Prodotti per la sanificazione: ecco gli effetti sulla vostra salute

Edoardo Pulcianese • 27 marzo 2021

La sanificazione degli ambienti di lavoro è un'operazione fondamentale per la prevenzione da Coronavirus: vediamo quali sono i prodotti efficaci e quali sono le conseguenze sulla nostra salute

Nella situazione in cui viviamo ormai da più di un anno è fondamentale avere sempre in mente le buone prassi di igiene: 

  1. mantenere il distanziamento sociale;
  2. indossare le mascherine protettive;
  3. igienizzarsi le mani e sanificare gli ambienti.


Queste "buone prassi" sono entrate così a fondo nella nostra routine che ad esempio,  anche quando vediamo un vecchio filmato o in tv o sulle piattaforme social, spesso osserviamo che questi principi non vengono rispettati, realizzando solo dopo che quelle immagini fanno parte ormai del passato.

Proprio il terzo punto, che riguarda la sanificazione degli ambienti, è una procedure di fondamentale importanza introdotta dal protocollo Covid ematao da Governo il 24/04/2020; ma queste procedure di sanificazione possono creare anche qualche pericolo per la nostra salute? Cerchiamo di scoprirlo insieme.


Quadro normativo

Sappiamo per certo che tutti i prodotti che acquistiamo sono sicuri, secondo le normative vigenti, nella fase di pulizia andranno utilizzati prodotti autorizzati secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) N.648/2004 sui detergenti per gli igienizzanti ambientali o dal Reg. (CE) N.1223/2009 sui prodotti cosmetici per gli igienizzanti per la cute


Diversamente, nel caso della disinfezione, i prodotti applicati ricadono nel contesto normativo del D.P.R. N.392/1998 sui Presidi Medico Chirurgici, insieme al Provvedimento del 5 febbraio 1999, o del Reg. (UE) N.528/2012 sui biocidi (noto come BPR, Biocidal Products Regulation) e il rapporto tra sanificazione, pulizia e disinfezione e a segnalare le varie normative collegate è un intervento presentato nella pubblicazione CLP-REACH.


Ne consegue che prodotti ad azione disinfettante che riportano in etichetta il termine sanificante si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi la cui immissione sul mercato deve rispondere ai requisiti del Reg. (UE) N.528/2012. In particolare, secondo la nota del Ministero (D.M. del 7 luglio 1997, n.274, che fornisce una definizione di cosa sia la sanificazione, o alla Nota del 22 febbraio 2019 del Ministero della Salute), la definizione ‘sanitizzante/sanificante’ andrebbe attribuita a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l'iter di valutazione, non possono vantare in etichetta l'efficacia disinfettante


I rischi delle sostanze utilizzate

Nei prodotti si segnalano tra i principi attivi contenuti nei prodotti per la disinfezione presenti sul mercato e maggiormente utilizzati, si trovano: 

• Alcoli: etanolo, propan-2-olo sono caratterizzati soprattutto dalla loro capacità intrinseca di esplicare effetti acuti a livello oculare e/o inalatorio, risultando al contempo altamente compatibili con i materiali metallici e su superfici dove altri prodotti non possono essere applicati per la disinfezione

• ipoclorito di sodio è molto tossico per l'ambiente acquatico (effetti acuti e a lungo termine)”. Si indica che “per contenere questi potenziali danni la disinfezione deve essere preceduta da un trattamento di pulizia delle superfici”.

• sali di ammonio quaternario (ampiamente presenti nei prodotti in commercio) analogamente all'ipoclorito di sodio, anche questi sali “esplicano il loro effetto tossico agendo sul sito di primo contatto attraverso un meccanismo di azione aspecifico determinando effetti locali, quali irritazione e/o corrosione, anziché sistemici. Pertanto, la valutazione del rischio è essenzialmente volta al controllo e alla gestione attraverso l'individuazione di opportune misure, quali l'adozione di DPI, la definizione di procedure e l'adozione di dispositivi che limitino l'eventuale insorgenza di effetti avversi”.



I rischi dei generatori “in situ”

Si formano a partire da precursori e tra i principi attivi più comuni generati in situ e utilizzati nei prodotti per la disinfezione e sanificazione delle superfici ci sono il cloro attivo e l'ozono.


• Riguardo al cloro attivo generato in situ la valutazione del rischio condotta in fase di approvazione del principio attivo ha evidenziato un rischio non accettabile dovuto all'inalazione da parte di utilizzatori professionali durante il trattamento di disinfezione di grandi superfici, se ne sconsiglia, quindi, lo sversamento diretto sulle superfici. Inoltre, la Circolare del Ministero della Salute N.17644 del 22 maggio 2020, considerata la capacità del cloro attivo di causare irritazione cutanea, suggerisce di limitare l'utilizzo al solo personale addestrato provvisto di guanti e di altri DPI.


