Prodotti per la sanificazione: ecco gli effetti sulla vostra salute

Edoardo Pulcianese • 27 marzo 2021

La sanificazione degli ambienti di lavoro è un'operazione fondamentale per la prevenzione da Coronavirus: vediamo quali sono i prodotti efficaci e quali sono le conseguenze sulla nostra salute

Nella situazione in cui viviamo ormai da più di un anno è fondamentale avere sempre in mente le buone prassi di igiene: 

  1. mantenere il distanziamento sociale;
  2. indossare le mascherine protettive;
  3. igienizzarsi le mani e sanificare gli ambienti.


Queste "buone prassi" sono entrate così a fondo nella nostra routine che ad esempio,  anche quando vediamo un vecchio filmato o in tv o sulle piattaforme social, spesso osserviamo che questi principi non vengono rispettati, realizzando solo dopo che quelle immagini fanno parte ormai del passato.

Proprio il terzo punto, che riguarda la sanificazione degli ambienti, è una procedure di fondamentale importanza introdotta dal protocollo Covid ematao da Governo il 24/04/2020; ma queste procedure di sanificazione possono creare anche qualche pericolo per la nostra salute? Cerchiamo di scoprirlo insieme.


Quadro normativo

Sappiamo per certo che tutti i prodotti che acquistiamo sono sicuri, secondo le normative vigenti, nella fase di pulizia andranno utilizzati prodotti autorizzati secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) N.648/2004 sui detergenti per gli igienizzanti ambientali o dal Reg. (CE) N.1223/2009 sui prodotti cosmetici per gli igienizzanti per la cute


Diversamente, nel caso della disinfezione, i prodotti applicati ricadono nel contesto normativo del D.P.R. N.392/1998 sui Presidi Medico Chirurgici, insieme al Provvedimento del 5 febbraio 1999, o del Reg. (UE) N.528/2012 sui biocidi (noto come BPR, Biocidal Products Regulation) e il rapporto tra sanificazione, pulizia e disinfezione e a segnalare le varie normative collegate è un intervento presentato nella pubblicazione CLP-REACH.


Ne consegue che prodotti ad azione disinfettante che riportano in etichetta il termine sanificante si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi la cui immissione sul mercato deve rispondere ai requisiti del Reg. (UE) N.528/2012. In particolare, secondo la nota del Ministero (D.M. del 7 luglio 1997, n.274, che fornisce una definizione di cosa sia la sanificazione, o alla Nota del 22 febbraio 2019 del Ministero della Salute), la definizione ‘sanitizzante/sanificante’ andrebbe attribuita a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l'iter di valutazione, non possono vantare in etichetta l'efficacia disinfettante


I rischi delle sostanze utilizzate

Nei prodotti si segnalano tra i principi attivi contenuti nei prodotti per la disinfezione presenti sul mercato e maggiormente utilizzati, si trovano: 

• Alcoli: etanolo, propan-2-olo sono caratterizzati soprattutto dalla loro capacità intrinseca di esplicare effetti acuti a livello oculare e/o inalatorio, risultando al contempo altamente compatibili con i materiali metallici e su superfici dove altri prodotti non possono essere applicati per la disinfezione

• ipoclorito di sodio è molto tossico per l'ambiente acquatico (effetti acuti e a lungo termine)”. Si indica che “per contenere questi potenziali danni la disinfezione deve essere preceduta da un trattamento di pulizia delle superfici”.

• sali di ammonio quaternario (ampiamente presenti nei prodotti in commercio) analogamente all'ipoclorito di sodio, anche questi sali “esplicano il loro effetto tossico agendo sul sito di primo contatto attraverso un meccanismo di azione aspecifico determinando effetti locali, quali irritazione e/o corrosione, anziché sistemici. Pertanto, la valutazione del rischio è essenzialmente volta al controllo e alla gestione attraverso l'individuazione di opportune misure, quali l'adozione di DPI, la definizione di procedure e l'adozione di dispositivi che limitino l'eventuale insorgenza di effetti avversi”.



I rischi dei generatori “in situ”

Si formano a partire da precursori e tra i principi attivi più comuni generati in situ e utilizzati nei prodotti per la disinfezione e sanificazione delle superfici ci sono il cloro attivo e l'ozono.


• Riguardo al cloro attivo generato in situ la valutazione del rischio condotta in fase di approvazione del principio attivo ha evidenziato un rischio non accettabile dovuto all'inalazione da parte di utilizzatori professionali durante il trattamento di disinfezione di grandi superfici, se ne sconsiglia, quindi, lo sversamento diretto sulle superfici. Inoltre, la Circolare del Ministero della Salute N.17644 del 22 maggio 2020, considerata la capacità del cloro attivo di causare irritazione cutanea, suggerisce di limitare l'utilizzo al solo personale addestrato provvisto di guanti e di altri DPI.


