Formazione degli operatori alimentari

DE MICCO • 28 agosto 2024

Delibera di giunta regionale 540/2024

Sono state approvate le nuove Linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi (Delibera di giunta regionale 540/2024) che sostituiscono le precedenti disposizioni in materia (Delibere di giunta regionale 559/2008 e 24/2000).

A chi è rivolto?

Al personale addetto a:

·     preparazione

·     trasformazione

·     manipolazione

·     trasporto

·     vendita e somministrazione degli alimenti

E' un requisito fondamentale per garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti. Costituisce infatti uno strumento indispensabile per prevenire le tossinfezioni alimentari.

Il regolamento CE 852/2004 stabilisce che i responsabili dell'impresa alimentare, cioè

·     gli Operatori del settore alimentare (OSA),

·     gli Operatori del settore mangimistico (OSM)

·     gli operatori economici (OE) oppure i Responsabili dei Piani di autocontrollo o i preposti,

sono tenuti a possedere idonea formazione e assicurarla ai propri addetti in relazione al tipo di attività assegnata.
Si tratta di una formazione specifica in materia di igiene alimentare, permanente e documentata.

I punti chiave

In Toscana, la formazione in tema di igiene ed applicazione del sistema HACCP, è disciplinata dalla nuova Delibera di Giunta regionale 540 del 6 maggio 2024 che, in particolare, definisce:

·     le responsabilità degli Operatori in tema di formazione, la definizione dei moduli formativi (A, B, C), i relativi contenuti, le modalità di erogazione, i requisiti dei docenti, l’aggiornamento periodico ecc.

·     le indicazioni alle Aziende Usl sull’attività di verifica della formazione e della sua efficacia, nell’ambito dei controlli ufficiali.

I nuovi corsi di formazione

I corsi si articolano in moduli (A, B, C) e rappresentano un insieme di obiettivi formativi aggregati.

·     La formazione degli addetti di livello 1 è costituita dal percorso formativo Modulo A (durata 2 ore)

·     La formazione degli addetti di livello 2 è costituita dal percorso formativo Modulo A (durata 2 ore) + Modulo B (durata 4 ore);

·     La formazione degli Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti è costituita dal Modulo A ( durata 2 ore) + Modulo C durata 8 ore)

I corsi di formazione, in base al modulo, possono essere erogati da:

·     il modulo A può essere erogato dalle imprese alimentari per i propri addetti, dalle Agenzie formative accreditate in Regione Toscana e da TRIO (gratuitamente)

·     i moduli B e C possono essere erogati dalle imprese alimentari per i propri addetti e dalle Agenzie formative accreditate in Regione Toscana

Elenco soggetti livello 1

·     Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;

·     tabaccai;

·     promoter;

·     personale addetto alla sola somministrazione di alimenti e bevande, incluso il personale dedito alla somministrazione nelle strutture educative e scolastiche

·     addetti alla vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;

·     addetti alla produzione e/o commercializzazione di alimenti a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale;

·     addetti all’imballaggio delle uova;

·     lavapiatti;

·     addetti alle pulizie in qualsiasi attività alimentare ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, compresi gli addetti alle pulizie dei locali adibiti alla preparazione, deposito e somministrazione di alimenti nelle strutture alberghiere e collettive;

·     addetti ad altre lavorazioni con rischio chimico trascurabile;

·     trasportatori/magazzinieri (inclusi i rider).

In generale, le attività non comprese nell’elenco 1 sono da ritenere incluse nell’elenco 2.

Elenco soggetti livello 2

·     Cuochi (ristorazione collettiva, aziendale, scolastica compresi asili nido, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie);

·     Pasticceri;

·     Gelatai (produzione);

·     Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);

·     Addetti alla produzione di paste alimentari (fresche e secche);

·     Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi (esclusi addetti alla stagionatura e mungitori);

·     Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita delle carni, del pesce e dei molluschi;

·     Addetti alla produzione di ovoprodotti;

·     Addetti all’impiego di funghi epigei spontanei freschi e/o diversamente conservati;

·     Addetti all’impiego di additivi, aromi, enzimi;

·     Molitori, tostatori ed altri operatori di settori produttivi che per materia prima e/o processo produttivo possano manifestare rischio relativo alla presenza di micotossine, acrilammide ed altri contaminanti xenobiotici;

·     Baristi (ad esclusione della sola somministrazione bevande);

·     Fornai e addetti alla produzione di pizze piadine e analoghi;

·     Addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili;

·     Addetti alla lavorazione degli ortofrutticoli;

·     Addetti all’industria conserviera preposti al monitoraggio dei CCP;

·     Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande preposti al monitoraggio dei CCP.

