Aprile dolce dormire? Magari!
Sicuramente non per il nostro Governo che negli ultimi 14 mesi sforna leggi e decreti e ad un ritmo incalzante.
D’altra parte siamo ancora in emergenza sanitaria e alcuni effetti delle scelte prese antecedentemente si vedono solo con il passare del tempo.
Esattamente un anno fa entrava in vigore il Protocollo condiviso 14 Marzo 2020 e successivamente, il 24 Aprile 2020, l'aggiornamento di quest'ultimo tutt'oggi ancora in vigore.
Nel nuovo protocollo del 6 aprile 2021, fortunatamente (oppure no?), non sono state introdotte modifiche sostanziali e quindi, anche le procedure che le Aziende sono obbigate a seguire da più di un anno non verranno stravolte, ma vediamo come vengono implementati alcuni punti dei 13 già in vigore.
• Ingresso in azienda (punto 2): viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 sarà possbile solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
• Pulizia e sanificazione in azienda (punto 3): si specifica che la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo; a tal proprosito si ricorda che gli unici prodotti ad oggi riconosciuti efficaci sono etanolo al 70%, ipoclorito di sodio 0,1% e perossito di idrogeno.
• Dispositivi di protezione individuale (punto 6): viene ribadito che sono considerati DPI anche le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.
• Organizzazione aziendale (punto 8): viene promosso il lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori (con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione).
• Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione (punto 10) è stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
• Sorveglianza sanitaria/medico competente (punto 12): viene sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.
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Ricordiamo che per l'analisi e la gestione di qualsiasi attività lavorativa la nostra Azienda fornisce tutta l'assistenza necessaria per poter adempiere a pieno a quanto previsto dalla normativa vigente fornendo ai nostri Clienti anche il manuale di applicazione del nuovo protocollo antincontagio
completo di modulistica, registri e cartellonistica.
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