• Il principio attivo biocida ozono generato in situ a partire da ossigeno è “attualmente in revisione e valutazione ai sensi del BPR” - Si ricorda che l'ozono esplica il suo effetto tossico “attraverso effetti a breve termine (prevalentemente reversibili) quali l'irritazione oculare e delle vie respiratorie superiori, oltre a sospetti effetti cardiovascolari.


Altre 2 tecniche molto valide ma pur sempre pericolose sono il trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d'onda e la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno:


• le radiazioni UV-C, comprese tra 180 nm e 280 nm, sono in grado di provocare gravi danni agli occhi e alla cute - l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato la radiazione UV nel Gruppo l come “agente cancerogeno certo per l'uomo”


• il perossido di idrogeno applicato mediante aerosol o vapore per la disinfezione delle superfici e degli ambienti “è un principio attivo approvato ai sensi del BPR. Il perossido di idrogeno vaporizzato si converte rapidamente in ossigeno e acqua determinando un basso impatto ambientale. Dal momento che il perossido di idrogeno è un liquido comburente, corrosivo per la cute e nocivo per ingestione e inalazione si raccomanda l'uso del metodo di applicazione ai soli operatori professionali.


In sintesi

Cosa dobbiamo valutare per procedere con queste procedure senza recare danno alla nostra salute e quella dei lavoratori?

  • consultare le SDS dei prodotti utilizzati;
  • consultare i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate;
  • indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) sempre idonei al tipo di lavorazione

