Ambienti “cardioprotetti”: un valore aggiunto per la tua Attività

Centro Sicurezza Consulenze • 25 gennaio 2024

La legge italiana impone specifici requisiti per la presenza di defibrillatori in alcune attività private e pubbliche. Esaminiamo dettagliatamente le normative vigenti per comprendere a chi si applicano questi obblighi.

Obbligo dei defibrillatori: legge n. 189 del 08/11/2012

Il "decreto Balduzzi", convertito nella legge n. 189 del 08 novembre 2012, ha imposto l'obbligo di disporre di un defibrillatore per le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche (ASD). Inizialmente, questo obbligo era limitato alle sole competizioni. Tuttavia, con l'introduzione della legge n. 116 del 04/08/2021, l'obbligo è stato esteso anche agli allenamenti.


Legge n. 116 del 04/08/2021: estensione degli obblighi

La legge n. 116 estende l'obbligatorietà dei defibrillatori alle Pubbliche Amministrazioni (inclusi enti locali, scuole di ogni ordine e grado e università) con almeno 15 dipendenti e, in ogni caso, se aperte al pubblico. La legge impone inoltre i defibrillatori in luoghi come aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, e su mezzi di trasporto come aerei, treni e navi che effettuano viaggi senza fermate intermedie per almeno 2 ore.

Obbligo di DAE nelle aziende private

Al momento, la legge italiana non obbliga le aziende private a disporre di defibrillatori, ad eccezione di quelle con partecipazione di Pubbliche Amministrazioni. 

Tuttavia, vi sono diversi motivi validi per cui un'azienda dovrebbe considerare l'adozione di un DAE:

  • Immagine aziendale: Avere un’azienda “cardioprotetta” migliora la percezione di sicurezza sia da parte dei Clienti che da parte dei lavoratori.
  • Sconto INAIL: L'adozione di misure di protezione come un DAE può portare a uno sconto sul premio annuale INAIL fino al 28%.
  • Salvare vite umane: i soccorsi non sempre sono tempestivi, sopratutto se la tua attività è dislocata in luoghi isolati. Il DAE è l’unica soluzione per salvare la vita ad una persona bisognosa


Chi può utilizzare un defibrillatore?

La legge 116/2021 amplia la possibilità di utilizzo del DAE a "chiunque agisca in stato di necessità", anche senza formazione specifica, grazie alla semplicità e intuitività dei modelli semiautomatici o automatici. L'articolo 54 del Codice Penale stabilisce che chi agisce in stato di necessità non è perseguibile per legge.


Corsi di formazione BLS-D

I corsi BLS-D sono volontari ma fortemente consigliati. La formazione specifica è importante non solo per utilizzare correttamente il dispositivo ma anche per accedere agli sconti INAIL.


Manutenzione e monitoraggio dei DAE

Essendo dispositivi che rimangono inutilizzati per lunghi periodi, i defibrillatori richiedono un attento monitoraggio e manutenzione per assicurarne il funzionamento in caso di emergenza. È fondamentale adottare un servizio di monitoraggio e manutenzione che includa:

  • Controllo H24 del dispositivo.
  • Sostituzione periodica delle componenti consumabili.
  • Monitoraggio dell'apertura della teca del DAE.


Sebbene non sempre obbligatorio, l'adozione di un DAE in ambito aziendale rappresenta una scelta responsabile e prudente, che va oltre la conformità alla legge, contribuendo significativamente alla sicurezza e al benessere in ambito lavorativo.


È il momento di fare un passo avanti nella sicurezza del tuo ambiente lavorativo. 


Se la tua azienda non è ancora dotata di un defibrillatore e necessiti di consulenza su formazione, manutenzione e monitoraggio, contattaci oggi stesso.