• Il principio attivo biocida ozono generato in situ a partire da ossigeno è “attualmente in revisione e valutazione ai sensi del BPR” - Si ricorda che l'ozono esplica il suo effetto tossico “attraverso effetti a breve termine (prevalentemente reversibili) quali l'irritazione oculare e delle vie respiratorie superiori, oltre a sospetti effetti cardiovascolari.


Altre 2 tecniche molto valide ma pur sempre pericolose sono il trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d'onda e la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno:


• le radiazioni UV-C, comprese tra 180 nm e 280 nm, sono in grado di provocare gravi danni agli occhi e alla cute - l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato la radiazione UV nel Gruppo l come “agente cancerogeno certo per l'uomo”


• il perossido di idrogeno applicato mediante aerosol o vapore per la disinfezione delle superfici e degli ambienti “è un principio attivo approvato ai sensi del BPR. Il perossido di idrogeno vaporizzato si converte rapidamente in ossigeno e acqua determinando un basso impatto ambientale. Dal momento che il perossido di idrogeno è un liquido comburente, corrosivo per la cute e nocivo per ingestione e inalazione si raccomanda l'uso del metodo di applicazione ai soli operatori professionali.


In sintesi

Cosa dobbiamo valutare per procedere con queste procedure senza recare danno alla nostra salute e quella dei lavoratori?

  • consultare le SDS dei prodotti utilizzati;
  • consultare i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate;
  • indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) sempre idonei al tipo di lavorazione

Ricordiamo che per l'analisi e la gestione di qualsiasi attività lavorativa la nostra Azienda fornisce tutta l'assistenza necessaria per poter adempiere a pieno a quanto previsto dalla normativa vigente fornendo ai nostri Clienti il manuale di applicazione del protocollo antincontagio completo di modulistica, registri e cartellonistica.
Infine, sul nostro e-commerce, potete trovare tutti i prodotti e i dispositivi di protezione individuale per lavorare in sicurezza

Per info e costi potete contattarci all'indirizzo mail info@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamare il numero 0578/738346.

