CORONAVIRUS: nuovo protocollo per le Aziende

Edoardo Pulcianese • 10 aprile 2021

In data 6 aprile 2021 il Governo e le Parti Sociali siglano il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza Covid negli ambienti di lavoro

Aprile dolce dormire? Magari! 

Sicuramente non per il nostro Governo che negli ultimi 14 mesi sforna leggi e decreti e ad un ritmo incalzante.

D’altra parte siamo ancora in emergenza sanitaria e alcuni effetti delle scelte prese antecedentemente si vedono solo con il passare del tempo.


Esattamente un anno fa entrava in vigore il Protocollo condiviso 14 Marzo 2020 e successivamente, il 24 Aprile 2020, l'aggiornamento di quest'ultimo tutt'oggi ancora in vigore. 

Nel nuovo protocollo del 6 aprile 2021, fortunatamente (oppure no?), non sono state introdotte modifiche sostanziali e quindi, anche le procedure che le Aziende sono obbigate a seguire da più di un anno non verranno stravolte, ma vediamo come vengono implementati alcuni punti dei 13 già in vigore.


• Ingresso in azienda (punto 2): viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 sarà possbile  solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.


• Pulizia e sanificazione in azienda (punto 3): si specifica che la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo; a tal proprosito si ricorda che gli unici prodotti ad oggi riconosciuti efficaci sono etanolo al 70%, ipoclorito di sodio 0,1% e perossito di idrogeno.


• Dispositivi di protezione individuale (punto 6): viene ribadito che sono considerati DPI anche le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.


• Organizzazione aziendale (punto 8): viene promosso il lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori (con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione).


• Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione (punto 10) è stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.


• Sorveglianza sanitaria/medico competente (punto 12): viene sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.


SCARICA SUBITO IL NUOVO PROTOCOLLO


Ricordiamo che per l'analisi e la gestione di qualsiasi attività lavorativa la nostra Azienda fornisce tutta l'assistenza necessaria per poter adempiere a pieno a quanto previsto dalla normativa vigente fornendo ai nostri Clienti anche il manuale di applicazione del nuovo protocollo antincontagio completo di modulistica, registri e cartellonistica.

Per info e costi potete contattarci all'indirizzo mail info@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamare il numero 0578/738346.