Formazione specifica in tema di celiachia

Oltre alle figure viste in precedenza, per quanto riguarda la somministrazione, almeno il maitre o responsabile di sala delle imprese che producono alimenti non confezionati senza glutine (contenuto inferiore ai 20 ppm), destinati alla somministrazione e vendita diretta a celiaci, sono tenuti a frequentare un corso di formazione specifico sulla celiachia e le relative problematiche alimentari, differenziato a seconda del profilo di rischio dell'attività cui è associata l'impresa, disciplinato dalla Delibera di Giunta regionale 1128 del 3 agosto 2020. 

 

Gli ambiti di applicazione delle linee di indirizzo sono:

·     attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva/assistenziale: ospedali, case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, caserme, istituti di pena, ecc.

·     attività di produzione pasti per la ristorazione pubblica: ristoranti, pizzerie, trattorie, fastfood, catering, strutture ricettive (alberghi, bed and breakfast, ostelli, agriturismi, ecc), bar, circoli privati, sagre, ecc.

·     laboratori artigianali con vendita diretta al consumatore (es. pizzerie a taglio, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, panifici, ecc.).


Per ulteriori informazioni sui nostri servizi e per richiedere un preventivo personalizzato, non esitare a contattarci a formazione@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamaci allo 0578738346. 

Siamo a vostra completa disposizione.



