Formazione degli operatori alimentari

DE MICCO • 28 agosto 2024

Delibera di giunta regionale 540/2024

Sono state approvate le nuove Linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi (Delibera di giunta regionale 540/2024) che sostituiscono le precedenti disposizioni in materia (Delibere di giunta regionale 559/2008 e 24/2000).

A chi è rivolto?

Al personale addetto a:

·     preparazione

·     trasformazione

·     manipolazione

·     trasporto

·     vendita e somministrazione degli alimenti

E' un requisito fondamentale per garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti. Costituisce infatti uno strumento indispensabile per prevenire le tossinfezioni alimentari.

Il regolamento CE 852/2004 stabilisce che i responsabili dell'impresa alimentare, cioè

·     gli Operatori del settore alimentare (OSA),

·     gli Operatori del settore mangimistico (OSM)

·     gli operatori economici (OE) oppure i Responsabili dei Piani di autocontrollo o i preposti,

sono tenuti a possedere idonea formazione e assicurarla ai propri addetti in relazione al tipo di attività assegnata.
Si tratta di una formazione specifica in materia di igiene alimentare, permanente e documentata.

I punti chiave

In Toscana, la formazione in tema di igiene ed applicazione del sistema HACCP, è disciplinata dalla nuova Delibera di Giunta regionale 540 del 6 maggio 2024 che, in particolare, definisce:

·     le responsabilità degli Operatori in tema di formazione, la definizione dei moduli formativi (A, B, C), i relativi contenuti, le modalità di erogazione, i requisiti dei docenti, l’aggiornamento periodico ecc.

·     le indicazioni alle Aziende Usl sull’attività di verifica della formazione e della sua efficacia, nell’ambito dei controlli ufficiali.

I nuovi corsi di formazione

I corsi si articolano in moduli (A, B, C) e rappresentano un insieme di obiettivi formativi aggregati.

·     La formazione degli addetti di livello 1 è costituita dal percorso formativo Modulo A (durata 2 ore)

·     La formazione degli addetti di livello 2 è costituita dal percorso formativo Modulo A (durata 2 ore) + Modulo B (durata 4 ore);

·     La formazione degli Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti è costituita dal Modulo A ( durata 2 ore) + Modulo C durata 8 ore)

I corsi di formazione, in base al modulo, possono essere erogati da:

·     il modulo A può essere erogato dalle imprese alimentari per i propri addetti, dalle Agenzie formative accreditate in Regione Toscana e da TRIO (gratuitamente)

·     i moduli B e C possono essere erogati dalle imprese alimentari per i propri addetti e dalle Agenzie formative accreditate in Regione Toscana

Elenco soggetti livello 1

·     Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;

·     tabaccai;

·     promoter;

·     personale addetto alla sola somministrazione di alimenti e bevande, incluso il personale dedito alla somministrazione nelle strutture educative e scolastiche

·     addetti alla vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;

·     addetti alla produzione e/o commercializzazione di alimenti a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale;

·     addetti all’imballaggio delle uova;

·     lavapiatti;

·     addetti alle pulizie in qualsiasi attività alimentare ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, compresi gli addetti alle pulizie dei locali adibiti alla preparazione, deposito e somministrazione di alimenti nelle strutture alberghiere e collettive;

·     addetti ad altre lavorazioni con rischio chimico trascurabile;

·     trasportatori/magazzinieri (inclusi i rider).

In generale, le attività non comprese nell’elenco 1 sono da ritenere incluse nell’elenco 2.

Elenco soggetti livello 2

·     Cuochi (ristorazione collettiva, aziendale, scolastica compresi asili nido, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie);

·     Pasticceri;

·     Gelatai (produzione);

·     Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);

·     Addetti alla produzione di paste alimentari (fresche e secche);

·     Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi (esclusi addetti alla stagionatura e mungitori);

·     Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita delle carni, del pesce e dei molluschi;

·     Addetti alla produzione di ovoprodotti;

·     Addetti all’impiego di funghi epigei spontanei freschi e/o diversamente conservati;

·     Addetti all’impiego di additivi, aromi, enzimi;

·     Molitori, tostatori ed altri operatori di settori produttivi che per materia prima e/o processo produttivo possano manifestare rischio relativo alla presenza di micotossine, acrilammide ed altri contaminanti xenobiotici;

·     Baristi (ad esclusione della sola somministrazione bevande);

·     Fornai e addetti alla produzione di pizze piadine e analoghi;

·     Addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili;

·     Addetti alla lavorazione degli ortofrutticoli;

·     Addetti all’industria conserviera preposti al monitoraggio dei CCP;

·     Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande preposti al monitoraggio dei CCP.