Autore: DE MICCO 24 luglio 2025
La presenza di agenti chimici pericolosi, cancerogeni o mutageni all’interno di un’azienda comporta obblighi stringenti in termini di prevenzione, tutela dei lavoratori e adempimenti documentali. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 disciplina nel dettaglio le misure da adottare per proteggere la salute di chi opera in ambienti potenzialmente a rischio. πŸ“ Quando si presenta il rischio chimico? Il rischio chimico si presenta ogni volta che in azienda vengono: Utilizzate, stoccate o smaltite sostanze chimiche pericolose Manipolati solventi, detergenti industriali, vernici, adesivi, pesticidi Generate emissioni o vapori tossici durante lavorazioni (saldatura, galvanizzazione, produzione chimica, ecc.) Effettuate attività di pulizia con agenti aggressivi senza adeguata protezione πŸ‘· Principali mansioni a rischio Alcune delle mansioni più esposte al rischio chimico includono: Operatori chimici e di laboratorio Addetti alla verniciatura e alla saldatura Tecnici di manutenzione industriale Lavoratori del settore cosmetico, farmaceutico e alimentare Personale addetto alla pulizia industriale Operatori sanitari e veterinari Addetti allo smaltimento di rifiuti pericolosi βœ… Cosa deve fare un’azienda? Le imprese che utilizzano o manipolano agenti chimici e cancerogeni devono: πŸ” Valutare i rischi specifici legati all’uso di queste sostanze. πŸ›‘οΈ Adottare misure di prevenzione e protezione , come adeguata ventilazione, DPI e contenimento. πŸ“š Formare e informare in modo chiaro e costante tutti i lavoratori esposti. 🩺 Attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria , con la supervisione di un medico competente. πŸ“„ Aggiornare regolarmente il DVR e il registro degli esposti (per agenti cancerogeni e mutageni). 🀝 Centro Sicurezza Consulenze: il partner ideale per la tua sicurezza Il nostro team è al tuo fianco per: βœ… Valutare i rischi derivanti dagli agenti chimici e cancerogeni. πŸ—‚οΈ Gestire il DVR e la documentazione obbligatoria in modo professionale. πŸ‘©‍βš•οΈ Attivare la sorveglianza sanitaria , con medici competenti qualificati. πŸ‘¨‍🏫 Formare il personale , secondo gli standard normativi aggiornati. ⚠️ Evita sanzioni e tutela i tuoi lavoratori Essere inadempienti rispetto a queste normative può comportare sanzioni amministrative e penali , oltre a compromettere seriamente la salute dei tuoi dipendenti. Agisci ora per essere in regola e migliorare il livello di sicurezza aziendale. πŸ“ž Richiedi subito una consulenza! Contattaci per una verifica della tua situazione aziendale: ti aiuteremo a capire cosa manca per essere in regola e ti guideremo passo dopo passo. πŸ“¬ info@centrosicurezzaconsulenze.net πŸ“ž 0578738346
Autore: DE MICCO 22 luglio 2025
Adeguarsi alla norma UNI EN 15635 è obbligatorio Se nella tua azienda utilizzi scaffalature Industriali metalliche , è fondamentale sapere che non sono semplici arredi, ma vere e proprie attrezzature di lavoro . Lo stabilisce la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), che in combinazione con la norma tecnica UNI EN 15635:2009 , impone obblighi precisi per l’utilizzo, la manutenzione e l’ispezione periodica delle scaffalature. πŸ‘‰ Un aspetto chiave della norma è la nomina obbligatoria del PRSES (Responsabile della Sicurezza delle Attrezzature di Stoccaggio), figura incaricata di vigilare sulla corretta gestione delle strutture. Scaffalature industriali vs classiche: cosa cambia davvero? Le scaffalature industriali sono progettate per carichi pesanti , usi professionali e rispettano norme di sicurezza specifiche . Sono robuste, modulari e adatte a magazzini e aziende. Le scaffalature classiche , invece, sono pensate per ambienti domestici o uffici , con una struttura più leggera e capacità di carico limitata.
Autore: DE MICCO 18 luglio 2025
Lavorare in spazi confinati è tra le attività più pericolose nel mondo del lavoro. Tunnel, serbatoi, silos, pozzi e condotte sono ambienti che presentano rischi gravi come carenza di ossigeno, presenza di gas tossici, incendi, esplosioni o difficoltà di evacuazione. È quindi fondamentale che le attività in questi ambienti siano svolte da personale formato, dotato di attrezzature idonee e conforme alla normativa vigente. Una svolta importante su questo fronte è arrivata con l’ Accordo Stato-Regioni del 18 aprile 2025 , che ha aggiornato profondamente i requisiti minimi per la formazione, addestramento e aggiornamento degli operatori che lavorano in spazi confinati o sospetti di inquinamento. l’Accordo Stato-Regioni Aprile 2025 In vigore dal 1° luglio 2025 , ha introdotto importanti novità, tra cui: πŸ“š 1. Formazione obbligatoria e modulare Il percorso formativo è articolato in moduli teorico-pratici , con una durata minima complessiva di 16 ore , divisa in: 8 ore di teoria (normativa, rischi specifici, DPI, procedure) 8 ore di pratica (addestramento in ambienti simulati, uso DPI di III categoria, gestione emergenze) πŸ” 2. Aggiornamento quinquennale È previsto un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 4 ore , obbligatorio anche per chi aveva completato la formazione prima del 2025. πŸ§ͺ 3. Verifica delle competenze Oltre alla frequenza, è richiesta la verifica dell’apprendimento con test scritti e simulazioni pratiche. Senza superamento della prova, il corso non è valido. 🏒 4. Requisiti dei soggetti formatori Solo enti accreditati, con istruttori qualificati e attrezzature certificate, possono erogare la formazione. È vietata l’autogestione o l’improvvisazione. ⚠️ Perché è fondamentale? Negli ultimi anni, numerosi incidenti mortali hanno coinvolto lavoratori in ambienti confinati. Le cause principali? Mancanza di formazione, errori procedurali e sottovalutazione del rischio. Il nuovo accordo mira a standardizzare e innalzare la qualità della formazione in tutta Italia, favorendo un approccio realmente preventivo. 🧰 Cosa deve fare un datore di lavoro oggi? Se nella tua azienda esistono attività che comportano l’accesso a spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, ecco i passi obbligatori: Valutare i rischi specifici Aggiornare il DVR includendo procedure e misure di emergenza Verificare la formazione del personale secondo l’Accordo 2025 Programmare gli aggiornamenti formativi Garantire la sorveglianza sanitaria e l’addestramento all’uso dei DPI πŸ“ Conclusioni L’ Accordo Stato-Regioni di aprile 2025 rappresenta un importante passo in avanti nella tutela di chi lavora in condizioni estreme. ο»Ώ La formazione non è più un semplice obbligo burocratico, ma uno strumento concreto di prevenzione, cultura della sicurezza e salvaguardia della vita . Chi lavora in spazi confinati non può improvvisare: deve essere formato, addestrato e consapevole . πŸ‘‰ Centro Sicurezza e Consulenze può affiancarti in tutto questo percorso: dalla valutazione dei rischi alla redazione del DVR, dall’organizzazione di corsi certificati alla gestione degli aggiornamenti formativi. πŸ“ž Richiedi oggi stesso una consulenza personalizzata : il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti a garantire sicurezza, conformità normativa e continuità operativa.
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