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Autore: DE MICCO 10 settembre 2025
I locali di lavoro seminterrati o interrati sono sempre stati al centro di dubbi e discussioni in materia di salute e sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 65 stabilisce che: 👉 “È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei”. Ma attenzione: con le ultime modifiche normative sono state introdotte deroghe importanti che, in alcune condizioni, permettono di utilizzare questi spazi. Le novità introdotte dalla Legge n. 203/2024 Dal 12 gennaio 2025 , con l’entrata in vigore della Legge 203/2024, i commi 2 e 3 dell’art. 65 del Testo Unico sono stati aggiornati. Oggi è possibile adibire a luoghi di lavoro i locali seminterrati o interrati se: ✅ le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi ; ✅ sono garantite condizioni adeguate di aerazione , illuminazione e microclima ; ✅ vengono rispettati i requisiti previsti dall’ Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 . Il datore di lavoro deve inoltre: 📩 inviare una PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro , allegando la documentazione tecnica che attesti la conformità del locale. ⏳ Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione , se non arrivano richieste o divieti da parte dell’INL, il locale può essere utilizzato. Definizioni pratiche Locale sotterraneo 👉 ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna. Piano seminterrato 👉 pavimento sotto il livello del terreno ma soffitto sopra. Piano interrato 👉 soffitto sotto il livello del terreno. Queste differenze sono fondamentali perché determinano quando e come si applica la normativa. Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Nel 2025 l’INL ha pubblicato diverse note per chiarire la corretta applicazione della deroga: 📌 Nota n. 9740 del 30/12/2024 – prime indicazioni operative. 📌 Nota n. 811 del 29/01/2025 – focus su locali sotterranei e seminterrati. 📌 Nota n. 5945 dell’08/07/2025 – controlli e verifiche degli organi ispettivi. Cosa deve fare un datore di lavoro Per rispettare la legge e poter utilizzare i locali seminterrati o interrati in sicurezza è necessario: Verificare aerazione, illuminazione e microclima. Predisporre la documentazione tecnica richiesta. Inviare la PEC all’Ispettorato del Lavoro. Attendere i 30 giorni previsti dalla normativa. Conclusione La regola generale resta il divieto di destinare a lavoro i locali seminterrati o interrati . La deroga introdotta dalla Legge 203/2024 rappresenta però un passo avanti importante: permette di utilizzare questi spazi solo se conformi ai requisiti di sicurezza e con un controllo preventivo dell’INL. 👉 Per le aziende, questo significa più flessibilità, ma anche maggiore responsabilità. 📞 Hai dubbi o necessiti supporto? Affidati ai nostri consulenti: verificheremo la conformità dei tuoi locali, predisporremo la documentazione e gestiremo la comunicazione con l’Ispettorato. 📩 formazione@centrosicurezzaconsulenze.net ☎️ 0578738346
Autore: DE MICCO 3 settembre 2025
Chi lavora in campagna, tra campi e serre, è esposto ogni giorno a rischi biologici. Parliamo di possibili malattie professionali, infezioni, allergie e infortuni legati al contatto con animali, piante, terreni e attrezzature. Ecco un approfondimento in forma di Q&A per chiarire meglio il tema. ❓ Che cos’è il rischio biologico in agricoltura? Il rischio biologico è l’esposizione dei lavoratori ad agenti patogeni (batteri, virus, funghi, parassiti) presenti nell’ambiente agricolo. Questi possono causare malattie infettive, allergiche o infiammatorie. ❓ In quali attività si manifesta maggiormente? Il rischio può presentarsi in moltissime mansioni quotidiane: preparazione del terreno, semina e raccolta; innaffiature, concimazione e potatura; uso di letame, liquami e fertilizzanti; manutenzione di stalle, silos, trattori e macchinari; contatto diretto con animali e fluidi biologici; esposizione a punture di insetti o morsi di animali. ❓ Quali sono gli esempi concreti di esposizione? Contatto con terreni umidi o contaminati Punture di insetti (zanzare, vespe, api, tafani) Morsi o graffi di animali Inalazione di aria contaminata da polveri o muffe Utilizzo di strumenti taglienti contaminati Ingestione accidentale di acqua non sicura ❓ Quali malattie professionali possono derivare? 