nei soggetti affetti da fotosensibilità, con reazioni in genere eritematose o maculo-papulari”;T
  • Fotodermatiti da agenti fototossici: “sono determinate dalla azione combinata della radiazione solare e di molecole con particolari caratteristiche chimiche (agenti fototossici)”;
  • Dermatiti foto allergiche da contatto: “l’eczema o dermatite fotoallergica da contatto è determinato dall’azione combinata dell’esposizione a sostanze chimiche (‘fotoapteni’) e alla radiazione solare”;h
  • Immunosoppressione: “soppressione a livello locale dell’immunità acquisita. L’effetto immunosoppressivo UV-indotto può riattivare infezioni virali latenti, ad esempio herpes simplex”.

 

Si presentano poi alcuni effetti a lungo termine a carico della cute:

  • Cancerogenicitàe: “la RS è un cancerogeno certo per l’uomo (gruppo 1 IARC). Può infatti causare sia carcinomi (ovvero epiteliomi) baso-cellulari (BCC) e squamo-cellulari (SCC) sia il melanoma maligno (MM);
  • Fotoinvecchiamento: “è legato soprattutto all’esposizione cumulativa alla radiazione UVA solare, con un ruolo importante anche per l’UVB”.

 

Ci sono poi effetti acuti a carico dell’occhio, ad esempio tipici per le attività all’aperto in alta montagna, su neve o ghiacciai, in navigazione, pesca, nelle cave di marmo e nell’ edilizia:

  • fotocongiuntivite, “per interessamento della membrana congiuntivale esposta, o fotocheratite per il coinvolgimento della cornea”;
  • maculopatia fototossica: “interessa la macula, area centrale della retina deputata alla visione distinta”.

 

Questi gli effetti di tipo cronico per l’occhio:

  • Pinguecola: “si tratta di una formazione degenerativa di natura non tumorale che si forma a livello della congiuntiva. Di rado richiede un trattamento”;
  • Pterigio: “alterazione degenerativa del margine corneo sclerale più spesso localizzata al lato nasale. Trattamento chirurgico”;
  • Cataratta: “soprattutto corticale, e, meno frequentemente, nucleare”;
  • Tumori oculari: “comprendono i rarissimi carcinomi squamo-cellulari della cornea e della congiuntiva ed il melanoma oculare della congiuntiva”.

La protezione dagli effetti del caldo: i fattori che favoriscono le malattie

Concludiamo con alcune indicazioni relative ai “fattori che contribuiscono all’insorgenza delle malattie da calore, che sono ribadite rispetto alle precedenti indicazioni della Regione Toscana.

 

Questi i fattori indicati:

  • Alta temperatura e umidità anche in assenza di esposizione al sole (compresi gli ambienti indoor non climatizzati e non ventilati);
  • Basso consumo di liquidi;
  • Esposizione diretta al sole (senza ombra) o a temperature elevate/ Movimento d'aria limitato (assenza di aree ventilate);
  • Attività fisica intensa;
  • Alimentazione non adeguata;
  • Insufficiente periodo di acclimatamento;
  • Uso di indumenti pesanti e dispositivi di protezione;
  • Condizioni individuali di suscettibilità al caldo”. 

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi e per richiedere un preventivo personalizzato, non esitare a contattarci a formazione@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamaci allo 0578738346. 

Siamo a vostra completa disposizione.



 




 

 

 

