CORONAVIRUS: ultimi aggiornamenti

Gianluca De Micco • 13 marzo 2021

Decreto Legge 13 marzo 2020

Tante norme, tanti obblighi e continui aggiornamenti: a che punto siamo arrivati?

Non è così semplice rispondere a questa domanda in quanto, come ben saprete, questa pandemia ci ha fatto "scoprire" i DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che, con cadenza più o meno mensile, ci stanno fornendo indicazioni su come comportarci.

Purtroppo ai DPCM, già di per se abbastanza contorti e concatenati (in tipico stile "all'italiana"), si aggiungono Decreti Legge per intervenire nel periodo di validità del DPCM perchè gli indici di rischio, nel frattempo, sono cambiati (di solito in peggio).

Premesso ciò, cercando di individuare un punto di partenza, abbiamo attualmente in vigore il DPCM 2 Marzo 2021 . Questo decreto sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate:

ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Bene, avete ben chiaro cosa è possibile fare dal 6 marzo al 6 aprile? Ok, però non basta perchè in data 12 marzo il Governo Draghi ha approvato il Decreto legge 13 marzo 2021 e quindi cosa cambia? Vediamo di riassumere riportando il contenuto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 7 .

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.


Ricordiamo che per l'analisi e la gestione di qualsiasi attività lavorativa la nostra Azienda fornisce tutta l'assistenza necessaria per poter adempiere a pieno a quanto previsto dalla normativa vigente fornendo ai nostri Clienti il manuale di applicazione del protocollo antincontagio completo di modulistica, registri e cartellonistica.

Per info e costi potete contattarci all'indirizzo mail info@centrosicurezzaconsulenze.net o chiamare il numero 0578/738346.