Formazione specifica in tema di celiachia

Oltre alle figure viste in precedenza, per quanto riguarda la somministrazione, almeno il maitre o responsabile di sala delle imprese che producono alimenti non confezionati senza glutine (contenuto inferiore ai 20 ppm), destinati alla somministrazione e vendita diretta a celiaci, sono tenuti a frequentare un corso di formazione specifico sulla celiachia e le relative problematiche alimentari, differenziato a seconda del profilo di rischio dell'attività cui è associata l'impresa, disciplinato dalla Delibera di Giunta regionale 1128 del 3 agosto 2020. 

 

Gli ambiti di applicazione delle linee di indirizzo sono:

·     attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva/assistenziale: ospedali, case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, caserme, istituti di pena, ecc.

·     attività di produzione pasti per la ristorazione pubblica: ristoranti, pizzerie, trattorie, fastfood, catering, strutture ricettive (alberghi, bed and breakfast, ostelli, agriturismi, ecc), bar, circoli privati, sagre, ecc.

·     laboratori artigianali con vendita diretta al consumatore (es. pizzerie a taglio, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, panifici, ecc.).


Per ulteriori informazioni sui nostri servizi e per richiedere un preventivo personalizzato, non esitare a contattarci a formazione@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamaci allo 0578738346. 

Siamo a vostra completa disposizione.