Autore: DE MICCO 10 settembre 2025
I locali di lavoro seminterrati o interrati sono sempre stati al centro di dubbi e discussioni in materia di salute e sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 65 stabilisce che: πŸ‘‰ “È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei”. Ma attenzione: con le ultime modifiche normative sono state introdotte deroghe importanti che, in alcune condizioni, permettono di utilizzare questi spazi. Le novità introdotte dalla Legge n. 203/2024 Dal 12 gennaio 2025 , con l’entrata in vigore della Legge 203/2024, i commi 2 e 3 dell’art. 65 del Testo Unico sono stati aggiornati. Oggi è possibile adibire a luoghi di lavoro i locali seminterrati o interrati se: βœ… le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi ; βœ… sono garantite condizioni adeguate di aerazione , illuminazione e microclima ; βœ… vengono rispettati i requisiti previsti dall’ Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 . Il datore di lavoro deve inoltre: πŸ“© inviare una PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro , allegando la documentazione tecnica che attesti la conformità del locale. ⏳ Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione , se non arrivano richieste o divieti da parte dell’INL, il locale può essere utilizzato. Definizioni pratiche Locale sotterraneo πŸ‘‰ ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna. Piano seminterrato πŸ‘‰ pavimento sotto il livello del terreno ma soffitto sopra. Piano interrato πŸ‘‰ soffitto sotto il livello del terreno. Queste differenze sono fondamentali perché determinano quando e come si applica la normativa. Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Nel 2025 l’INL ha pubblicato diverse note per chiarire la corretta applicazione della deroga: πŸ“Œ Nota n. 9740 del 30/12/2024 – prime indicazioni operative. πŸ“Œ Nota n. 811 del 29/01/2025 – focus su locali sotterranei e seminterrati. πŸ“Œ Nota n. 5945 dell’08/07/2025 – controlli e verifiche degli organi ispettivi. Cosa deve fare un datore di lavoro Per rispettare la legge e poter utilizzare i locali seminterrati o interrati in sicurezza è necessario: Verificare aerazione, illuminazione e microclima. Predisporre la documentazione tecnica richiesta. Inviare la PEC all’Ispettorato del Lavoro. Attendere i 30 giorni previsti dalla normativa. Conclusione La regola generale resta il divieto di destinare a lavoro i locali seminterrati o interrati . La deroga introdotta dalla Legge 203/2024 rappresenta però un passo avanti importante: permette di utilizzare questi spazi solo se conformi ai requisiti di sicurezza e con un controllo preventivo dell’INL. πŸ‘‰ Per le aziende, questo significa più flessibilità, ma anche maggiore responsabilità. πŸ“ž Hai dubbi o necessiti supporto? Affidati ai nostri consulenti: verificheremo la conformità dei tuoi locali, predisporremo la documentazione e gestiremo la comunicazione con l’Ispettorato. πŸ“© formazione@centrosicurezzaconsulenze.net ☎️ 0578738346
Autore: DE MICCO 3 settembre 2025
Chi lavora in campagna, tra campi e serre, è esposto ogni giorno a rischi biologici. Parliamo di possibili malattie professionali, infezioni, allergie e infortuni legati al contatto con animali, piante, terreni e attrezzature. Ecco un approfondimento in forma di Q&A per chiarire meglio il tema. ❓ Che cos’è il rischio biologico in agricoltura? Il rischio biologico è l’esposizione dei lavoratori ad agenti patogeni (batteri, virus, funghi, parassiti) presenti nell’ambiente agricolo. Questi possono causare malattie infettive, allergiche o infiammatorie. ❓ In quali attività si manifesta maggiormente? Il rischio può presentarsi in moltissime mansioni quotidiane: preparazione del terreno, semina e raccolta; innaffiature, concimazione e potatura; uso di letame, liquami e fertilizzanti; manutenzione di stalle, silos, trattori e macchinari; contatto diretto con animali e fluidi biologici; esposizione a punture di insetti o morsi di animali. ❓ Quali sono gli esempi concreti di esposizione? Contatto con terreni umidi o contaminati Punture di insetti (zanzare, vespe, api, tafani) Morsi o graffi di animali Inalazione di aria contaminata da polveri o muffe Utilizzo di strumenti taglienti contaminati Ingestione accidentale di acqua non sicura ❓ Quali malattie professionali possono derivare? πŸ‘‰ Batteriche : Campylobatteriosi, infezioni da Enterobatteriacee, alveolite allergica estrinseca πŸ‘‰ Virali : Rabbia, encefalite da virus Usutu, febbre Chikungunya πŸ‘‰ Allergiche e infiammatorie : dermatiti