Autore: DE MICCO 28 gennaio 2026
Nuove Direttive per la Sicurezza nei Pubblici Esercizi: Cosa Cambia A seguito della tragedia di Crans Montana in Svizzera, il Ministero dell’Interno ha emesso una nuova circolare per intensificare i controlli preventivi e tutelare l'incolumità di avventori e lavoratori. 1. Coordinamento e Tavoli Provinciali I Prefetti sono chiamati a convocare riunioni urgenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica . Questi incontri vedranno la partecipazione di: Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco. Rappresentanti dell’Ispettorato del Lavoro. Associazioni di categoria dei pubblici esercenti. 2. Focus sui Controlli Tecnici e Amministrativi L'obiettivo è verificare che le condizioni reali dei locali corrispondano ai titoli autorizzativi rilasciati. I controlli si concentreranno su: Prevenzione Incendi: Rispetto delle norme e gestione delle emergenze/esodo. Capienza: Corrispondenza tra affollamento effettivo e limiti autorizzati. Attrezzature: Verifica di materiali, installazioni e uso di fiamme libere o fuochi d'artificio. Abusivismo: Contrasto a ogni forma di esercizio illegale. 3. Bar e Ristoranti: Attenzione alle Attività "Extra" Uno dei punti focali riguarda i locali che, pur essendo registrati come bar o ristoranti, svolgono attività di intrattenimento. Se l'attività di intrattenimento diventa prevalente , il locale deve rispettare le regole più stringenti previste dal TULPS (articoli 68 e 80). Per le attività ordinarie, resta l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza in base al numero di personale e utenti presenti. 4. Un'Azione Corale La direttiva sottolinea che la sicurezza non dipende da un singolo ente, ma da un'azione di raccordo tra Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e Questure . È inoltre richiesta una forte attività di sensibilizzazione da parte delle associazioni di categoria verso i propri iscritti Centro Sicurezza Consulenze è attivamente impiegato per aiutare i gestori a controllare che ogni aspetto della propria attività sia perfettamente a norma. In un panorama norma tivo sempre più rigoroso, non lasciare nulla al caso: rivolgiti ai professionisti per garantire la massima sicurezza ai tuoi clienti e proteggere il tuo busi  n ess da sanzioni o chiusure. Contattaci allo 0578738346 o scrivici a info@centrosicurezzaconsulenze.net
Autore: DE MICCO 23 gennaio 2026
🚜 Controlli in agricoltura: la tua azienda è davvero al sicuro? Le Prefetture di Siena e Grosseto hanno appena dato il via a una nuova task force interprovinciale . Il messaggio è chiaro: i controlli sulla manodopera e sulla sicurezza nelle aziende agricole saranno sempre più frequenti e rigorosi. Cosa rischia chi non è in regola? Non solo sanzioni pesanti, ma anche il blocco dell'attività. In un settore complesso come quello agricolo, la prevenzione non è un costo, ma uno scudo. 🔗 Leggi l'approfondimento sul sito del Ministero: Sicurezza nel lavoro agricolo - Focus Prefetture https://www.interno.gov.it/it/notizie/sicurezza-nel-lavoro-agricolo-interventi-coordinati-prefetture-siena-e-grosseto FACCIAMO UN CHECK RAPIDO (Interattivo) Rispondi mentalmente a queste 3 domande: Hai aggiornato il documento sulla messa a terra negli ultimi 2/5 anni? I tuoi addetti hanno i corsi antincendio (Livello 1 o 2) in corso di validità? Tutta la documentazione sulla sicurezza è pronta in caso di visita della task force? Se hai risposto "No" o "Non sono sicuro" a una di queste domande, sei a rischio sanzione. 🛡️ Centro Sicurezza Consulenze: al tuo fianco Noi non vendiamo solo carta, portiamo tranquillità . Aiutiamo le aziende agricole a: ✅ Regolarizzare la documentazione. ✅ Formare il personale in modo pratico. ✅ Evitare sanzioni e blocchi economici. Non aspettare il controllo, gioca d'anticipo! 📞 0578738346 chiamaci per un sopralluogo rapido. La tua serenità vale più di una multa.
Autore: DE MICCO 15 gennaio 2026
DL 159/2025 convertito in legge: le novità che contano davvero per le aziende Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato convertito in legge a fine dicembre 2025 ed è entrato immediatamente in vigore . Avendo già analizzato il provvedimento prima della conversione, torniamo ora sul tema per soffermarci su alcuni aspetti specifici che, pur senza stravolgere il contenuto del decreto, hanno un impatto operativo rilevante per le imprese . Molte modifiche sono di forma e coordina mento normativo, ma alcune disposizioni meritano particolare attenzione. Formazione nelle imprese turistico-ricettive (art. 1-bis) Con l’introduzione dell’art. 1-bis, viene chiarito che, per i lavoratori delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione e l’eventuale addestramento devono essere completati entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La norma introduce una maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto in settori caratterizzati da stagionalità e turnover elevato, consentendo alle aziende di pianificare la formazione nel primo mese di attività senza bloccare l’inserimento immediato del lavoratore. Subappalto sotto la lente degli ispettori (art. 3) L’art. 3 rafforza il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, stabilendo che l’attività di vigilanza sia prioritariamente rivolta ai datori di lavoro che operano in subappalto , sia nel settore pubblico che privato. Il messaggio è chiaro: le filiere degli appalti diventano un ambito di controllo privilegiato. Per le imprese coinvolte significa maggiore attenzione alla gestione documentale , al coordinamento della sicurezza e alla verifica dell’affidabilità dei soggetti terzi. Tessera di riconoscimento nei cantieri Per i cantieri è prevista l’introduzione di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale. Lo strumento punta a migliorare la tracciabilità delle presenze e la trasparenza nei luoghi di lavoro più esposti a irregolarità. L’operatività concreta dipenderà però dai decreti attuativi, ancora attesi, che dovranno chiarire modalità e tempistiche. Più ispettori, più controlli La legge autorizza un potenziamento degli organici ispettivi, con nuove assunzioni presso INL e Carabinieri per la tutela del lavoro. L’effetto atteso è un aumento dei controlli, più frequenti e più mirati, soprattutto nei settori a maggior rischio infortunistico. Art. 6: qualità più alta per la formazione L’art. 6 interviene sull’offerta formativa in materia di salute e sicurezza, prevedendo standard più elevati e competenze più qualificate per i soggetti formatori. I criteri saranno definiti a livello nazionale, con l’obiettivo di superare una formazione meramente formale e innalzare il livello reale di prevenzione. Per le aziende diventa fondamentale scegliere enti formatori conformi ai nuovi requisiti, per evitare contestazioni sulla validità dei percorsi svolti.  Conclusioni: Opportunità e criticità Il DL 159/2025, ora legge, rafforza l’approccio preventivo alla sicurezza sul lavoro e punta su controlli, formazione di qualità e responsabilizzazione delle filiere. Tuttavia, restano alcune criticità: l’attuazione pratica di alcune misure è rimandata a provvedimenti successivi; l’aumento dei controlli e degli obblighi organizzativi può pesare soprattutto sulle PMI; l’innalzamento degli standard formativi potrebbe comportare costi e minore disponibilità di offerta nel breve periodo. Nel complesso, più che una rivoluzione normativa, si tratta di un rafforzamento concreto dell’esistente, che richiede alle imprese maggiore attenzione, pianificazione e consapevolezza operativa. Centro Sicurezza Consulenze segue costantemente l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, traducendo le novità legislative in indicazioni chiare, pratiche e facilmente applicabili per le aziende.
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