Ricordiamo che per l'analisi e la gestione di qualsiasi attività lavorativa la nostra Azienda fornisce tutta l'assistenza necessaria per poter adempiere a pieno a quanto previsto dalla normativa vigente fornendo ai nostri Clienti il manuale di applicazione del protocollo antincontagio completo di modulistica, registri e cartellonistica.
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Autore: DE MICCO 28 gennaio 2026
Nuove Direttive per la Sicurezza nei Pubblici Esercizi: Cosa Cambia A seguito della tragedia di Crans Montana in Svizzera, il Ministero dell’Interno ha emesso una nuova circolare per intensificare i controlli preventivi e tutelare l'incolumità di avventori e lavoratori. 1. Coordinamento e Tavoli Provinciali I Prefetti sono chiamati a convocare riunioni urgenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica . Questi incontri vedranno la partecipazione di: Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco. Rappresentanti dell’Ispettorato del Lavoro. Associazioni di categoria dei pubblici esercenti. 2. Focus sui Controlli Tecnici e Amministrativi L'obiettivo è verificare che le condizioni reali dei locali corrispondano ai titoli autorizzativi rilasciati. I controlli si concentreranno su: Prevenzione Incendi: Rispetto delle norme e gestione delle emergenze/esodo. Capienza: Corrispondenza tra affollamento effettivo e limiti autorizzati. Attrezzature: Verifica di materiali, installazioni e uso di fiamme libere o fuochi d'artificio. Abusivismo: Contrasto a ogni forma di esercizio illegale. 3. Bar e Ristoranti: Attenzione alle Attività "Extra" Uno dei punti focali riguarda i locali che, pur essendo registrati come bar o ristoranti, svolgono attività di intrattenimento. Se l'attività di intrattenimento diventa prevalente , il locale deve rispettare le regole più stringenti previste dal TULPS (articoli 68 e 80). Per le attività ordinarie, resta l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza in base al numero di personale e utenti presenti. 4. Un'Azione Corale La direttiva sottolinea che la sicurezza non dipende da un singolo ente, ma da un'azione di raccordo tra Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e Questure . È inoltre richiesta una forte attività di sensibilizzazione da parte delle associazioni di categoria verso i propri iscritti Centro Sicurezza Consulenze è attivamente impiegato per aiutare i gestori a controllare che ogni aspetto della propria attività sia perfettamente a norma. In un panorama norma tivo sempre più rigoroso, non lasciare nulla al caso: rivolgiti ai professionisti per garantire la massima sicurezza ai tuoi clienti e proteggere il tuo busi  n ess da sanzioni o chiusure. Contattaci allo 0578738346 o scrivici a info@centrosicurezzaconsulenze.net
Autore: DE MICCO 23 gennaio 2026
🚜 Controlli in agricoltura: la tua azienda è davvero al sicuro? Le Prefetture di Siena e Grosseto hanno appena dato il via a una nuova task force interprovinciale . Il messaggio è chiaro: i controlli sulla manodopera e sulla sicurezza nelle aziende agricole saranno sempre più frequenti e rigorosi. Cosa rischia chi non è in regola? Non solo sanzioni pesanti, ma anche il blocco dell'attività. In un settore complesso come quello agricolo, la prevenzione non è un costo, ma uno scudo. 🔗 Leggi l'approfondimento sul sito del Ministero: Sicurezza nel lavoro agricolo - Focus Prefetture https://www.interno.gov.it/it/notizie/sicurezza-nel-lavoro-agricolo-interventi-coordinati-prefetture-siena-e-grosseto FACCIAMO UN CHECK RAPIDO (Interattivo) Rispondi mentalmente a queste 3 domande: Hai aggiornato il documento sulla messa a terra negli ultimi 2/5 anni? I tuoi addetti hanno i corsi antincendio (Livello 1 o 2) in corso di validità? Tutta la documentazione sulla sicurezza è pronta in caso di visita della task force? Se hai risposto "No" o "Non sono sicuro" a una di queste domande, sei a rischio sanzione. 🛡️ Centro Sicurezza Consulenze: al tuo fianco Noi non vendiamo solo carta, portiamo tranquillità . Aiutiamo le aziende agricole a: ✅ Regolarizzare la documentazione. ✅ Formare il personale in modo pratico. ✅ Evitare sanzioni e blocchi economici. Non aspettare il controllo, gioca d'anticipo! 📞 0578738346 chiamaci per un sopralluogo rapido. La tua serenità vale più di una multa.
Autore: DE MICCO 15 gennaio 2026
DL 159/2025 convertito in legge: le novità che contano davvero per le aziende Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato convertito in legge a fine dicembre 2025 ed è entrato immediatamente in vigore . Avendo già analizzato il provvedimento prima della conversione, torniamo ora sul tema per soffermarci su alcuni aspetti specifici che, pur senza stravolgere il contenuto del decreto, hanno un impatto operativo rilevante per le imprese . Molte modifiche sono di forma e coordina mento normativo, ma alcune disposizioni meritano particolare attenzione. Formazione nelle imprese turistico-ricettive (art. 1-bis) Con l’introduzione dell’art. 1-bis, viene chiarito che, per i lavoratori delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione e l’eventuale addestramento devono essere completati entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La norma introduce una maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto in settori caratterizzati da stagionalità e turnover elevato, consentendo alle aziende di pianificare la formazione nel primo mese di attività senza bloccare l’inserimento immediato del lavoratore. Subappalto sotto la lente degli ispettori (art. 3) L’art. 3 rafforza il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, stabilendo che l’attività di vigilanza sia prioritariamente rivolta ai datori di lavoro che operano in subappalto , sia nel settore pubblico che privato. Il messaggio è chiaro: le filiere degli appalti diventano un ambito di controllo privilegiato. Per le imprese coinvolte significa maggiore attenzione alla gestione documentale , al coordinamento della sicurezza e alla verifica dell’affidabilità dei soggetti terzi. Tessera di riconoscimento nei cantieri Per i cantieri è prevista l’introduzione di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale. Lo strumento punta a migliorare la tracciabilità delle presenze e la trasparenza nei luoghi di lavoro più esposti a irregolarità. L’operatività concreta dipenderà però dai decreti attuativi, ancora attesi, che dovranno chiarire modalità e tempistiche. Più ispettori, più controlli La legge autorizza un potenziamento degli organici ispettivi, con nuove assunzioni presso INL e Carabinieri per la tutela del lavoro. L’effetto atteso è un aumento dei controlli, più frequenti e più mirati, soprattutto nei settori a maggior rischio infortunistico. Art. 6: qualità più alta per la formazione L’art. 6 interviene sull’offerta formativa in materia di salute e sicurezza, prevedendo standard più elevati e competenze più qualificate per i soggetti formatori. I criteri saranno definiti a livello nazionale, con l’obiettivo di superare una formazione meramente formale e innalzare il livello reale di prevenzione. Per le aziende diventa fondamentale scegliere enti formatori conformi ai nuovi requisiti, per evitare contestazioni sulla validità dei percorsi svolti.  Conclusioni: Opportunità e criticità Il DL 159/2025, ora legge, rafforza l’approccio preventivo alla sicurezza sul lavoro e punta su controlli, formazione di qualità e responsabilizzazione delle filiere. Tuttavia, restano alcune criticità: l’attuazione pratica di alcune misure è rimandata a provvedimenti successivi; l’aumento dei controlli e degli obblighi organizzativi può pesare soprattutto sulle PMI; l’innalzamento degli standard formativi potrebbe comportare costi e minore disponibilità di offerta nel breve periodo. Nel complesso, più che una rivoluzione normativa, si tratta di un rafforzamento concreto dell’esistente, che richiede alle imprese maggiore attenzione, pianificazione e consapevolezza operativa. Centro Sicurezza Consulenze segue costantemente l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, traducendo le novità legislative in indicazioni chiare, pratiche e facilmente applicabili per le aziende.
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