da contatto, orticarie, asma, disturbi respiratori da polveri, pollini, muffe e semi ❓ Come si possono prevenire i rischi? Ecco alcune buone pratiche di prevenzione: βœ… Lavarsi e disinfettarsi dopo il contatto con sostanze organiche βœ… Proteggere ferite o abrasioni con medicazioni idonee βœ… Usare acqua di irrigazione sicura βœ… Pulire e disinfettare regolarmente attrezzature e superfici βœ… Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro nei campi βœ… Indossare sempre i DPI (guanti, mascherine, tute, scarpe, occhiali protettivi) βœ… Conservare gli indumenti da lavoro separati da quelli personali βœ… Effettuare formazione continua sulla sicurezza ❓ Cosa dice la normativa? Il D.lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) . In agricoltura, il DVR deve includere specifiche misure di prevenzione per i rischi biologici: protezione individuale, procedure di emergenza, formazione e sorveglianza sanitaria. βœ… Perché rivolgersi a Centro Sicurezza Consulenze? Perché non sei solo : la gestione del rischio biologico e di tutti gli adempimenti in agricoltura può essere complessa. πŸ‘‰ Noi di Centro Sicurezza Consulenze ti aiutiamo in ogni fase: Redazione del DVR Formazione e addestramento dei lavoratori Fornitura DPI idonei e certificati Sopralluoghi tecnici e consulenza personalizzata Supporto nella sorveglianza sanitaria πŸ“ž Contattaci al 0578 738346 o vieni a trovarci in Via Bolzano 14-16, Montepulciano Stazione (SI) .
Autore: DE MICCO 1 settembre 2025
Dal 1° settembre 2025 entra in vigore in tutta l’Unione Europea un’importante novità che riguarda il mondo della cosmetica e, in particolare, i prodotti per la cura delle unghie. Alcune sostanze utilizzate negli smalti semipermanenti e nei gel UV/LED sono state riconosciute come pericolose per la salute e, per questo motivo, ne è stato vietato l’uso. ✨ Quali sostanze saranno vietate? Le due sostanze messe al bando sono: TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) : un fotoiniziatore che permette allo smalto di indurire sotto la lampada UV/LED. DMTA (Dimethyltolylamine) : un condizionante che migliora l’adesione e la durata del prodotto. Entrambe sono state classificate dall’UE come sostanze CMR di categoria 1B . πŸ‘‰ Significa che sono considerate presunte cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione . ⚠️ Cosa comporta il divieto? Dal 1° settembre 2025: Non sarà più possibile produrre, vendere o utilizzare prodotti che contengono TPO o DMTA. Il divieto è totale : riguarda sia i nuovi prodotti che le scorte già presenti nei saloni o nei magazzini . Non è previsto un periodo di transizione: i prodotti non conformi dovranno essere smaltiti e non potranno più essere utilizzati. πŸ‘©‍🎨 Chi è coinvolto? Estetiste e centri estetici : dovranno controllare attentamente l’INCI (lista ingredienti) dei prodotti utilizzati, eliminare quelli non conformi e sostituirli con alternative sicure. Consumatori : sarà importante leggere le etichette e preferire prodotti con la dicitura “TPO free” e “DMTA free” , per garantire maggiore sicurezza. πŸ›‘οΈ Perché questa decisione è importante? La misura nasce con l’obiettivo di proteggere la salute delle persone : Riduce l’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente dannose. Tutela sia i professionisti del settore (che usano questi prodotti ogni giorno), sia i clienti che li applicano con frequenza. Promuove un mercato della cosmetica più sicuro, trasparente e sostenibile. βœ… Come ti supporta Centro Sicurezza Consulenze Non sei sola/o in questo cambiamento. Centro Sicurezza Consulenze ti accompagna passo passo per garantire che la tua attività resti conforme e sicura : πŸ“Œ Smaltimento sicuro : ti supportiamo nella gestione corretta delle scorte vietate. πŸ“Œ Consulenza normativa : ti spieghiamo nel dettaglio la normativa UE e cosa cambia per la tua azienda. πŸ“Œ Soluzioni alternative : ti guidiamo nella scelta di prodotti sicuri e certificati, già in linea con i nuovi standard. 🌍 Conclusione Il divieto di TPO e DMTA segna un passo fondamentale verso una cosmetica più sicura e responsabile . Per estetisti e consumatori, la parola chiave sarà consapevolezza : leggere le etichette, scegliere prodotti sicuri e rispettare le nuove regole. Con Centro Sicurezza Consulenze hai la garanzia di affrontare questo cambiamento senza difficoltà, con soluzioni pratiche e immediate per la tua attività. Contattaci subito: πŸ“§ formazione@centrosicurezzaconsulenze.net πŸ“ž 0578 738346
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