Autore: DE MICCO 3 dicembre 2025
È con grande orgoglio – e con un’emozione difficile da spiegare – che vi annuncio l’uscita di IMPRENDITORI CHE OSANO, il libro di cui sono co-autrice insieme ad altri 76 imprenditori della community OSA. Quest’anno abbiamo unito le nostre storie per raccontare cosa significa davvero fare impresa oggi: saper cambiare, crescere, cadere e ricominciare, senza mai smettere di formarsi e di vedere opportunità dove molti vedono solo rischi. Per me questo progetto è speciale, perché non racconta solo la mia visione professionale… parla di me e di mio marito, del percorso che condividiamo ogni giorno, delle scelte che abbiamo fatto, del coraggio che serve per proteggere ciò che conta davvero nella vita e nel lavoro. Nel mio capitolo, “Proteggi la vita, non solo il bilancio”, racconto proprio questo: che dietro ogni impresa ci sono persone, legami, responsabilità e valori che non si possono misurare solo con un foglio Excel. E la bellezza di questo progetto va oltre il racconto: l’intero ricavato sarà destinato a Onlus Mariana, per sostenere l’istruzione dei bambini nel mondo. Un grazie speciale a Mirco Gasparotto, Denise Cumella e al team Libri d’Impresa per aver dato voce a un viaggio che, ancora una volta, mi ha ricordato la forza della condivisione. 📘 Il libro è disponibile da oggi su Amazon e nelle principali librerie online. (https://sl1nk.com/Th6Ve) Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e a chi vorrà leggere un frammento autentico della nostra storia. Buona lettura! ✨
Autore: DE MICCO 28 novembre 2025
Novità dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159: cosa cambia per la sicurezza sul lavoro Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 – “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” – è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come previsto dalla procedura legislativa, il testo dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni : fino ad allora è in vigore, ma potrà subire modifiche o integrazioni durante l'iter parlamentare. In questo articolo proponiamo una sintesi delle principali novità introdotte dal decreto, con particolare attenzione a: obblighi dei datori di lavoro utilizzo dei DPI misure di prevenzione incentivi per le aziende virtuose criticità rilevate 🔹 DPI e gestione della sicurezza: cosa cambia Il Decreto introduce modifiche al D.Lgs. 81/2008 . L’articolo 5 interviene sui temi della prevenzione e formazione, modificando il contenuto dell’art. 77, comma 4, e chiarendo l’obbligo del datore di lavoro di garantire non solo l’efficienza , ma anche l’igiene dei DPI . ➤ Indumenti da lavoro come DPI La novità riguarda gli indumenti da lavoro che assumono funzione di DPI: anche per essi valgono le stesse regole di manutenzione , pulizia e conservazione . Modifiche all’art. 115 del Testo Unico L’articolo viene completamente sostituito e ribadisce la priorità delle protezioni collettive rispetto a quelle individuali, definendo più chiaramente le tipologie di sistemi anticaduta. Il nuovo art. 115 stabilisce: priorità ai sistemi di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza) qualora non applicabili → uso di sistemi di protezione individuale: sistemi di trattenuta sistemi di posizionamento accesso e posizionamento mediante funi sistemi di arresto caduta La norma chiarisce anche la gerarchia di utilizzo e ribadisce l’obbligo di garantire ancoraggi sicuri . Formazione, tutela dei lavoratori e nuove misure operative Il decreto introduce misure per rafforzare la cultura della sicurezza, con maggiore attenzione alla formazione e alla prevenzione interna. Formazione RLS L’obbligo di aggiornamento periodico si estende anche alle imprese con meno di 15 dipendenti , uniformando competenze e responsabilità. Tutela studenti Nei percorsi scuola-lavoro: ampliata la copertura INAIL, includendo gli infortuni nel tragitto casa-attività introdotta una borsa di studio dedicata ai casi di perdita familiare legata a incidenti sul lavoro Near Miss Per le imprese con oltre 15 dipendenti viene promossa la raccolta e gestione dei mancati infortuni , trasformandoli in indicatori di prevenzione. Nuove visite mediche Nei contesti ad alto rischio è possibile richiedere, con adeguata motivazione, visite mediche aggiuntive in caso di sospetto consumo di alcool o stupefacenti. Una parte delle risorse derivanti dalle sanzioni sarà destinata a: potenziamento dei servizi territoriali attività ispettive formazione istituzionale Lista di Conformità INL: verso imprese più trasparenti e responsabili Il Decreto rafforza il ruolo della Lista di Conformità INL , che raccoglie le imprese pienamente conformi alla normativa dopo i controlli ispettivi. L’inserimento è volontario e prevede il rilascio di un attestato ufficiale, utile per dimostrare affidabilità verso clienti, appaltatori e PA. Controlli prioritari L’INL concentrerà le verifiche soprattutto sulle imprese che operano in appalto e subappalto , contesti a maggiore rischio. Vantaggi dell’attestazione maggiore credibilità sul mercato minore probabilità di controlli ripetitivi possibile accesso privilegiato a incentivi e bandi La Lista diventa così uno strumento premiale che valorizza le imprese virtuose e diffonde una cultura della sicurezza più solida e trasparente. Altre misure introdotte Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL potrà revisionare aliquote e contributi premiando le imprese con basso tasso di infortuni . Solo le aziende senza sanzioni o condanne negli ultimi tre anni potranno accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità . Introduzione di badge digitale di cantiere e patente a crediti . Potenziamento del personale ispettivo INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro . Punti critici segnalati