CORONAVIRUS: ultimi aggiornamenti

Gianluca De Micco • 13 marzo 2021

Decreto Legge 13 marzo 2020

Tante norme, tanti obblighi e continui aggiornamenti: a che punto siamo arrivati?

Non è così semplice rispondere a questa domanda in quanto, come ben saprete, questa pandemia ci ha fatto "scoprire" i DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che, con cadenza più o meno mensile, ci stanno fornendo indicazioni su come comportarci.

Purtroppo ai DPCM, già di per se abbastanza contorti e concatenati (in tipico stile "all'italiana"), si aggiungono Decreti Legge per intervenire nel periodo di validità del DPCM perchè gli indici di rischio, nel frattempo, sono cambiati (di solito in peggio).

Premesso ciò, cercando di individuare un punto di partenza, abbiamo attualmente in vigore il DPCM 2 Marzo 2021 . Questo decreto sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate:

ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Bene, avete ben chiaro cosa è possibile fare dal 6 marzo al 6 aprile? Ok, però non basta perchè in data 12 marzo il Governo Draghi ha approvato il Decreto legge 13 marzo 2021 e quindi cosa cambia? Vediamo di riassumere riportando il contenuto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 7 .

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.


Ricordiamo che per l'analisi e la gestione di qualsiasi attività lavorativa la nostra Azienda fornisce tutta l'assistenza necessaria per poter adempiere a pieno a quanto previsto dalla normativa vigente fornendo ai nostri Clienti il manuale di applicazione del protocollo antincontagio completo di modulistica, registri e cartellonistica.

Per info e costi potete contattarci all'indirizzo mail info@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamare il numero 0578/738346.

