CORONAVIRUS: nuovo protocollo per le Aziende

Edoardo Pulcianese • 10 aprile 2021

In data 6 aprile 2021 il Governo e le Parti Sociali siglano il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza Covid negli ambienti di lavoro

Aprile dolce dormire? Magari! 

Sicuramente non per il nostro Governo che negli ultimi 14 mesi sforna leggi e decreti e ad un ritmo incalzante.

D’altra parte siamo ancora in emergenza sanitaria e alcuni effetti delle scelte prese antecedentemente si vedono solo con il passare del tempo.


Esattamente un anno fa entrava in vigore il Protocollo condiviso 14 Marzo 2020 e successivamente, il 24 Aprile 2020, l'aggiornamento di quest'ultimo tutt'oggi ancora in vigore. 

Nel nuovo protocollo del 6 aprile 2021, fortunatamente (oppure no?), non sono state introdotte modifiche sostanziali e quindi, anche le procedure che le Aziende sono obbigate a seguire da più di un anno non verranno stravolte, ma vediamo come vengono implementati alcuni punti dei 13 già in vigore.


• Ingresso in azienda (punto 2): viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 sarà possbile  solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.


• Pulizia e sanificazione in azienda (punto 3): si specifica che la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo; a tal proprosito si ricorda che gli unici prodotti ad oggi riconosciuti efficaci sono etanolo al 70%, ipoclorito di sodio 0,1% e perossito di idrogeno.


• Dispositivi di protezione individuale (punto 6): viene ribadito che sono considerati DPI anche le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.


• Organizzazione aziendale (punto 8): viene promosso il lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori (con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione).


• Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione (punto 10) è stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.


• Sorveglianza sanitaria/medico competente (punto 12): viene sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.


SCARICA SUBITO IL NUOVO PROTOCOLLO


Ricordiamo che per l'analisi e la gestione di qualsiasi attività lavorativa la nostra Azienda fornisce tutta l'assistenza necessaria per poter adempiere a pieno a quanto previsto dalla normativa vigente fornendo ai nostri Clienti anche il manuale di applicazione del nuovo protocollo antincontagio completo di modulistica, registri e cartellonistica.

Per info e costi potete contattarci all'indirizzo mail info@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamare il numero 0578/738346.

Autore: DE MICCO 6 giugno 2025
Valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi
Autore: DE MICCO 25 maggio 2025
L' accordo Stato-Regioni 2025: Tutto quello che devi sapere sulla nuova formazione per la sicurezza sul lavoro L’ Accordo Stato-Regioni rappresenta da anni un pilastro fondamentale per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Questo strumento normativo, in costante aggiornamento, ha l’obiettivo di garantire elevati standard formativi per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro. Nel 2025, l'Accordo è stato aggiornato con nuove disposizioni che rafforzano l'efficacia dei percorsi formativi e impongono obblighi più rigorosi. In questo articolo scoprirai cos’è l’Accordo Stato-Regioni, quali sono le novità introdotte quest’anno e cosa cambia per aziende e lavoratori. βœ… Cos'è l’Accordo Stato-Regioni? L’Accordo Stato-Regioni è un'intesa tra lo Stato e le Regioni che definisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si applica a tutte le figure aziendali e rappresenta un riferimento obbligatorio per la conformità normativa. πŸ”” Novità 2025: Approvato il nuovo Accordo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il 17 aprile 2025 , la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo, che introduce importanti aggiornamenti ai percorsi formativi. L’obiettivo? Rendere la formazione più omogenea, rigorosa ed efficace , con un approccio orientato alla prevenzione reale. L'accordo è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 maggio 2025. 🎯 Obblighi per i Datori di Lavoro Una delle principali novità riguarda i datori di lavoro , per i quali è ora previsto un obbligo formativo generalizzato , anche se non ricoprono il ruolo di RSPP. Durata : 16 ore, suddivise in moduli giuridici e organizzativi. Settore Edile : Modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore obbligatorio per chi opera nel comparto edilizio. πŸ§‘‍🏫 Requisiti più severi per i Formatori Esperienza documentata : I formatori dovranno dimostrare esperienza professionale e didattica. Aggiornamento continuo : Obbligatorio per mantenere la qualifica. πŸ’» Modalità di erogazione: Flessibilità e qualità Videoconferenza sincrona : Equivalente alla formazione in presenza (esclusi i moduli pratici). E-learning : Ammesso solo per i moduli base e di aggiornamento, non valido per la formazione dei preposti. πŸ“š Nuovi percorsi formativi FiguraDurata formazioneNote Lavoratori 4 ore (generale) + 4/8/12 ore (specifica)In base al rischio Dirigenti 12 ore + 6 ore (modulo cantieri) Preposti 12 oreAggiornamento ogni 2 anni (min. 6 ore) πŸ”„ Aggiornamenti periodici obbligatori Frequenza : Ogni 5 anni per lavoratori, dirigenti e datori di lavoro. Ogni 2 anni per i preposti. Durata : Almeno 6 ore , anche in assenza di cambi di mansione. ℹ️ Hai bisogno di assistenza? Per ulteriori chiarimenti o per organizzare i corsi di formazione nella tua azienda, contattaci: πŸ“ž 0578 738346 πŸ“§ info@centrosicurezzaconsulenze.net Il nostro team è a tua completa disposizione. πŸ” Formati oggi, proteggi il tuo domani. La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo normativo, ma un dovere morale. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, hai gli strumenti per fare la differenza. Non restare indietro: aggiornati, forma il tuo personale e investi in sicurezza.
Autore: DE MICCO 29 aprile 2025
Milleproroghe 2024: proroga al 2027 per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici
Mostra altri