Autore: DE MICCO 24 luglio 2025
La presenza di agenti chimici pericolosi, cancerogeni o mutageni all’interno di un’azienda comporta obblighi stringenti in termini di prevenzione, tutela dei lavoratori e adempimenti documentali. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 disciplina nel dettaglio le misure da adottare per proteggere la salute di chi opera in ambienti potenzialmente a rischio. πŸ“ Quando si presenta il rischio chimico? Il rischio chimico si presenta ogni volta che in azienda vengono: Utilizzate, stoccate o smaltite sostanze chimiche pericolose Manipolati solventi, detergenti industriali, vernici, adesivi, pesticidi Generate emissioni o vapori tossici durante lavorazioni (saldatura, galvanizzazione, produzione chimica, ecc.) Effettuate attività di pulizia con agenti aggressivi senza adeguata protezione πŸ‘· Principali mansioni a rischio Alcune delle mansioni più esposte al rischio chimico includono: Operatori chimici e di laboratorio Addetti alla verniciatura e alla saldatura Tecnici di manutenzione industriale Lavoratori del settore cosmetico, farmaceutico e alimentare Personale addetto alla pulizia industriale Operatori sanitari e veterinari Addetti allo smaltimento di rifiuti pericolosi βœ… Cosa deve fare un’azienda? Le imprese che utilizzano o manipolano agenti chimici e cancerogeni devono: πŸ” Valutare i rischi specifici legati all’uso di queste sostanze. πŸ›‘οΈ Adottare misure di prevenzione e protezione , come adeguata ventilazione, DPI e contenimento. πŸ“š Formare e informare in modo chiaro e costante tutti i lavoratori esposti. 🩺 Attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria , con la supervisione di un medico competente. πŸ“„ Aggiornare regolarmente il DVR e il registro degli esposti (per agenti cancerogeni e mutageni). 🀝 Centro Sicurezza Consulenze: il partner ideale per la tua sicurezza Il nostro team è al tuo fianco per: βœ… Valutare i rischi derivanti dagli agenti chimici e cancerogeni. πŸ—‚οΈ Gestire il DVR e la documentazione obbligatoria in modo professionale. πŸ‘©‍βš•οΈ Attivare la sorveglianza sanitaria , con medici competenti qualificati. πŸ‘¨‍🏫 Formare il personale , secondo gli standard normativi aggiornati. ⚠️ Evita sanzioni e tutela i tuoi lavoratori Essere inadempienti rispetto a queste normative può comportare sanzioni amministrative e penali , oltre a compromettere seriamente la salute dei tuoi dipendenti. Agisci ora per essere in regola e migliorare il livello di sicurezza aziendale. πŸ“ž Richiedi subito una consulenza! Contattaci per una verifica della tua situazione aziendale: ti aiuteremo a capire cosa manca per essere in regola e ti guideremo passo dopo passo. πŸ“¬ info@centrosicurezzaconsulenze.net πŸ“ž 0578738346
Autore: DE MICCO 22 luglio 2025
Adeguarsi alla norma UNI EN 15635 è obbligatorio Se nella tua azienda utilizzi scaffalature Industriali metalliche , è fondamentale sapere che non sono semplici arredi, ma vere e proprie attrezzature di lavoro . Lo stabilisce la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), che in combinazione con la norma tecnica UNI EN 15635:2009 , impone obblighi precisi per l’utilizzo, la manutenzione e l’ispezione periodica delle scaffalature. πŸ‘‰ Un aspetto chiave della norma è la nomina obbligatoria del PRSES (Responsabile della Sicurezza delle Attrezzature di Stoccaggio), figura incaricata di vigilare sulla corretta gestione delle strutture. Scaffalature industriali vs classiche: cosa cambia davvero? Le scaffalature industriali sono progettate per carichi pesanti , usi professionali e rispettano norme di sicurezza specifiche . Sono robuste, modulari e adatte a magazzini e aziende. Le scaffalature classiche , invece, sono pensate per ambienti domestici o uffici , con una struttura più leggera e capacità di carico limitata.
Autore: DE MICCO 18 luglio 2025
Lavorare in spazi confinati è tra le attività più pericolose nel mondo del lavoro. Tunnel, serbatoi, silos, pozzi e condotte sono ambienti che presentano rischi gravi come carenza di ossigeno, presenza di gas tossici, incendi, esplosioni o difficoltà di evacuazione. È quindi fondamentale che le attività in questi ambienti siano svolte da personale formato, dotato di attrezzature idonee e conforme alla normativa vigente. Una svolta importante su questo fronte è arrivata con l’ Accordo Stato-Regioni del 18 aprile 2025 , che ha aggiornato profondamente i requisiti minimi per la formazione, addestramento e aggiornamento degli operatori che lavorano in spazi confinati o sospetti di inquinamento. l’Accordo Stato-Regioni Aprile 2025 In vigore dal 1° luglio 2025 , ha introdotto importanti novità, tra cui: πŸ“š 1. Formazione obbligatoria e modulare Il percorso formativo è articolato in moduli teorico-pratici , con una durata minima complessiva di 16 ore , divisa in: 8 ore di teoria (normativa, rischi specifici, DPI, procedure) 8 ore di pratica (addestramento in ambienti simulati, uso DPI di III categoria, gestione emergenze) πŸ” 2. Aggiornamento quinquennale È previsto un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 4 ore , obbligatorio anche per chi aveva completato la formazione prima del 2025. πŸ§ͺ 3. Verifica delle competenze Oltre alla frequenza, è richiesta la verifica dell’apprendimento con test scritti e simulazioni pratiche. Senza superamento della prova, il corso non è valido. 🏒 4. Requisiti dei soggetti formatori Solo enti accreditati, con istruttori qualificati e attrezzature certificate, possono erogare la formazione. È vietata l’autogestione o l’improvvisazione. ⚠️ Perché è fondamentale? Negli ultimi anni, numerosi incidenti mortali hanno coinvolto lavoratori in ambienti confinati. Le cause principali? Mancanza di formazione, errori procedurali e sottovalutazione del rischio. Il nuovo accordo mira a standardizzare e innalzare la qualità della formazione in tutta Italia, favorendo un approccio realmente preventivo. 🧰 Cosa deve fare un datore di lavoro oggi? Se nella tua azienda esistono attività che comportano l’accesso a spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, ecco i passi obbligatori: Valutare i rischi specifici Aggiornare il DVR includendo procedure e misure di emergenza Verificare la formazione del personale secondo l’Accordo 2025 Programmare gli aggiornamenti formativi Garantire la sorveglianza sanitaria e l’addestramento all’uso dei DPI πŸ“ Conclusioni L’ Accordo Stato-Regioni di aprile 2025 rappresenta un importante passo in avanti nella tutela di chi lavora in condizioni estreme. ο»Ώ La formazione non è più un semplice obbligo burocratico, ma uno strumento concreto di prevenzione, cultura della sicurezza e salvaguardia della vita . Chi lavora in spazi confinati non può improvvisare: deve essere formato, addestrato e consapevole . πŸ‘‰ Centro Sicurezza e Consulenze può affiancarti in tutto questo percorso: dalla valutazione dei rischi alla redazione del DVR, dall’organizzazione di corsi certificati alla gestione degli aggiornamenti formativi. πŸ“ž Richiedi oggi stesso una consulenza personalizzata : il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti a garantire sicurezza, conformità normativa e continuità operativa.
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