Autore: DE MICCO 24 luglio 2025
La presenza di agenti chimici pericolosi, cancerogeni o mutageni all’interno di un’azienda comporta obblighi stringenti in termini di prevenzione, tutela dei lavoratori e adempimenti documentali. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 disciplina nel dettaglio le misure da adottare per proteggere la salute di chi opera in ambienti potenzialmente a rischio. 📍 Quando si presenta il rischio chimico? Il rischio chimico si presenta ogni volta che in azienda vengono: Utilizzate, stoccate o smaltite sostanze chimiche pericolose Manipolati solventi, detergenti industriali, vernici, adesivi, pesticidi Generate emissioni o vapori tossici durante lavorazioni (saldatura, galvanizzazione, produzione chimica, ecc.) Effettuate attività di pulizia con agenti aggressivi senza adeguata protezione 👷 Principali mansioni a rischio Alcune delle mansioni più esposte al rischio chimico includono: Operatori chimici e di laboratorio Addetti alla verniciatura e alla saldatura Tecnici di manutenzione industriale Lavoratori del settore cosmetico, farmaceutico e alimentare Personale addetto alla pulizia industriale Operatori sanitari e veterinari Addetti allo smaltimento di rifiuti pericolosi ✅ Cosa deve fare un’azienda? Le imprese che utilizzano o manipolano agenti chimici e cancerogeni devono: 🔍 Valutare i rischi specifici legati all’uso di queste sostanze. 🛡️ Adottare misure di prevenzione e protezione , come adeguata ventilazione, DPI e contenimento. 📚 Formare e informare in modo chiaro e costante tutti i lavoratori esposti. 🩺 Attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria , con la supervisione di un medico competente. 📄 Aggiornare regolarmente il DVR e il registro degli esposti (per agenti cancerogeni e mutageni). 🤝 Centro Sicurezza Consulenze: il partner ideale per la tua sicurezza Il nostro team è al tuo fianco per: ✅ Valutare i rischi derivanti dagli agenti chimici e cancerogeni. 🗂️ Gestire il DVR e la documentazione obbligatoria in modo professionale. 👩‍⚕️ Attivare la sorveglianza sanitaria , con medici competenti qualificati. 👨‍🏫 Formare il personale , secondo gli standard normativi aggiornati. ⚠️ Evita sanzioni e tutela i tuoi lavoratori Essere inadempienti rispetto a queste normative può comportare sanzioni amministrative e penali , oltre a compromettere seriamente la salute dei tuoi dipendenti. Agisci ora per essere in regola e migliorare il livello di sicurezza aziendale. 📞 Richiedi subito una consulenza! Contattaci per una verifica della tua situazione aziendale: ti aiuteremo a capire cosa manca per essere in regola e ti guideremo passo dopo passo. 📬 info@centrosicurezzaconsulenze.net 📞 0578738346
Autore: DE MICCO 22 luglio 2025
Adeguarsi alla norma UNI EN 15635 è obbligatorio Se nella tua azienda utilizzi scaffalature Industriali metalliche , è fondamentale sapere che non sono semplici arredi, ma vere e proprie attrezzature di lavoro . Lo stabilisce la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), che in combinazione con la norma tecnica UNI EN 15635:2009 , impone obblighi precisi per l’utilizzo, la manutenzione e l’ispezione periodica delle scaffalature. 👉 Un aspetto chiave della norma è la nomina obbligatoria del PRSES (Responsabile della Sicurezza delle Attrezzature di Stoccaggio), figura incaricata di vigilare sulla corretta gestione delle strutture. Scaffalature industriali vs classiche: cosa cambia davvero? Le scaffalature industriali sono progettate per carichi pesanti , usi professionali e rispettano norme di sicurezza specifiche . Sono robuste, modulari e adatte a magazzini e aziende. Le scaffalature classiche , invece, sono pensate per ambienti domestici o uffici , con una struttura più leggera e capacità di carico limitata.
Autore: DE MICCO 18 luglio 2025
Lavorare in spazi confinati è tra le attività più pericolose nel mondo del lavoro. Tunnel, serbatoi, silos, pozzi e condotte sono ambienti che presentano rischi gravi come carenza di ossigeno, presenza di gas tossici, incendi, esplosioni o difficoltà di evacuazione. È quindi fondamentale che le attività in questi ambienti siano svolte da personale formato, dotato di attrezzature idonee e conforme alla normativa vigente. Una svolta importante su questo fronte è arrivata con l’ Accordo Stato-Regioni del 18 aprile 2025 , che ha aggiornato profondamente i requisiti minimi per la formazione, addestramento e aggiornamento degli operatori che lavorano in spazi confinati o sospetti di inquinamento. l’Accordo Stato-Regioni Aprile 2025 In vigore dal 1° luglio 2025 , ha introdotto importanti novità, tra cui: 📚 1. Formazione obbligatoria e modulare Il percorso formativo è articolato in moduli teorico-pratici , con una durata minima complessiva di 16 ore , divisa in: 8 ore di teoria (normativa, rischi specifici, DPI, procedure) 8 ore di pratica (addestramento in ambienti simulati, uso DPI di III categoria, gestione emergenze) 🔁 2. Aggiornamento quinquennale È previsto un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 4 ore , obbligatorio anche per chi aveva completato la formazione prima del 2025. 🧪 3. Verifica delle competenze Oltre alla frequenza, è richiesta la verifica dell’apprendimento con test scritti e simulazioni pratiche. Senza superamento della prova, il corso non è valido. 🏢 4. Requisiti dei soggetti formatori Solo enti accreditati, con istruttori qualificati e attrezzature certificate, possono erogare la formazione. È vietata l’autogestione o l’improvvisazione. ⚠️ Perché è fondamentale? Negli ultimi anni, numerosi incidenti mortali hanno coinvolto lavoratori in ambienti confinati. Le cause principali? Mancanza di formazione, errori procedurali e sottovalutazione del rischio. Il nuovo accordo mira a standardizzare e innalzare la qualità della formazione in tutta Italia, favorendo un approccio realmente preventivo. 🧰 Cosa deve fare un datore di lavoro oggi? Se nella tua azienda esistono attività che comportano l’accesso a spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, ecco i passi obbligatori: Valutare i rischi specifici Aggiornare il DVR includendo procedure e misure di emergenza Verificare la formazione del personale secondo l’Accordo 2025 Programmare gli aggiornamenti formativi Garantire la sorveglianza sanitaria e l’addestramento all’uso dei DPI 📝 Conclusioni L’ Accordo Stato-Regioni di aprile 2025 rappresenta un importante passo in avanti nella tutela di chi lavora in condizioni estreme.  La formazione non è più un semplice obbligo burocratico, ma uno strumento concreto di prevenzione, cultura della sicurezza e salvaguardia della vita . Chi lavora in spazi confinati non può improvvisare: deve essere formato, addestrato e consapevole . 👉 Centro Sicurezza e Consulenze può affiancarti in tutto questo percorso: dalla valutazione dei rischi alla redazione del DVR, dall’organizzazione di corsi certificati alla gestione degli aggiornamenti formativi. 📞 Richiedi oggi stesso una consulenza personalizzata : il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti a garantire sicurezza, conformità normativa e continuità operativa.
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