👉 Batteriche : Campylobatteriosi, infezioni da Enterobatteriacee, alveolite allergica estrinseca 👉 Virali : Rabbia, encefalite da virus Usutu, febbre Chikungunya 👉 Allergiche e infiammatorie : dermatiti da contatto, orticarie, asma, disturbi respiratori da polveri, pollini, muffe e semi ❓ Come si possono prevenire i rischi? Ecco alcune buone pratiche di prevenzione: ✅ Lavarsi e disinfettarsi dopo il contatto con sostanze organiche ✅ Proteggere ferite o abrasioni con medicazioni idonee ✅ Usare acqua di irrigazione sicura ✅ Pulire e disinfettare regolarmente attrezzature e superfici ✅ Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro nei campi ✅ Indossare sempre i DPI (guanti, mascherine, tute, scarpe, occhiali protettivi) ✅ Conservare gli indumenti da lavoro separati da quelli personali ✅ Effettuare formazione continua sulla sicurezza ❓ Cosa dice la normativa? Il D.lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) . In agricoltura, il DVR deve includere specifiche misure di prevenzione per i rischi biologici: protezione individuale, procedure di emergenza, formazione e sorveglianza sanitaria. ✅ Perché rivolgersi a Centro Sicurezza Consulenze? Perché non sei solo : la gestione del rischio biologico e di tutti gli adempimenti in agricoltura può essere complessa. 👉 Noi di Centro Sicurezza Consulenze ti aiutiamo in ogni fase: Redazione del DVR Formazione e addestramento dei lavoratori Fornitura DPI idonei e certificati Sopralluoghi tecnici e consulenza personalizzata Supporto nella sorveglianza sanitaria 📞 Contattaci al 0578 738346 o vieni a trovarci in Via Bolzano 14-16, Montepulciano Stazione (SI) .
Autore: DE MICCO 1 settembre 2025
Dal 1° settembre 2025 entra in vigore in tutta l’Unione Europea un’importante novità che riguarda il mondo della cosmetica e, in particolare, i prodotti per la cura delle unghie. Alcune sostanze utilizzate negli smalti semipermanenti e nei gel UV/LED sono state riconosciute come pericolose per la salute e, per questo motivo, ne è stato vietato l’uso. ✨ Quali sostanze saranno vietate? Le due sostanze messe al bando sono: TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) : un fotoiniziatore che permette allo smalto di indurire sotto la lampada UV/LED. DMTA (Dimethyltolylamine) : un condizionante che migliora l’adesione e la durata del prodotto. Entrambe sono state classificate dall’UE come sostanze CMR di categoria 1B . 👉 Significa che sono considerate presunte cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione . ⚠️ Cosa comporta il divieto? Dal 1° settembre 2025: Non sarà più possibile produrre, vendere o utilizzare prodotti che contengono TPO o DMTA. Il divieto è totale : riguarda sia i nuovi prodotti che le scorte già presenti nei saloni o nei magazzini . Non è previsto un periodo di transizione: i prodotti non conformi dovranno essere smaltiti e non potranno più essere utilizzati. 👩‍🎨 Chi è coinvolto? Estetiste e centri estetici : dovranno controllare attentamente l’INCI (lista ingredienti) dei prodotti utilizzati, eliminare quelli non conformi e sostituirli con alternative sicure. Consumatori : sarà importante leggere le etichette e preferire prodotti con la dicitura “TPO free” e “DMTA free” , per garantire maggiore sicurezza. 🛡️ Perché questa decisione è importante? La misura nasce con l’obiettivo di proteggere la salute delle persone : Riduce l’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente dannose. Tutela sia i professionisti del settore (che usano questi prodotti ogni giorno), sia i clienti che li applicano con frequenza. Promuove un mercato della cosmetica più sicuro, trasparente e sostenibile. ✅ Come ti supporta Centro Sicurezza Consulenze Non sei sola/o in questo cambiamento. Centro Sicurezza Consulenze ti accompagna passo passo per garantire che la tua attività resti conforme e sicura : 📌 Smaltimento sicuro : ti supportiamo nella gestione corretta delle scorte vietate. 📌 Consulenza normativa : ti spieghiamo nel dettaglio la normativa UE e cosa cambia per la tua azienda. 📌 Soluzioni alternative : ti guidiamo nella scelta di prodotti sicuri e certificati, già in linea con i nuovi standard. 🌍 Conclusione Il divieto di TPO e DMTA segna un passo fondamentale verso una cosmetica più sicura e responsabile . Per estetisti e consumatori, la parola chiave sarà consapevolezza : leggere le etichette, scegliere prodotti sicuri e rispettare le nuove regole. Con Centro Sicurezza Consulenze hai la garanzia di affrontare questo cambiamento senza difficoltà, con soluzioni pratiche e immediate per la tua attività. Contattaci subito: 📧 formazione@centrosicurezzaconsulenze.net 📞 0578 738346
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