Autore: DE MICCO 24 luglio 2025
La presenza di agenti chimici pericolosi, cancerogeni o mutageni all’interno di un’azienda comporta obblighi stringenti in termini di prevenzione, tutela dei lavoratori e adempimenti documentali. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 disciplina nel dettaglio le misure da adottare per proteggere la salute di chi opera in ambienti potenzialmente a rischio. πŸ“ Quando si presenta il rischio chimico? Il rischio chimico si presenta ogni volta che in azienda vengono: Utilizzate, stoccate o smaltite sostanze chimiche pericolose Manipolati solventi, detergenti industriali, vernici, adesivi, pesticidi Generate emissioni o vapori tossici durante lavorazioni (saldatura, galvanizzazione, produzione chimica, ecc.) Effettuate attività di pulizia con agenti aggressivi senza adeguata protezione πŸ‘· Principali mansioni a rischio Alcune delle mansioni più esposte al rischio chimico includono: Operatori chimici e di laboratorio Addetti alla verniciatura e alla saldatura Tecnici di manutenzione industriale Lavoratori del settore cosmetico, farmaceutico e alimentare Personale addetto alla pulizia industriale Operatori sanitari e veterinari Addetti allo smaltimento di rifiuti pericolosi βœ… Cosa deve fare un’azienda? Le imprese che utilizzano o manipolano agenti chimici e cancerogeni devono: πŸ” Valutare i rischi specifici legati all’uso di queste sostanze. πŸ›‘οΈ Adottare misure di prevenzione e protezione , come adeguata ventilazione, DPI e contenimento. πŸ“š Formare e informare in modo chiaro e costante tutti i lavoratori esposti. 🩺 Attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria , con la supervisione di un medico competente. πŸ“„ Aggiornare regolarmente il DVR e il registro degli esposti (per agenti cancerogeni e mutageni). 🀝 Centro Sicurezza Consulenze: il partner ideale per la tua sicurezza Il nostro team è al tuo fianco per: βœ… Valutare i rischi derivanti dagli agenti chimici e cancerogeni. πŸ—‚οΈ Gestire il DVR e la documentazione obbligatoria in modo professionale. πŸ‘©‍βš•οΈ Attivare la sorveglianza sanitaria , con medici competenti qualificati. πŸ‘¨‍🏫 Formare il personale , secondo gli standard normativi aggiornati. ⚠️ Evita sanzioni e tutela i tuoi lavoratori Essere inadempienti rispetto a queste normative può comportare sanzioni amministrative e penali , oltre a compromettere seriamente la salute dei tuoi dipendenti. Agisci ora per essere in regola e migliorare il livello di sicurezza aziendale. πŸ“ž Richiedi subito una consulenza! Contattaci per una verifica della tua situazione aziendale: ti aiuteremo a capire cosa manca per essere in regola e ti guideremo passo dopo passo. πŸ“¬ info@centrosicurezzaconsulenze.net πŸ“ž 0578738346
Autore: DE MICCO 22 luglio 2025
Adeguarsi alla norma UNI EN 15635 è obbligatorio Se nella tua azienda utilizzi scaffalature Industriali metalliche , è fondamentale sapere che non sono semplici arredi, ma vere e proprie attrezzature di lavoro . Lo stabilisce la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), che in combinazione con la norma tecnica UNI EN 15635:2009 , impone obblighi precisi per l’utilizzo, la manutenzione e l’ispezione periodica delle scaffalature. πŸ‘‰ Un aspetto chiave della norma è la nomina obbligatoria del PRSES (Responsabile della Sicurezza delle Attrezzature di Stoccaggio), figura incaricata di vigilare sulla corretta gestione delle strutture. Scaffalature industriali vs classiche: cosa cambia davvero? Le scaffalature industriali sono progettate per carichi pesanti , usi professionali e rispettano norme di sicurezza specifiche . Sono robuste, modulari e adatte a magazzini e aziende. Le scaffalature classiche , invece, sono pensate per ambienti domestici o uffici , con una struttura più leggera e capacità di carico limitata.
Autore: DE MICCO 18 luglio 2025
Lavorare in spazi confinati è tra le attività più pericolose nel mondo del lavoro. Tunnel, serbatoi, silos, pozzi e condotte sono ambienti che presentano rischi gravi come carenza di ossigeno, presenza di gas tossici, incendi, esplosioni o difficoltà di evacuazione. È quindi fondamentale che le attività in questi ambienti siano svolte da personale formato, dotato di attrezzature idonee e conforme alla normativa vigente. Una svolta importante su questo fronte è arrivata con l’ Accordo Stato-Regioni del 18 aprile 2025 , che ha aggiornato profondamente i requisiti minimi per la formazione, addestramento e aggiornamento degli operatori che lavorano in spazi confinati o sospetti di inquinamento. l’Accordo Stato-Regioni Aprile 2025 In vigore dal 1° luglio 2025 , ha introdotto importanti novità, tra cui: πŸ“š 1. Formazione obbligatoria e modulare Il percorso formativo è articolato in moduli teorico-pratici , con una durata minima complessiva di 16 ore , divisa in: 8 ore di teoria (normativa, rischi specifici, DPI, procedure) 8 ore di pratica (addestramento in ambienti simulati, uso DPI di III categoria, gestione emergenze) πŸ” 2. Aggiornamento quinquennale È previsto un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 4 ore , obbligatorio anche per chi aveva completato la formazione prima del 2025. πŸ§ͺ 3. Verifica delle competenze Oltre alla frequenza, è richiesta la verifica dell’apprendimento con test scritti e simulazioni pratiche. Senza superamento della prova, il corso non è valido. 🏒 4. Requisiti dei soggetti formatori Solo enti accreditati, con istruttori qualificati e attrezzature certificate, possono erogare la formazione. È vietata l’autogestione o l’improvvisazione. ⚠️ Perché è fondamentale? Negli ultimi anni, numerosi incidenti mortali hanno coinvolto lavoratori in ambienti confinati. Le cause principali? Mancanza di formazione, errori procedurali e sottovalutazione del rischio. Il nuovo accordo mira a standardizzare e innalzare la qualità della formazione in tutta Italia, favorendo un approccio realmente preventivo. 🧰 Cosa deve fare un datore di lavoro oggi? Se nella tua azienda esistono attività che comportano l’accesso a spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, ecco i passi obbligatori: Valutare i rischi specifici Aggiornare il DVR includendo procedure e misure di emergenza Verificare la formazione del personale secondo l’Accordo 2025 Programmare gli aggiornamenti formativi Garantire la sorveglianza sanitaria e l’addestramento all’uso dei DPI πŸ“ Conclusioni L’ Accordo Stato-Regioni di aprile 2025 rappresenta un importante passo in avanti nella tutela di chi lavora in condizioni estreme. ο»Ώ La formazione non è più un semplice obbligo burocratico, ma uno strumento concreto di prevenzione, cultura della sicurezza e salvaguardia della vita . Chi lavora in spazi confinati non può improvvisare: deve essere formato, addestrato e consapevole . πŸ‘‰ Centro Sicurezza e Consulenze può affiancarti in tutto questo percorso: dalla valutazione dei rischi alla redazione del DVR, dall’organizzazione di corsi certificati alla gestione degli aggiornamenti formativi. πŸ“ž Richiedi oggi stesso una consulenza personalizzata : il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti a garantire sicurezza, conformità normativa e continuità operativa.
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