Condomini: prorogato il DM 25/01/2019

Gianluca De Micco • 6 marzo 2021

Prorogati i termini di adeguamento previsti dal DM 25/01/2019 per gli edifici di civile abitazione

Come ormai noto, il DM 25/01/2019, imponeva determinati adeguamenti antincendio per gli edifici di civile abitazione suddividendoli in base alla loro altezza. Il decreto interessa edifici con altezza pari o superiore ai 12 metri (altezza antincendio).

Gli adempimenti sono molteplici: istruzioni per i condomini, cartelli di avvertimento, sistema di gesione antincendio SGA fino ad arrivare, per quelli con altezze più importanti, all'installazione di impianti di protezione attiva.

All'uscita del decreto, i termini indicati entro i quali era necessario adeguare gi edifici, erano il 06/05/2021 per quelli soggetti ad installazione di impianti di allarme mentre era indicato al 06/05/2020 il termine per tutti gli altri edifici.

A seguito dell'emergenza Covid queste scadenze sono state prorogate con l'emanzione della legge n. 126 del 13/10/2020 che rinvia di 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza il termine per gli adempimenti e gli adeguamenti antincendio previsti dal DM 25/01/2019.

Quindi qual'è la scadenza definitiva?

Al momento, la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, indica la fine dello stato di emergenza al 30/04/2021 e di conseguenza la proroga per l'adeguamento dei condomini slitta al 30/10/2021.


Ricordiamo che per l'analisi e l'adeguamento degli edifici di qualsisi altezza la nostra Azienda fornisce tutta l'assistenza necessaria agli amminitratori per poter adempiere a pieno a quanto previsto dal DM 25/01/2019.
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Autore: DE MICCO 28 gennaio 2026
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Autore: DE MICCO 23 gennaio 2026
🚜 Controlli in agricoltura: la tua azienda è davvero al sicuro? Le Prefetture di Siena e Grosseto hanno appena dato il via a una nuova task force interprovinciale . Il messaggio è chiaro: i controlli sulla manodopera e sulla sicurezza nelle aziende agricole saranno sempre più frequenti e rigorosi. Cosa rischia chi non è in regola? Non solo sanzioni pesanti, ma anche il blocco dell'attività. In un settore complesso come quello agricolo, la prevenzione non è un costo, ma uno scudo. 🔗 Leggi l'approfondimento sul sito del Ministero: Sicurezza nel lavoro agricolo - Focus Prefetture https://www.interno.gov.it/it/notizie/sicurezza-nel-lavoro-agricolo-interventi-coordinati-prefetture-siena-e-grosseto FACCIAMO UN CHECK RAPIDO (Interattivo) Rispondi mentalmente a queste 3 domande: Hai aggiornato il documento sulla messa a terra negli ultimi 2/5 anni? I tuoi addetti hanno i corsi antincendio (Livello 1 o 2) in corso di validità? Tutta la documentazione sulla sicurezza è pronta in caso di visita della task force? Se hai risposto "No" o "Non sono sicuro" a una di queste domande, sei a rischio sanzione. 🛡️ Centro Sicurezza Consulenze: al tuo fianco Noi non vendiamo solo carta, portiamo tranquillità . Aiutiamo le aziende agricole a: ✅ Regolarizzare la documentazione. ✅ Formare il personale in modo pratico. ✅ Evitare sanzioni e blocchi economici. Non aspettare il controllo, gioca d'anticipo! 📞 0578738346 chiamaci per un sopralluogo rapido. La tua serenità vale più di una multa.
Autore: DE MICCO 15 gennaio 2026
DL 159/2025 convertito in legge: le novità che contano davvero per le aziende Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato convertito in legge a fine dicembre 2025 ed è entrato immediatamente in vigore . Avendo già analizzato il provvedimento prima della conversione, torniamo ora sul tema per soffermarci su alcuni aspetti specifici che, pur senza stravolgere il contenuto del decreto, hanno un impatto operativo rilevante per le imprese . Molte modifiche sono di forma e coordina mento normativo, ma alcune disposizioni meritano particolare attenzione. Formazione nelle imprese turistico-ricettive (art. 1-bis) Con l’introduzione dell’art. 1-bis, viene chiarito che, per i lavoratori delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione e l’eventuale addestramento devono essere completati entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La norma introduce una maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto in settori caratterizzati da stagionalità e turnover elevato, consentendo alle aziende di pianificare la formazione nel primo mese di attività senza bloccare l’inserimento immediato del lavoratore. Subappalto sotto la lente degli ispettori (art. 3) L’art. 3 rafforza il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, stabilendo che l’attività di vigilanza sia prioritariamente rivolta ai datori di lavoro che operano in subappalto , sia nel settore pubblico che privato. Il messaggio è chiaro: le filiere degli appalti diventano un ambito di controllo privilegiato. Per le imprese coinvolte significa maggiore attenzione alla gestione documentale , al coordinamento della sicurezza e alla verifica dell’affidabilità dei soggetti terzi. Tessera di riconoscimento nei cantieri Per i cantieri è prevista l’introduzione di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale. Lo strumento punta a migliorare la tracciabilità delle presenze e la trasparenza nei luoghi di lavoro più esposti a irregolarità. L’operatività concreta dipenderà però dai decreti attuativi, ancora attesi, che dovranno chiarire modalità e tempistiche. Più ispettori, più controlli La legge autorizza un potenziamento degli organici ispettivi, con nuove assunzioni presso INL e Carabinieri per la tutela del lavoro. L’effetto atteso è un aumento dei controlli, più frequenti e più mirati, soprattutto nei settori a maggior rischio infortunistico. Art. 6: qualità più alta per la formazione L’art. 6 interviene sull’offerta formativa in materia di salute e sicurezza, prevedendo standard più elevati e competenze più qualificate per i soggetti formatori. I criteri saranno definiti a livello nazionale, con l’obiettivo di superare una formazione meramente formale e innalzare il livello reale di prevenzione. Per le aziende diventa fondamentale scegliere enti formatori conformi ai nuovi requisiti, per evitare contestazioni sulla validità dei percorsi svolti.  Conclusioni: Opportunità e criticità Il DL 159/2025, ora legge, rafforza l’approccio preventivo alla sicurezza sul lavoro e punta su controlli, formazione di qualità e responsabilizzazione delle filiere. Tuttavia, restano alcune criticità: l’attuazione pratica di alcune misure è rimandata a provvedimenti successivi; l’aumento dei controlli e degli obblighi organizzativi può pesare soprattutto sulle PMI; l’innalzamento degli standard formativi potrebbe comportare costi e minore disponibilità di offerta nel breve periodo. Nel complesso, più che una rivoluzione normativa, si tratta di un rafforzamento concreto dell’esistente, che richiede alle imprese maggiore attenzione, pianificazione e consapevolezza operativa. Centro Sicurezza Consulenze segue costantemente l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, traducendo le novità legislative in indicazioni chiare, pratiche e facilmente applicabili per le aziende.
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