Ambiti di attività “ad alto rischio” non ancora chiariti Serve un decreto attuativo entro 60 giorni; fino ad allora resta incertezza su quali settori dovranno adeguarsi a obblighi più stringenti. Finanziamenti e risorse non ancora definiti Sono previste risorse per formazione e cultura della sicurezza, ma non sono ancora chiari importi, modalità e tempistiche , creando difficoltà operative per chi vuole adeguarsi subito. Edilizia scolastica: mancanza di coerenza Nonostante l’ampliamento delle tutele INAIL per gli studenti, manca un piano concreto sulla sicurezza degli edifici scolastici , creando potenziali contraddizioni. Oneri amministrativi elevati Nuovi strumenti informatici (fascicolo elettronico, badge, patente a crediti) richiedono investimenti significativi, specie per le PMI , in assenza di linee guida dettagliate. Poca attenzione ai profili strutturali delle aziende Il decreto si concentra su controlli e formazione, ma poco su innovazione organizzativa, welfare aziendale, partecipazione dei lavoratori e sostenibilità a lungo termine dei sistemi di prevenzione. …In attesa della conversione in legge… Il quadro normativo è ancora in evoluzione. Solo dopo la conversione sarà disponibile un testo definitivo . Nel frattempo, per le aziende è fondamentale: monitorare gli aggiornamenti adeguarsi agli obblighi già operativi considerare la sicurezza come investimento , non solo adempimento Affidati ai professionisti Per restare aggiornati e gestire correttamente gli obblighi previsti, affidati a professionisti specializzati: il Centro Sicurezza Consulenze è al tuo fianco per prevenzione, formazione e gestione della sicurezza aziendale.
Autore: DE MICCO 14 novembre 2025
Guida interattiva per capire rischi, procedure e sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Lavorare in spazi confinati significa operare in luoghi dove l’accesso è limitato, la ventilazione può essere insufficiente e possono esserci rischi gravi come carenza di ossigeno, presenza di gas tossici, incendi o difficoltà di evacuazione. Da queste condizioni deriva una domanda fondamentale: 👉 Sai davvero come agire in caso di emergenza? 👉 Conosci i rischi e le procedure che ti proteggono quando entri in uno spazio confinato? In questo blog interattivo ti guidiamo passo passo. 🔍 Che cosa sono gli spazi confinati o sospetti di inquinamento? vasche, serbatoi, silos; camere tecniche elettriche o idrauliche; depuratori, collettori fognari; vani interrati con scarsa ventilazione; qualsiasi ambiente dove può crearsi un’atmosfera pericolosa. Questi luoghi possono essere utilizzati in: attività ordinarie, interventi di manutenzione, situazioni straordinarie. Quali rischi puoi trovare all’interno di uno spazio confinato? 🔸 Atmosfera pericolosa rischio di asfissia (mancanza di ossigeno); gas tossici (H₂S, CO, vapori pericolosi); rischio di esplosione (gas infiammabili, polveri). 🔸 Rischi fisici cadute in profondità, ustioni o congelamento, elettrocuzione, rumore elevato, microclima sfavorevole (umidità, temperature estreme). 🔸 Rischi organizzativi e cognitivi mancanza di formazione, sottovalutazione del rischio, scarsa pianificazione. 🔸 Rischi in caso di emergenza difficoltà nell’evacuazione, assenza di comunicazione, problemi nel recupero del lavoratore. Come si deve intervenire in caso di emergenza? la persona esterna NON deve entrare nello spazio confinato , a meno che: non abbia DPI specifici (imbracatura, autorespiratore), non sia assistita da un secondo operatore, non sia formata per il soccorso. Le procedure corrette prevedono: Allertamento immediato dei soccorsi. Uso di funi, verricelli, treppiedi per recupero dall’esterno. Mantenimento della comunicazione continua . Verifica dell’assenza di gas o atmosfera pericolosa. Interruzione di impianti, energia e fonti di innesco. Quali DPI devono essere utilizzati? Casco di protezione Occhiali o visiera Guanti EN 388 contro rischi chimici/biologici Scarpe S3 (o S5 in ambienti allagati) Tuta impermeabile Maschera con filtri Imbracatura con fune collegata a treppiede o argano Autorespiratore Composizione della Squadra per Lavori in Spazi Confinati Per svolgere attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è obbligatorio operare almeno in due persone , garantendo sempre che un lavoratore operi all’interno e un lavoratore vigili all’esterno . Le figure possono coincidere tra loro, ma l’operatore interno e quello esterno devono essere sempre distinti . La squadra deve comprendere le seguenti figure, anche cumulabili se adeguatamente formate: Preposto: coordina e supervisiona le attività, verifica le condizioni di sicurezza e autorizza l’ingresso. Può anche svolgere il ruolo di addetto esterno/sorvegliante. Addetto alla gestione delle emergenze: presidia le attrezzature di soccorso, attiva i soccorsi e collabora al recupero; può coincidere con il preposto o con l’attendente esterno. Lavoratore entrante: l’operatore che accede fisicamente allo spazio confinato, mantenendo comunicazione costante con l’esterno e utilizzando i DPI previsti. Lavoratore attendente (sorvegliante esterno): presidia l’accesso, monitora continuamente l’operatore interno, gestisce la comunicazione, controlla atmosfera e attrezzature, ed è pronto ad attivare le procedure di emergenza. Si deve essere autorizzati per entrare in un ambiente confinato? SI! Senza autorizzazione → i lavori non possono iniziare . Servizi per Spazi Confinati – Centro Sicurezza Consulenze Centro Sicurezza Consulenze Elabora DVR specifici per ambienti confinati e redige Procedure Operative ed Emergenza conformi alla normativa, fornendo soluzioni tecniche chiare e personalizzate per la massima sicurezza delle attività.  📞 Per informazioni: 0575 738346
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